Lombardia emissioni in atmosfera

Le nuove autorizzazioni sulle emissioni in atmosfera in Lombardia

PREMESSA

La Regione Lombardia ha recentemente aggiornato le autorizzazioni generali per le attività che, un tempo, si chiamavano a “Ridotto Inquinamento Atmosferico” (RIA) e che, dall’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006), si chiamano “attività in deroga” ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
Per le attività/lavorazioni “in deroga” (poco più di una quarantina) si può fare adesione alle “autorizzazioni in via generale”, beneficiando di una procedura semplificata che prevede il “silenzio-assenso”, dopo 45 gg dalla presentazione dell’istanza. La procedura “in deroga” non può essere utilizzata nel caso si impieghino materie prime cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (identificate con i codici di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd) o quelle classificate estremamente preoccupanti (ad esempio PBT, vPvB, interferenti endocrini, ecc.).
Il solito imprenditore perennemente preoccupato da ogni novità di carattere normativo, mi ha chiamato per delucidazioni sui nuovi provvedimenti lombardi: di seguito una sintesi della chiacchierata, in qualche passaggio un po’ rude.

Imprenditore
Direttore, l’ha sentita l’ultima? Pare che la Regione Lombardia ne abbia inventata una nuova: sono uscite disposizioni che riguardano più di cinquanta tipologie di lavorazioni svolte da artigiani e piccole e medie industrie. Mi tremano già i polsi, ho persino paura ad immaginare cosa possa aver scritto. Lei, per caso, ne è al corrente?

Direttore
Egregio imprenditore, osservo, come in passato, che a lei piace andare subito al sodo. Mi aspettavo un saluto introduttivo, dato che non ci sentiamo da diverso tempo, tuttavia non mi sottraggo alla sua richiesta. Probabilmente si riferisce alle nuove autorizzazioni in via generale emanate da Regione Lombardia, in sostituzione di quelle approvate nel 2009 e negli anni seguenti.

Imprenditore
Direttore, mi perdoni l’irruenza ma, come ha lei stesso detto poc’anzi, sono un tipo pratico e vado sul concreto. Credo che quella roba lì che è uscita riguardi proprio le autorizzazioni generali.

Direttore
Le confermo che, in data 14 maggio 2024 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il D.d.u.o. n°7082 che, in allegato, contiene 35 autorizzazioni generali per le cosiddette “attività” in deroga, sostitutive di quelle del 2009. Come al solito, lei ha un po’ esagerato: al momento sono “solo” 35 le autorizzazioni generali emanate (e non più di cinquanta), che peraltro si sommano ad altre (una decina circa) che dovrebbero essere aggiornate a breve (secondo quanto stabilito dalla Regione).

Imprenditore
Insomma, una rivoluzione, ma era proprio necessaria? 

Direttore
Direi di sì. Le autorizzazioni generali del 2009 sono necessariamente superate. Tra l’altro, fanno riferimento a criteri di classificazione della pericolosità di sostanze e miscele che non sono più in vigore da almeno 10 anni; semmai dovremmo rimproverare la Regione Lombardia per non averle aggiornate prima. Inoltre, Le ricordo che nel corso del 2024 scadranno le autorizzazioni conseguite nel 2009, per cui la Regione Lombardia ha ritenuto di aggiornarle, in modo che le varie aziende, in sede di rinnovo, possano fare riferimento ai nuovi Allegati tecnici, che costituiscono le nuove autorizzazioni generali.

Imprenditore
Scusi Direttore, ma sia più chiaro: autorizzazioni generali, Allegati Tecnici, ma che cosa sono, nel concreto ? 

Direttore
La sua domanda un po’ mi stupisce. Lei dovrebbe sapere che la gran parte delle lavorazioni usualmente svolte devono essere autorizzate, tra l’altro, per quanto concerne le emissioni in atmosfera. Per le attività/lavorazioni che si collocano al di sotto di determinati limiti di potenzialità (definiti per consumo di materie prime o per quantitativo di prodotti finiti), si possono prevedere le autorizzazioni in via generale. Tali autorizzazioni sono di fatto costituite da Allegati Tecnici, che contengono indicazioni su materie prime, lavorazioni, prescrizioni inerenti limiti di emissione, impianti di abbattimento, tipologie e frequenze dei controlli ai camini.

Imprenditore
Non si indispettisca, Direttore. Ora che l’ha spiegata un po’ meglio, ricordo che per la mia attività ho anch’io qualche allegato tecnico e, faccio anche periodicamente le verifiche ai camini (non le dico quanto mi costano!). Ma adesso, devo portare a casa nuove autorizzazioni?

Direttore
L’art. 272 del D. Lgs. 152/2006 (e successive modifiche e integrazioni) prevede che l’autorizzazione duri 15 anni. Se lei presentò nel 2009 domanda di adesione per qualche lavorazione (es: lavorazioni meccaniche / saldature / verniciature, ecc.), sappia che, entro quest’anno dovrà presentare domanda di rinnovo della/e autorizzazione/i in essere. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata 45 gg prima della scadenza dei 15 anni, calcolata sulla data della domanda a suo tempo presentata. Ma, mi perdoni, queste informazioni non le abbiamo già scambiate lo scorso anno, sul finire dell’estate quando ci incontrammo in una amena località lacustre?

Imprenditore
Certo, ha ragione, ora rammento, ma, cosa vuole, con tutte le norme che escono: mica posso permettermi di leggere la Gazzetta Ufficiale tutti i giorni!

Direttore
Capisco, tuttavia ci sono le associazioni di categoria, le riviste specializzate (oggi disponibili anche sul web) che segnalano le novità normative.

Imprenditore
La fa facile, Direttore. Cosa crede, quei soggetti che lei ricorda vogliono tutti che si sottoscriva un abbonamento, insomma chiedono soldi, per tenerci informati. Come si dice, la coperta è corta, e da qualche parte bisogna pure tagliare.

Direttore
Cambiamo argomento, su questo ci siano già scontrati in passato! 

Imprenditore
D’accordo, andiamo al sodo: cosa cambia rispetto al passato, sia da un punto di vista prescrittivo che da un punto di vista procedurale.

Direttore
Cominciamo dalle procedure, che non sono cambiate. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) attraverso il portale messo a disposizione dal SUAP stesso; la domanda di rinnovo può anche prevedere qualche modifica, quale, ad esempio, l’incremento di materie prime o la previsione di un nuovo sistema di abbattimento. A proposito delle modifiche, le ricordo che se la sua autorizzazione è del 2009, le eventuali modifiche eseguite negli anni successivi (ufficialmente comunicate alla Provincia) non hanno protratto il tempo di validità dell’autorizzazione: i 15 anni, quindi, si contano sempre dal 2009.

Imprenditore
Questa del SUAP me la ricordo e anche il calcolo della validità dell’autorizzazione non mi è nuovo; probabilmente me l’aveva già detto.

Direttore
Infatti. Ma ora veniamo alle novità sostanziali. In primis dobbiamo dire che i limiti ai camini di emissione non sono cambiati (con poche eccezioni, come quelli riferiti alla formaldeide che, essendo cancerogena, ha visto abbassare il valore limite da 10 a 5 mg/Nm3). Sono stati confermati i controlli analitici alle emissioni con cadenza biennale e le esenzioni dall’obbligo di esecuzione dei controlli stessi, come in precedenza.

Imprenditore
Questa non la sapevo. Mi sta dicendo che potrei fare a meno di eseguire le analisi ai camini? Il mio consulente non me l’ha mai detta questa cosa (sicuramente sarà “in pasta” con il Laboratorio che fa le analisi).

Direttore
Non sia sempre così sospettoso, non tutti i soggetti che hanno a che fare con lei e con la sua attività vogliono fregarla!

Imprenditore
Sarà, ma io ho la sensazione opposta; credo proprio che non perdano l’occasione per spillarmi soldi. Comunque, mi faccia capire come funzionano queste esenzioni.

Direttore
Bene. Supponiamo che lei esegua operazioni di saldatura. Se il materiale da apporto (es. filo metallico) consumato in un anno è inferiore a 50 kg, non c’è l’obbligo di eseguire i controlli alle emissioni (ma rimane comunque l’obbligo di rispettare il valore limite). Questo valore (50 kg) è definito “soglia massima”. Ogni Allegato Tecnico prevede una “soglia massima” la quale determina, o meno, la necessità di eseguire i controlli analitici ai camini.

Imprenditore
Orca, bello sforzo. E quanti saranno i saldatori che utilizzano meno di 50 kg di materiale di filo per saldare? Sicuramente pochi: certamente io non sono tra quelli, quindi, mi toccherà continuare a fare le analisi biennali. Ma non potevano alzare queste benedette soglie massime, visto che hanno rifatto gli Allegati tecnici?

Direttore
Di ciò non sono in grado di dirle nulla. Le ricordo che alcune attività non prevedono soglia massima, quindi le analisi le deve sempre fare e, inoltre, per alcune attività a carattere meccanico la frequenza dei controlli è annuale.

Imprenditore
E ti pareva! Non solo sono escluso dai premi, ma mi tocca fare le analisi anche più spesso. Mi dica meglio sulle lavorazioni meccaniche, che mi interessano da vicino.

Direttore
Anche stavolta mi tocca fare da consulenze, ovviamente senza emettere parcella. Comunque: per lavorazioni meccaniche eseguite con tradizionali macchine utensili (torni, frese, trapani, centro di lavoro, ecc.) che usano meno di 500 kg/anno di olio (o di frazione oleosa nelle emulsioni), non si deve proprio fare domanda di autorizzazione (si tratta delle cosiddette “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”). Se il consumo di olio è superiore a 500 kg/anno si deve ottenere l’autorizzazione e si devono eseguire i controlli biennali alle emissioni. Se il consumo di olio risulta superiore a 4.000 kg/anno le analisi alle emissioni devono essere eseguite con cadenza annuale. In ogni caso, necessita controllare ogni singolo Allegato Tecnico per verificare quale sia la “soglia massima”.

Imprenditore
Ho capito, forse mi va ancora bene, per me la cadenza dovrebbe rimanere biennale (bisogna che chieda alla mia segretaria di verificare gli acquisti di olio intero e di olio per emulsione).

Direttore
Un’altra novità riguarda il richiamo, nei nuovi Allegati Tecnici, dell’obbligo di inserire in AUA Point i risultati dei monitoraggi eseguiti; le ricordo che AUA Point è il portale messo a punto di ARPA Lombardia per la registrazione dei monitoraggi ambientali.  Quest’obbligo, in realtà già presente, è ora reso più cogente proprio per l’inserimento di tale prescrizione nei 35 Allegati tecnici approvati dalla Regione Lombardia.

Imprenditore
Anche questa me l’aveva già raccontata. Bella trovata l’AUA Point, soprattutto per il mio consulente, che si fa pagare profumatamente per infilare i dati nel portale. Prima mandavo una Pec all’ARPA, che costava niente, con allegata la relazione sulle analisi eseguite; ora estrarre i dati dalla relazione e metterli sul portale di ARPA pare sia un’operazione particolarmente complicata, e i consulenti ci vanno a nozze.

Direttore
C’è anche un’altra novità, che riguarda la Relazione Tecnica Semplificata (RTS), la quale deve essere compilata per ogni richiesta di adesione alle autorizzazioni in vie generale (in pratica, ogni Allegato Tecnico prevede una specifica RTS). Oltre alle usuali informazioni richieste in passato, ora viene richiesto di indicare il codice ATECO dell’attività, nonché di inserire una breve descrizione tecnica dell’attività stessa (descrizione per la quale non viene peraltro fornito alcun elemento di dettaglio). 

Imprenditore
Buona anche questa. Siccome la relazione tecnica era semplice, hanno previsto di complicarla. Risultato: aumenteranno ancora le parcelle dei consulenti!

Direttore
Egregio imprenditore, lei i consulenti non li sopporta proprio, ma nessuno le vieta di provvedere in proprio.

Imprenditore
Scusi direttore, ma scenda dal pero. Io devo fare un’autorizzazione ogni 15 anni e le analisi alle emissioni ogni due anni. Dovrei mettermi a litigare con il portale del SUAP e con quello di AUA Point: ci perderei un sacco di tempo e perderei pure la salute, quindi, mio malgrado, sono costretto ad avvalermi di un consulente.

Direttore
Va beh, sorvoliamo. Vorrei almeno ricordare un aspetto positivo: ogni Allegato Tecnico riporta una tabellina di sintesi degli adempimenti successivi al conseguimento dell’autorizzazione (messa a regime, tempi per le verifiche analitiche, tempi per l’inserimento dei dati di monitoraggio in AUA Pont, ecc.).

Imprenditore
Lei è troppo buono, direttore. Vuole sempre trovare lato positivo nelle nuove disposizioni normative. Io ho capito solo che la Regione aveva 15 anni di tempo per aggiornare gli Allegati Tecnici, ed è arrivata all’ultimo momento, approvando le nuove disposizioni quando già le domande di rinnovo delle autorizzazioni sono state inviate o sono in via di preparazione. Sarà questa l’eccellenza lombarda? Meglio non pensarci. 

Direttore
Dimenticavo un ultimo particolare. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 14 maggio 2024 quindi, a partire da tale data, la presentazione di una domanda di adesione alle autorizzazioni in via generale deve fare riferimento ai nuovi Allegati Tecnici; anche le Relazioni Tecniche Semplificate dovranno essere redatte come richiesto dal nuovo formato previsto.

Imprenditore
Bene, anche se tra noi c’è qualche motivo d dissidio, devo riconoscere che lei, caro direttore, è sempre sul pezzo. Quindi la ringrazio per le spiegazioni fornite e mi riservo eventualmente di disturbarla quando dovrò concretamente agire per il rinnovo delle mie autorizzazioni.

Direttore
Questa l’avevo immaginata. Non si preoccupi, se avrà bisogno, potrà contare su di me: ovviamente la consulenza sarà gratuita, vero?

Imprenditore
Caro direttore, come sempre lei mi capisce al volo. Ancora grazie e, a presto.  

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