Rifiuti discarica

Una sintetica guida alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale e alla determinazione dei codici europei dei rifiuti (CER)

PREMESSA

Il 30 aprile 2005 scadono i termini per la presentazione della dichiarazione 2004 sulla produzione e lo smaltimento/recupero dei rifiuti, cioè del MUD, come regolamentato dal DPCM 24-12-2002 e successive modifiche. Ricordiamo che la legge quadro sulla gestione dei rifiuti è il cosiddetto “Decreto Ronchi” (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE su rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), modificato dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 426 – Nuovi interventi in campo ambientale. Con queste brevi note si vogliono rammentare gli obblighi previsti dalla normativa e fornire alcune semplici istruzioni per facilitare il compito del compilatore. Quanto di seguito descritto riguarda specificamente le attività di trattamento delle superfici (lavaggio, verniciatura, altri rivestimenti).

GLI OBBLIGHI

Sono obbligati alla compilazione del MUD tutte le attività industriali ed artigianali che producono rifiuti pericolosi, come classificati dalla normativa (per le attività di rivestimento superfici, la codifica dei rifiuti pericolosi è riportata in Tabella 1).
Il MUD va compilato per ogni unità locale in cui vengono svolte le attività che producono rifiuti. Per unità locale si intende il luogo dove viene materialmente prodotto, smaltito o avviato al recupero il rifiuto
Il MUD deve essere presentato, unitamente all’attestazione dei diritti di segreteria, alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio è collocata l’unità locale
Il MUD è composto da due schede principali: la scheda Anagrafica e la scheda Rifiuti.
La scheda Anagrafica consta di due parti: una contenente i dati relativi all’unità locale dell’impresa e una contenente i dati relativi alla sede legale. (Nota: Da quest’anno devono essere utilizzati i nuovi codici Istat entrati in vigore dal 1gennaio 2004, denominati anche codici ATECO2002).
La scheda Rifiuti deve essere compilata una per ogni tipologia di rifiuti prodotti, trasportati, smaltiti o avviati al recupero e deve contenere:
il codice europeo del rifiuto (CER);
la quantità prodotta e l’origine del rifiuto (se il caso, vanno allegati i moduli RE – rifiuti prodotti fuori dall’unità locale – e i moduli RT – rifiuti ricevuti da terzi);
lo stato fisico del rifiuto;
la quantità di rifiuto conferita e la sua destinazione (vanno allegati i moduli DR)
l’elenco dei trasportatori (vanno allegati i moduli TE);
l’eventuale dichiarazione di svolgere attività di recupero e/o autosmaltimento all’interno dell’unità locale, accompagnata dal modulo Gestione Rifiuto;
I soggetti obbligati alla compilazione del MUD sono anche soggetti alla tenuta e compilazione del registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Chi produce rifiuti è inoltre tenuto alla compilazione dei Formulari di trasporto (vidimati e numerati dall’ufficio registro CCIAA e registrati sul libro acquisti o IVA), in cui devono comparire le seguenti informazioni:
nome e indirizzo del produttore;
origine, tipologia e quantità dei rifiuti trasportati;
impianto di destinazione;
data e percorso del trasportatore per raggiungere l’impianto di destinazione;
nome e indirizzo del destinatario.
Il Formulario di trasporto deve essere redatto in 4 copie, datato, firmato e controfirmato dal produttore dei rifiuti e dal trasportatore; una copia resta al produttore, una copia è per il trasportatore, due copie sono per il destinatario, una delle quali deve tornare al produttore dei rifiuti, firmata dal destinatario.

LE SEMPLIFICAZIONI E LE INDICAZIONI PARTICOLARI

Dal 2003 è stata introdotta una “Sezione comunicazione semplificata” che può essere compilata, in alternativa al modulo normale o al supporto informatico, solo dal dichiarante che soddisfa contemporaneamente le seguenti condizioni:
presenta la dichiarazione su supporto cartaceo;
ha prodotto, nell’anno di riferimento, non più di tre tipologie di rifiuto (pericolosi o non pericolosi);
tutti i rifiuti sono prodotti all’interno dell’unità locale;
per ogni rifiuto prodotto, il conferimento viene effettuato ad un massimo di tre trasportatori autorizzati e a non più di tre destinatari.

Eventuali modifiche o integrazioni possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, completa anche dei dati già dichiarati, che sostituisce in toto quella precedente. Sulla busta bisogna riportare la dicitura “Annulla e sostituisce la precedente del giorno/mese/anno”. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e alle sanzioni previste per l’eventuale presentazione oltre il termine di scadenza.
Se la società ha cessato l’attività nel 2004, è tenuta alla presentazione del MUD per i rifiuti eventualmente prodotti, trasportati, smaltiti o avviati al recupero nel 2004

IL MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE DEI CODICI

Il codice europeo CER è composto da sei cifre e sostituisce quello italiano; ad ogni codice corrisponde la denominazione esatta del rifiuto. L’elenco completo è contenuto nella Decisione 2000/532/CE modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE E 2001/573/CE.
Per le attività di trattamento di superfici, i codici di riferimento sono quelli individuati dalle seguenti famiglie:
08= rifiuti della produzione formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa.
11= rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa.
12= rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica.
14= solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08).
15= rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti).
Il dettaglio dei codici CER per i rifiuti più comuni a questo tipo di attività sono riportati in Tabella 1. Per l’attribuzione corretta dei codici, si consiglia di seguire le seguenti indicazioni:
identificare, tra le voci delle famiglie sopra indicate, le fonti che generano i rifiuti, al fine di individuare il codice a sei cifre che classifica il rifiuto;
se un rifiuto non risulta identificabile all’interno delle famiglie sopra indicate, occorre identificare il rifiuto sulla base della famiglia 16 “Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco”;
se un rifiuto non risulta identificabile nemmeno mediante i codici della famiglia 16, utilizzare il generico codice 99 (rifiuto non altrimenti specificato) preceduto dalle cifre della famiglia corrispondente alla fonte identificata.
Per quanto riguarda alcuni dei rifiuti tipici delle attività di verniciatura e sgrassaggio, si consiglia la seguente codifica:
solventi di sgrassaggio esausti, codici 14 06 da 01 a 03 a seconda del tipo di solvente;
residui di distillazione solventi, 14 06 04 o 14 06 05;
carboni attivi esausti, 15 02 02 o 15 02 03 a seconda della pericolosità delle sostanze presenti rifiuti da processi di verniciatura, codici della famiglia 08 01. Occorre altresì precisare che un rifiuto è definito pericoloso solo se al suo interno sono presenti sostanze pericolose (cioè identificate ed etichettate come tali dalla normativa europea) in quantità maggiore di una determinata concentrazione limite.
In particolare, secondo la decisione 2001/118/CE, un rifiuto è pericoloso se possiede una o più delle seguenti caratteristiche:
punto di infiammabilità minore o uguale a 55C;
contiene una o più sostanze classificate come molto tossiche, in concentrazione totale maggiore o uguale a 0,1%;
contiene una o più sostanze classificate come tossiche, in concentrazione totale maggiore o uguale a 3%;
contiene una o più sostanze classificate come nocive, in concentrazione totale maggiore o uguale a 25%;
contiene una o più sostanze corrosive classificate come R35, in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%;
contiene una o più sostanze corrosive classificate come R34, in concentrazione totale maggiore o uguale a 5%;
contiene una o più sostanze irritanti classificate come R41, in concentrazione totale maggiore o uguale a 10%;
contiene una o più sostanze corrosive classificate come R35, R36, R38, in concentrazione totale maggiore o uguale a 20%;
contiene una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2), in concentrazione maggiore o uguale a 0,1%;
contiene una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3), in concentrazione maggiore o uguale a 1%;
contiene una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61, in concentrazione maggiore o uguale a 0,5%;
contiene una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63, in concentrazione maggiore o uguale a 5%;
contiene una sostanza mutagena (categorie 1 e 2) classificata come R46, in concentrazione maggiore o uguale a 0,1%;
contiene una sostanza mutagena (categoria 3) classificata come R40, in concentrazione maggiore o uguale a 1%.
Ciò significa che, in teoria, ogniqualvolta il produttore di rifiuti sa che nel proprio scarto è presente una delle citate sostanze, dovrebbe effettuare un’apposita analisi per verificare se il rifiuto va classificato come pericoloso o no.Nella pratica, però, poichè la differenza di prezzo che il produttore del rifiuto deve pagare allo smaltitore non è così elevata (inferiore al 10% tra rifiuto pericoloso e non pericoloso) risulta molto più semplice ed “economico” smaltire il rifiuto come pericoloso, evitando così costose analisi. Va anche detto che, dal punto di vista penale ed amministrativo, dichiarare come pericoloso un rifiuto che di fatto non lo è, non comporta alcun rischio per il produttore; la stessa cosa non si può dire nel caso contrario.

LE SANZIONI

Il sistema sanzionatorio prevede, tra le altre, le seguenti sanzioni:
per l’omissione, l’incompleta e/o inesatta compilazione o il ritardo (non superiore ai 60 giorni) nella consegna del MUD, le sanzioni sono di tipo amministrativo e prevedono una multa da 2.582 a 15.493 Euro;
per l’abbandono in deposito incontrollato e per lo scarico in acque superficiali o sotterranee di rifiuti pericolosi, le sanzioni sono penali (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.582 a 25.822 Euro);
per l’incompleta o inesatta compilazione del formulario di trasporto, le sanzioni sono sia penali (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.582 a 25.822 Euro) che amministrative (multa da 1.549 a 9.296 Euro);
per l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti non pericolosi, le sanzioni sono di tipo amministrativo e prevedono una multa da 2.582 a 15.493 Euro
per l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi, le sanzioni sono di tipo amministrativo e prevedono una multa da 15.493 a 92.962 Euro.

Tabella 1 – Identificazione dei principali codici CER per le attività di trattamento superfici (elenco non esaustivo)

Codice Descrizione
08 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici.
08 01

11

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01

12

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01

13

fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01

14

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01

15

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01

16

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01

17

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01

18

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

 

08 01

19

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01

20

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01

21

residui di vernici o di sverniciatori
08 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03

07

fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03

08

rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03

12

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03

13

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03

14

fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03

15

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03

16

residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03

19

oli dispersi
11 01 Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01

05

acidi di decapaggio
11 01

06

acidi non specificati altrimenti
11 01

07

basi di decapaggio
11 01

08

fanghi di fosfatazione
11 01

09

fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01

10

fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01

11

soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01

12

soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01

13

rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01

14

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01

15

eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

 

11 01

16

resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01

98

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 03 Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03

01

rifiuti contenenti cianuro
11 03

02

altri rifiuti
12 03 Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03

01

soluzioni acquose di lavaggio
12 03

02

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
14 06 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
14 06

01

clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06

02

altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06

03

altri solventi e miscele di solventi
14 06

04

fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06

05

fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01

01

imballaggi in carta e cartone
15 01

02

imballaggi in plastica
15 01

03

imballaggi in legno
15 01

04

imballaggi metallici
15 01

05

imballaggi in materiali compositi
15 01

06

imballaggi in materiali misti
15 01

07

imballaggi in vetro
15 01

09

imballaggi in materia tessile
15 01

10

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01

11

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

 

15 02

02

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02

03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

 

Nota alla Tabella 1
In rosso sono contrassegnati i rifiuti classificati come pericolosi.
La pericolosità di un rifiuto viene determinata sulla base della presenza in esso di sostanze considerate pericolose.
Per sostanza pericolosa si intende qualsiasi sostanza che è o sarà considerata pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.
Il rifiuto è classificato pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute, raggiungono determinate concentrazioni, alcune delle quali sono individuate nella Decisione 2001/118/CE.

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