Il 28° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnologico) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L225 del 21/08/2001 (” Direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose”) ha variato la frase di rischio R40 da “possibilità di effetti irreversibili” a “possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti”.
Al fine di evitare possibili fraintendimenti causati dalla potenziale ambiguità della nuova dicitura, occorre fare la dovuta chiarezza sulla questione: indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto il legislatore a modificare il testo della frase di rischio (probabilmente dettate dalla necessità di riorganizzare la nomenclatura in attesa dell’introduzione di nuove frasi di rischio), bisogna sottolineare il fatto che il legislatore non ha cambiato il giudizio sulle sostanze in questione, ma solo il modo formale con cui viene descritta la loro tossicità. Dal punto di vista della cancerogenicità, nessuna delle sostanze classificate R40 ha avuto una modifica della propria classe di appartenenza, a causa di tale cambio di dicitura.