Vignetta sicurezza 1

Entro il 30 luglio 2002 l’Italia dovrà recepire una Direttiva che renderà le schede di sicurezza più trasparenti

A CURA DELLA REDAZIONE

IL CONCETTO DI PERICOLOSITA’

Continuano a circolare schede di sicurezza di vernici e diluenti non aggiornate, non fornite all’utilizzatore, con informazioni approssimative e insufficienti, che danneggiano soprattutto le piccole aziende, che non sono in grado di effettuare prove di pericolosità per verificare le informazioni ricevute dai propri fornitori. Il problema è maggiore per i prodotti costituiti da più sostanze in miscela, per i quali la scheda di sicurezza è l’unica fonte di informazioni in materia di sicurezza, ma che però è obbligatoria solo se i prodotti sono classificati pericolosi. Come abbiamo già spiegato in varie occasioni, ciò significa ad esempio che se una vernice contiene sostanze pericolose in quantità inferiore (in termini di concentrazione) ai valori limite fissati per stabilirne la classe di pericolosità, non è necessario classificarla ed etichettarla come pericolosa e quindi non vi è obbligo di fornire la scheda di sicurezza: il prodotto sarà così giudicato da chi vernicia come sostanzialmente innocuo e privo di sostanze pericolose (qualche “ecofurbo” produttore di vernici naturali ha già ovviamente approfittato commercialmente di questa possibilità, spingendosi a propagandarle come ecologiche e non nocive). Come sappiamo però, il fatto che la vernice fornita non sia classificata come pericolosa non esclude affatto la possibilità di effetti sulla salute degli operatori, a causa della presenza di sostanze pericolose che però non compaiono nelle informazioni scritte sulla scheda: quindi è impossibile eseguire una valutazione qualitativa e quantitativa del rischio legato all’esposizione a queste sostanze. Il verniciatore, quindi, potrebbe entrare in contatto, senza saperlo, con una sostanza pericolosa per un certo periodo di tempo, con possibili conseguenze negative che non sarà stato possibile prevenire. Il fornitore della vernice, classificandola correttamente, non viola la legge, per cui difficilmente soddisferà una richiesta di informazioni dettagliate da parte dell’utilizzatore (ne abbiamo già avuto una prova diretta, soprattutto nel caso di prodotti di provenienza estera che richiedevano un costo di traduzione che l’importatore non intendeva accollarsi, non avendone un obbligo legale). Al massimo si riesce ad avere una dichiarazione con cui si attesta che il prodotto non è pericoloso per la salute umana e per l’ambiente. Le conseguenze di queste carenze fino ad oggi sono ricadute sui lavoratori, ma anche sull’ambiente, in quanto lo stesso discorso vale anche per i possibili effetti ecotossicologici, che per gli stessi motivi citati non vengono indicati.

LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA

Proprio per colmare queste lacune è stata emanata una revisione della direttiva 83/379 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio dei preparati pericolosi: la direttiva 1999/45 (GUCE L 200, 30/7/99), che dovrà essere recepita anche dal nostro Paese entro il 30 luglio 2002 (per i biocidi, regolamentati dalla Direttiva 98/8, la data di recepimento è spostata al 2004). Nella nuova direttiva, l’articolo 1 precisa che le disposizioni si applicano anche ai preparati che “possono presentare pericoli, indipendentemente dal fatto che essi siano classificati o meno come pericolosi”. E’ sufficiente che contengano, anche sotto forma di impurezze o di additivi, almeno una sostanza classificata pericolosa e quindi, anche sostanze per le quali esistano, a livello comunitario, valori limite indicativi di esposizione, contenuti nelle direttive 91/322 (GUCE L 177 5/7/91) e 2000/39 (GUCE L 142 16/6/2000) che ricomprende la precedente 96/94 (GUCE L338 28/12/96). Chi immette sul mercato un prodotto di questo tipo dovrà quindi rispettare le disposizioni previste per gli imballaggi richiesti per il trasporto delle materie pericolose; l’etichetta apposta sull’imballo, pur non recando i simboli di pericolosità previsti per i preparati pericolosi, dovrà riportare nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore, e per preparati contenenti sostanze classificate o ritenute pericolose in concentrazione individuale superiore all’1% in peso (allo 0,2% in volume per i preparati allo stato gassoso), dovrà recare esplicitamente l’indicazione “scheda dei dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali” (oltre alle eventuali indicazioni supplementari previste per preparati contenenti determinati composti chimici; vedi Allegato V della direttiva 1999/45). Il questo caso, precisa l’articolo 14, il produttore dovrà fornire in seguito alla richiesta dell’utilizzatore un’apposita scheda di sicurezza, che contenga “informazioni adeguate” (vedi una sintesi nella pagina di seguito). La struttura di questa scheda sarà analoga a quella già in uso (16 punti), ma cambieranno i contenuti minimi previsti: non sarà richiesto l’identico livello di dettaglio della scheda per i prodotti pericolosi, ma ci dovranno essere tutte le informazioni che garantiscono la tutela dei lavoratori rispetto al rischio derivante da un’esposizione alle sostanze pericolose presenti (Direttiva 2001/58 del 27/7/2001, pubblicata in GUCE L del 7/8/2001, 212). L’applicazione della nuova scheda coinvolgerà la maggior parte dei prodotti chimici attualmente commercializzati e per il nostro settore riguarderà sia le vernici all’acqua, che attualmente, in alcuni casi potevano essere commercializzate con schede particolari, sia le vernici naturali. Dal punto di vista della riservatezza formulativa, l’obbligo di indicare sulla scheda di sicurezza tutti i componenti pericolosi presenti in misura maggiore dell’1%, creerà sicuramente problemi rispetto alla tutela del segreto industriale.Un’altra importante novità introdotta dalla direttiva 1999/45 è rappresentata dal fatto che sono stati definiti i valori per il calcolo della pericolosità per l’ambiente dei preparati contenenti sostanze pericolose (secondo i criteri specifici stabiliti nell’Allegato III).

 

LE NOVITÀ INTRODOTTEDALLA DIRETTIVA 2001 / 58 /CE
 

1

 

Identificazione della sostanza / preparato e della società / impresa: nessuna novità

2 Composizione/ informazione sugli ingredienti: indicare con le stesse modalità finora previste per i preparati pericolosi, tutte le sostanze classificate o ritenute pericolose presenti in misura uguale o superiore all’1% (allo 0,2% per preparati gassosi)
3 Identificazione dei pericoli: indicare che il preparato non è classificato pericoloso, ma che comunque la presenza di sostanze pericolose può presentare effetti nocivi nei confronti della salute umana o dell’ambiente
4 Interventi di primo soccorso: sottolineare i possibili effetti dannosi dovuti specificamente alla presenza dei componenti che, pur non concorrendo all’attribuzione della classe di rischio, presentano proprietà pericolose
5 Misure antincendio: nessuna novità
6 Provvedimenti in caso di dispersione accidentale: nessuna novità
7 Manipolazione e immagazzinamento: nessuna novità
8 Protezione personale/controllo dell’esposizione: indicare i valori limite di esposizione e gli indicatori biologici conosciuti di tutti i componenti pericolosi segnalati nel punto 2
9 Proprietà chimiche e fisiche: nessuna novità
10 Stabilità e reattività: nessuna novità
11 Informazioni tossicologiche: sottolineare i possibili effetti dannosi per la salute dovuti specificamente alla presenza dei componenti classificati o ritenuti pericolosi che non concorrono all’attribuzione della classe di rischio, esplicitando le condizioni operative in cui tali effetti sono più probabili
12 Informazioni ecologiche: riportare le informazioni ecologiche conosciute di tutti i componenti segnalati nel punto 2
13 Osservazioni sullo smaltimento: nessuna novità
14 Informazioni sul trasporto: nessuna novità
15 Informazioni sulla normativa: specificare che il prodotto non è classificato pericoloso in accordo con la legislazione vigente sui preparati chimici pericolosi, ma può comunque presentare pericoli per la salute a causa del contenuto di sostanze pericolose; specificare inoltre ogni eventuale informazione secondo l’allegato VB della Direttiva 1999 / 45 / CE
16 Altre informazioni: nessuna novità