La fornitura di un prodotto, di cui erano state dichiarate precise caratteristiche ambientali, poi risultate false, ha portato il produttore e il distributore del prodotto a risolvere il problema in tribunale
LA DENUNCIA
Una nota società italiana che distribuisce lubrificanti, additivi, solventi, aveva proposto a una società metalmeccanca un antiruggine concentrato, esente da nitriti e solubile in acqua, la cui funzione è principalmente quella di proteggere dall’ossidazione i pezzi metallici lavorati. Il prodotto veniva proposto in alternativa ad uno già fornito da un’azienda concorrente, poiché, nonostante il maggior costo, presentava vari vantaggi, uno dei quali consisteva nella massima biodegradabilità. Tale peculiarità, unitamente alle altre caratteristiche chimico fisiche, risultavano dalla scheda tecnica del prodotto predisposta dal produttore, una nota multinazionale del settore. Nel corso della trattativa, l’utilizzatore finale chiedeva al distributore delucidazioni circa la compatibilità del prodotto rispetto ai materiali con cui avrebbe potuto venire a contatto; il distributore girava l’interrogativo al produttore, nella persona del responsabile tecnico export, il quale confermando la caratteristica di biodegradabilità del prodotto, ne attestava la compatibilità. Rilevata la rispondenza del prodotto alle proprie necessità, l’utilizzatore decideva di acquistarlo; fatti gli opportuni test e in considerazione dell’elevato prezzo, il prodotto sarebbe stato impiegato ad una concentrazione inferiore a quella indicata nella scheda tecnica, ossia 1% anziché 5-25%. In seguito si concluse l’accordo, per effetto del quale il distributore avrebbe fornito all’utilizzatore, nell’arco di un anno, circa 10.000 chilogrammi di prodotto. Nel corso delle lavorazioni, l’utilizzatore, nonostante utilizzasse una dose di prodotto ridotta rispetto a quella prescritta dal produttore, osservava che il depuratore in cui veniva scaricata la miscela contenente il prodotto, per realizzare il processo biodegradativo, faceva registrare un considerevole aumento della richiesta di ossigeno. L’utilizzatore quindi procedeva alle opportune analisi e scopriva che la maggior richiesta di ossigeno era determinata proprio dal prodotto, che pertanto non era biodegradabile, perciò contestava al distributore di averle fornito un prodotto non conforme alla relativa scheda tecnica, pericoloso ed inquinante, nonostante fosse stato impiegato in concentrazione addirittura inferiore a quella indicata dal produttore. L’utilizzatore interrompeva il rapporto commerciale e il distributore prendeva immediatamente contatto con il responsabile tecnico export del produttore, il quale a sua volta chiedeva alla propria azienda di verificare se le contestazioni fossero fondate. In effetti l’azienda ammetteva che, in base alle analisi svolte dal proprio laboratorio, il prodotto non era “biodegradabile secondo OCDE 301 G”, giustificando l’errore sulla scorta di una non meglio definita carenza di aggiornamento della scheda tecnica rispetto all’evoluzione del prodotto! Aver proposto al mercato un prodotto spacciandolo per biodegradabile, costituisce oggettivamente una condotta fraudolenta; non è, infatti, concepibile che un colosso della chimica, in spregio alle rigide norme che regolano il settore, possa dimenticare l’aggiornamento della scheda tecnica di un prodotto di largo consumo, soprattutto se si considera che l’elemento da aggiornare (da biodegradabile a non biodegradabile) era noto da molti anni, cioè fin da quando era cessato il processo di evoluzione del prodotto. E’ evidente che il dato scorretto ha sicuramente procurato al produttore un rilevante ed illegittimo valore aggiunto, poiché gli ha consentito di commercializzare un prodotto facendolo apparire dotato di una importante qualità invece assente! Per tutte queste ragioni, il distributore ha denunciato il produttore per aver commesso il delitto di frode nell’esercizio del commercio.
LA SENTENZA
Nel corso del procedimento, svoltosi in contumacia dell’imputato, veniva sentita la parte offesa. Col consenso della difesa il Pubblico Ministero produceva gli allegati alla querela, inerenti la parte tecnica della denuncia. La difesa, nel corso dell’esame del distributore, produceva le fatture e una breve memoria contenente una lettera invita dal distributore all’utilizzatore e la relativa risposta, con la quale si riservava di valutare una campionatura di 5 litri di un nuovo prodotto ricevuto sotto i profili di biodegradabilità, prezzo ed efficacia, dopo l’interruzione recedente dei rapporti. Il distributore dichiarava che la sua azienda aveva rapporti con il fornitore basati su un contratto di subdistribuzione esclusiva per l’Italia per tutti i prodotti di tale azienda per il settore industriale. I rapporti commerciali erano iniziati molti anni prima, nel corso dei quali erano stati commercializzati centinaia di prodotti diversi. Il prodotto oggetto di contestazione era stato era descritto da una scheda tecnica che ne indicava le caratteristiche: solubile, cioè diluibile in acqua, protettivo delle superfici e biodegradabile. La scheda tecnica portava l’anno d’emissione e non era stata più modificata o aggiornata. Il distributore aveva fornito il prodotto prima con piccole forniture e poi in modo più consistente, superando la concorrenza di prodotti alternativi di altre aziende, in quanto tale additivo era utilizzabile con circa un quarto della concentrazione rispetto agli altri, per il buon grado di trasparenza delle vasche nel cui liquido venivano immersi i pezzi durante il collaudo e per la buona capacità antiruggine. Per circa due anni l’utilizzatore aveva ricevuto i prodotti e tutto era filato liscio, ma successivamente nel suo ciclo produttivo aveva introdotto un depuratore che operava mediante aggiunta di molto ossigeno, che favorisce la degradazione del prodotto e la biodegradazione, cioè l’inserimento nell’ambiente. Con la maggiore immissione di ossigeno l’acqua nelle grosse vasche si intorpidiva impedendo il corretto collaudo dei radiatori. L’azienda aveva analizzato tutti i prodotti scaricati nel depuratore e mentre tutti gli altri erano risultati biodegradabili il prodotto in contestazione era risultato non biodegradabile e pertanto causa dei problemi insorti nel ciclo produttivo. L’utilizzatore aveva quindi sospeso l’uso e interrotto tutti gli acquisti del prodotto. In effetti, prima di far ciò, aveva sostanzialmente rinunciato a sollevare un caso facendo una contestazione formale, in quanto sarebbe stato sufficiente ricevere un prodotto biodegradabile, che avrebbe consentito di consumare meno ossigeno, risolvendo ogni problema. Il distributore precisava al tribunale che fatturava all’;utilizzatore un prezzo doppio rispetto a quello che pagava al produttore, aggiungendo che nei propri magazzini era rimasto il materiale contestato ed invenduto, circa 1200 chilogrammi, del valore di quasi 4.000 euro. I precedenti quantitativi di prodotto ricevuti erano stati consumati dall’utilizzatore. All’esito del procedimento le parti concludevano come da verbale. Asseriva preliminarmente il Tribunale che il bene giuridico tutelato dal reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) va individuato nel leale esercizio di tale attività. L’elemento materiale di tale delitto consiste nel consegnare all’acquirente cosa mobile non conforme a quella convenuta ed il termine “consegna” fa riferimento ad una attività contrattuale tra venditore e acquirente. Nell’ipotesi della diversità qualitativa, il giudizio nell’essenzialità, che compete al giudice di merito, deve essere formulato con riferimento alla natura e alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto. Non vi è dubbio che nel caso in esame sussiste il rapporto contrattuale sottostante (il contratto di sub-distribuzione dell’additivo). La scheda tecnica allegata al prodotto indica come caratteristica la biodegradabilità; tale qualità è da ritenere essenziale nell’attività contrattuale posta in essere tra le parti, per le modalità in cui veniva utilizzato l’additivo, per le motivazioni e le circostanze ampiamente esposte. Va poi aggiunto che la stessa missiva del produttore, dopo la venuta in Italia del proprio tecnico e le analisi svolte nei propri laboratori, riconosce che il prodotto non è biodegradabile e non lo è mai stato in precedenza. Alla luce degli elementi sopra sottolineati appare nel caso in esame pienamente integrato l’elemento materiale del delitto ex art. 515 c.p., perfezionatosi con la consegna di olio pro olio. Va poi anche ricordato che il legale rappresentante oggetto di denuncia dirige un’azienda di grandi dimensioni, con molti dipendenti, che produce e distribuisce in più nazioni prodotti chimici, che dispone di un responsabile di laboratorio, di un tecnico dell’esportazione e di un direttore di vendite. In considerazione delle dimensioni dell’azienda francese, il difensore dell’imputato ha contestato che del reato potesse essere imputabile il suo amministratore delegato. Al riguardo va sottolineato che i rapporti tra il distributore e l’amministratore delegato dell’azienda produttrice era frequenti, in quanto almeno una volta all’anno doveva essere rinnovato l’accordo commerciale. Inoltre tutti i documenti trasmessi dal distributore venivano contrassegnati dall’amministratore delegato dell’azienda produttrice. Ogni accordo era redatto dal direttore vendite export e contrassegnato per approvazione dall’amministratore delegato.
Pertanto l’argomentazione difensiva non può essere accolta. La Suprema Corte infatti (Cas. Pen. Sez. VI 1 Marzo 83 1833 del 22/02/83 Zanelli) ha affermato che in tema di frode in commercio, la responsabilità dei singoli è configurabile nelle aziende di notevoli dimensioni, purché vi sia una suddivisione di attribuzioni con assegnazioni di compiti esclusivamente personali a determinati soggetti. Nelle aziende di notevoli dimensioni i titolari (amministratori o legali rappresentanti), in mancanza dell’assegnazione di specifici compiti a determinati soggetti, sono responsabili del reato di frodo in commercio, essendo tenuti ad osservare tutte le disposizioni imperative e concernenti gli aspetti della attività aziendale. In conclusione, appare pienamente integrato nel caso in esame l’elemento materiale del reato di cui all’art. 515 c.p.. Vi è un contratto di distribuzione in Italia, una scheda tecnica che indica il prodotto biodegradabile; tale caratteristica appare decisamente essenziale affinchè l’utilizzatore potesse impiegare l’additivo nel ciclo produttivo in modo utile (caratteristica indicata come determinante per l’acquisto). C’è infine il riconoscimento del produttore, con una lettera che recita: ”…il laboratorio ha fatto evolvere la formula del prodotto, rendendolo a priori non biodegradabile; la scheda tecnica non ha subito l’evoluzione che avrebbe dovuto”; in conclusione si ammette che la scheda tecnica avrebbe dovuto riportare la non biodegradabilità al posto della biodegradabilità garantita. In definitiva il prodotto non era biodegradabile ed è rimasto non biodegradabile negli anni successivi, quando attraverso il distributore fu venduto all’utilizzatore. Parlare di errore come fa la difesa del produttore, con la sua organizzazione tecnica e con esperti chimici, appare eccessivo, quando una semplice analisi di laboratorio (come quella fatta dall’utilizzatore), ha subito acclarato la non biodegradabilità del prodotto. La scheda tecnica è stata prodotta inizialmente, mai mutata: pertanto le qualità del prodotto venduto dovevano essere quelle all’interno indicate. E’ stata fornita anche una ulteriore possibilità di produrre qualcosa di biodegradabile, ma tale opportunità non è stata raccolta dal produttore, che ha inviato in Italia una cisterna del prodotto con le identiche caratteristiche precedenti.
Quanto all’elemento psicologico del delitto di frode in commercio, esso consiste nel solo dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di consegnare cosa diversa da quella pattuita. I moventi dell’azione criminosa sono, invece, estranei ed irrilevanti ai fini della configurabilità del delitto, che sussiste, pertanto anche se l’agente non si proponga come scopo l’inganno o il danno dell’acquirente (Cas. pen. VI 13/06/75 n. 6436). Il reato ex art. 515 c.p. ascritto all’amministratore delegato dell’azienda produttrice, appare dunque integrato anche sotto il profilo soggettivo visto, che il predetto che sottoscrisse il contratto di distribuzione del prodotto, seguiva l’evoluzione dei rapporti tra le due aziende nei periodici incontri col distributore, approvando i singoli documenti. Va quindi affermata la penale responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli. In punto di pena, tenuto conto dei lunghi pregressi rapporti commerciali e svoltisi senza contestazioni fino all’episodio, in ordine del tentativo successivo di rendere il prodotto biodegradabile con l’invio in Italia del tecnico, anche se non coronato da risultati positivi, appare equo infliggere all’imputato la sola pena della multa (prevista in via alternativa con la reclusione). All’imputato, per la sua incensuratezza, vanno concesse le attenuanti generiche. Corretta è la contestazione della continuazione ritenuti gli atti compiuti in attuazione di un unico disegno criminoso. Pena equa, tenuto conto dell’entità dei fatti analizzati in tutti i dettagli e della personalità dell’amministratore delegato dell’azienda produttrice appare quello di 500 Euro di multa (pena base Euro 750, ridotta di un terzo per le generiche, aumentata a 600 Euro per la continuazione interna). Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali. All’amministratore delegato dell’azienda produttrice, per la prognosi favorevole in ordine alla futura commissione di altri reati, per la sua incensuratezza, si concedono i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Si condanna l’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, rimettendo le parti dinanzi al competente giudice civile in ordine alla loro quantificazione. Non si concede la provvisionale per Euro 3867, in quanto l’entità del danno emergente risulta dalla sola dichiarazione della parte offesa. Infine si condanna lo stesso imputato alle spese di costituzione ed assistenza della parte civile, che si liquidano in complessivi 1000 Euro oltre Iva e Cpa sul dovuto (dicasi mille).
PQM
Visti gli art. 533-535 c.p.p. Dichiara l’amministratore delegato dell’azienda produttrice colpevole del reato ascrittogli, ritenuta la continuazione interna e concesse allo stesso le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di 600 Euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione. Lo condanna inoltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, rimettendo le parti dinanzi al competente giudice civile in ordine alla loro quantificazione. Lo condanna infine al pagamento delle spese di costituzione ed assistenza della parte civile costituita che complessivamente si liquidano in Euro 1000 oltre Iva e Cpa sul dovuto.