Concorrenza sleale

La vendita di prodotti vernicianti con etichettatura “sbagliata”, oltre a creare problemi di sicurezza agli utilizzatori, costituisce un chiaro esempio di concorrenza sleale

A CURA DELLA REDAZIONE

GIALLO “ECOLOGICO”

Il nostro servizio informativo ha recentemente segnalato via email agli operatori del settore che stanno circolando prodotti vernicianti pigmentati che contengono piombo e cromo, senza l’etichettatura che ne segnala la tossicità (teschio) e senza alcuna indicazione nella scheda di sicurezza. L’ultimo caso di cui siamo venuti a conoscenza, ci è stato segnalato da un abbonato, che aveva comprato un prodotto pigmentato giallo (etichettato semplicemente con il simbolo Xn e quindi apparentemente privo di piombo e cromo), a un prezzo notevolmente inferiore a quelli di mercato. Abbiamo fatto analizzare il campione che ci è stato inviato, che ha rivelato un contenuto superiore al 6% di piombo e all’1% di Cromo, senza che la scheda di sicurezza accennasse minimamente alla presenza di tali sostanze, notoriamente molto pericolose. Il produttore della vernice, da noi contattato, ha giustificato il fatto con un errore di compilazione della scheda. Trattandosi di reati penali e di casi che si stanno ripetendo in varie regioni italiane, è evidente che non può più essere tollerata alcuna forma di errore e/o ignoranza in materia, viste anche le conseguenze in termini di concorrenza sleale nei confronti di chi produce ed etichetta correttamente i propri prodotti.

TURBATIVA DEL MERCATO

La differenza di costo tra prodotti con o senza cromo e piombo, dipende molto dal colore e dal livello di qualità dei pigmenti utilizzati (ad esempio in termini di maggior o minor stabilità alla luce). Nel caso da noi esaminato si trattava di un giallo RAL 1021, in cui il prodotto senza cromo e piombo costava circa 17 euro/kg, mentre il prodotto “sostitutivo”, proposto al nostro abbonato aveva l’allettante prezzo di 5 euro/kg. E’ evidente a chiunque che una tale differenza di costo non è giustificabile da nessuna ragione commerciale e nasconde sempre una frode. Naturalmente gli utilizzatori vengono facilmente attratti da sconti “speciali”, ma di fronte a differenze così macroscopiche il dubbio sulla qualità del prodotto dovrebbe nascere spontaneo e sarebbe sufficiente effettuare una semplice analisi per avere la certezza della fregatura. In casi come quello in esame, il produttore, messo di fronte alle sue responsabilità, ha solo tre possibilità:
rifare lo stesso colore con pigmenti senza piombo e cromo, senza che il cliente se ne accorga (cosa quasi impossibile, in quanto la differenza salterebbe agli occhi di chiunque abbia una minima esperienza professionale);
motivare un aumento significativo di prezzo, accampando la scusa dell’aumento improvviso delle materie prime;
vendere sottocosto, in perdita secchissima, per non perdere la faccia.

LA RESPONSABILITA’ DEGLI UTILIZZATORI

La nostra rivista continuerà a segnalare alle autorità competenti le non conformità che ci verranno segnalate dagli abbonati, che invitiamo alla massima prudenza e attenzione nell’acquisto di prodotti venduti a prezzi di mercato inferiori rispetto alla media, in quanto il cosiddetto “incauto acquisto” rende corresponsabile l’acquirente degli eventuali danni che il prodotto può causare all’ambiente, ai lavoratori o agli utilizzatori finali.

CASI ISOLATI?

A quanti ritengono che casi come quello descritto siano rari ed episodici, sottolineiamo che il fenomeno è in realtà piuttosto diffuso ed è spesso legato all’attività di quella categoria di “trasformatori” (piccole aziende che sfuggono più facilmente ai controlli, grazie al fatto che vengono considerati dalle autorità competenti dei semplici rivenditori di vernici e diluenti e non delle vere e proprie aziende chimiche), che acquistano paste pigmentate di basso prezzo e le trasformano evitando le severe procedure previste dalle norme sull’etichettatura. Evidentemente il problema dei “diluenti truccati”, che abbiamo più volte segnalato, riguarda vari tipi di prodotti utilizzati nel nostro settore. La conferma della diffusione del fenomeno ci viene dalle email che abbiamo ricevuto a seguito della diffusione del nostro messaggio agli operatori del settore. Nel riquadro pubblicato al termine di questo articolo riportiamo il testo di una delle comunicazioni pervenute in redazione, inviataci da un produttore di vernici.

I FURBETTI DEL “BARATTOLINO”

Spett. redazione,
vi ringraziamo della vostra e-mail di segnalazione del caso di vernice con piombo non dichiarato. Come ben saprete noi siamo produttori di vernici. Il caso da voi segnalato non è isolato, perchè a noi è capitato diverse volte di perdere clienti per questioni di prezzo, salvo poi accertarci che i prodotti del concorrente contenevano piombo non dichiarato in etichetta. Purtroppo di fronte a tali azioni siamo disarmati, anche perchè non sempre il cliente accetta di sottoporre ad analisi la vernice acquistata. Notiamo con molto piacere la vostra iniziativa, che speriamo possa sensibilizzare tutti gli altri produttori di vernice ad una concorrenza onesta e non praticata “sulla pelle” degli utilizzatori.
Cordiali saluti.

Massimo Vitelli
Mirodur SPA

Egr. sig. Vitelli,
La ringraziamo per la sua testimonianza, che ci conferma la gravità del fenomeno descritto. Le segnaliamo che in realtà i produttori di vernici (come tutti i comuni cittadini che in questo Paese credono ancora, nonostante tutto, alla legalità), non sono affatto disarmati di fronte alle azioni di concorrenza sleale messe in atto dai “furbetti del barattolino”. Per quanto sgangherato sia diventato il sistema dei controlli operati dagli Enti competenti, sempre più rari a causa delle scarsissime risorse messe a disposizione delle strutture pubbliche, una segnalazione all’ASL o all’ARPA di zona comporta obbligatoriamente un intervento, pena il reato di omissione di atti d’ufficio da parte dell’Ente eventualmente inadempiente. Qualora si volesse invece mettere in moto un meccanismo meno “pesante” (i nostri retaggi culturali ci rendono diffidenti nei confronti dell’Autorità, per cui paradossalmente tendiamo a pensare che la giustizia si possa ritorcere contro di noi, anche quando abbiamo pienamente ragione…), ci si può rivolgere al “Garante della concorrenza e del mercato”, competente in materia di concorrenza sleale, che in tempi molto più rapidi di quelli previsti dalla giustizia ordinaria (sei mesi al massimo), è in grado di emettere giudizi sulla materia che gli viene sottoposta.

Pierluigi Offredi