Vignetta lupo

Sono passati 7 anni da quando segnalai l’ingannevolezza dei messaggi Pigrol, che per un po’ sparirono dal mercato. Oggi i nuovi rivenditori rilanciano gli stessi concetti: il responsabile delle comunicazioni e’ un po’… “pigrol”?!

PIERLUIGI OFFREDI

Correva l’anno 1992 quando scrissi per la prima volta un articolo in cui descrivevo le imprecisioni (che sconfinavano nell’illecito) che caratterizzavano le comunicazioni tecnico-commerciali dei prodotti Pigrol.
n alcune lettere datate 1989 indirizzate alla clientela, si facevano le seguenti affermazioni:

  1. le vernici Pigrol non contengono solventi

  2. le vernici Pigrol possono essere scaricate in fogna.

Nell’articolo spiegavo che, per quanto riguardava il primo punto, analisi effettuate sia nel 1990 (sul prodotto “Mobilack”), sia nel 1992 (sul prodotto “Super Mobilack”) confermavano la presenza di solventi. La cosa era (ed è ancor oggi) del tutto normale, in quanto è noto che tutti i prodotti all’acqua per legno esistenti sul mercato contengono una certa percentuale di solventi; non è affatto normale invece dichiararne l’assenza, in quanto ciò contrasta con le norme sulla pubblicità ingannevole e con le leggi nazionali e comunitarie. Altrettanto grave era la seconda affermazione, in quanto è ben noto che gli scarichi delle attività produttive sono regolate dalla Legge Merli, che non consente di gettare in fogna neanche del buon “Barbera” e quindi tanto meno delle sostanze chimiche, senza uno specifico trattamento e comunque sempre previo autorizzazione. Sempre nel 1992 pubblicai la relazione svolta il 14/12/1990 dal laboratorio Auschim di Ozzano Emilia, che riproduco integralmente nel box a fianco, in quanto, pur essendo nel frattempo state modificate alcune norme, si tratta di un’approfondita e competente analisi che resta pienamente attuale.

 

Oggetto: considerazioni sulla etichettatura della vernice “Mobilack”

Il sottoscritto svolge le considerazioni che seguono riferendosi a una lattina da 2,5 litri, provvista del simbolo “e” secondo le leggi nazionali e le direttive CEE in materia di vendita delle merci preconfezionate. La litografia della latta porta le seguenti scritte di individuazione commerciale: Pigrol (R). Mobilack – vernice trasparente incolore per mobili. Idrosolubile
Prodotto e confezionato da: Pillere Grau KG D880 Ansbach, Hospitalstrasse 39 / 11. Distribuito da: Neca lmport snc C.so Tintori, 307 50122 Firenze.

Porta inoltre le seguenti scritte che hanno provocato la presente relazione:

  • classificata tra le sostanze difficilmente infiammabili

  • ecologica

  • i residui possono essere scaricati nelle acque chiare

  • non contiene sostanze inquinanti.

Appare con evidenza che tali indicazioni sono oggettivamente tali da indurre l’utilizzatore a considerare il prodotto in questione del tutto privo di nocività per l’utilizzatore e per l’ambiente. Il prodotto di cui trattasi è una vernice idrodispersa contenente circa il 29,4% di residuo secco e il 18% di solventi. Si deve premettere anzitutto che il dovere di informare esattamente il consumatore circa le proprietà della cosa compravendita non è soltanto di ordine morale, nè corrisponde soltanto all’elevata coscienza dei problemi igienico-sanitari e ambientalistici che si suole definire “moderna”. Esistono in proposito obblighi ben più concreti che discendono dalla legislazione sul commercio, dalle leggi nazionali e dalle direttive Comunitarie in materia di responsabilità del produttore e del soggetto che pone in commercio il bene e infine dalle leggi in materia sanitaria. Il principio della corretta e veritiera informazione ai fini della tutela della salute e dell’ambiente risalta in maniera molto netta e precisa nella legge 833 / 78 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). L’etichettatura di cui trattasi non solo contrasta con queste norme, ma viola in modo eclatante precise leggi speciali. Le diciture riportate, ancorché fossero vere, non potrebbero mai essere riportate su un’etichetta, essendo ciò vietato daIl’art. 5 della legge 29 maggio 1974 n. 256, nonché dalI’art. 4 del DM 18 / 10 / 1984. Oltretutto tali diciture sono false, stante che il prodotto contiene sostanze quali ammine, butilcellosolve e l’etere metilico del glicole dietilenico, che sono caratterizzate da notevole tossicità inalatoria. Il TLV per il butilcellosolve è di 25 ppm, cioè molto basso, mentre per l’etere metilico del glicole dietilenico il TLV non è stato ancora stabilito. La dicitura “classificata tra le sostanze difficilmente infiammabili” è anch’essa falsa in quanto tale dicitura non esiste in alcuna normativa tecnica europea, non esiste nelle classificazioni dello National Fire Protection Agency, nè nelle leggi che regolano l’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, nè nelle leggi che regolano il trasporto delle merci pericolose su strada o per ferrovia. Rispetto alle norme sull’etichettatura dei preparati pericolosi, il prodotto in questione è da considerare tra quelli aventi un punto di infiammabilità superiore a 55 “C, e che quindi non richiedono la indicazione “Infiammabile”. Va rilevato che anche una soluzione acquosa che contenga liquidi infiammabili rappresenta di per sè un rischio. Tale rischio diviene rilevante quando, ad esempio, il locale dove siano conservati simili preparati venga ad essere coinvolto in un evento disastroso, quale ad esempio un incendio. In tali circostanze, sotto l’effetto del calore, vi è la formazione di vapori infiammabili. Si tenga presente che il butilcellosolve e l’etere metilico del glicole dietilico hanno rispettivamente un punto di infiammabilità di 74 °C e 93 °C. Si può rammentare che la norma CEI 64-2, relativa ai luoghi con pericolo di esplosione o di incendio, richiamata dalla legge 186 / 88, prescinde dalle concentrazioni delle sostanze infiammabili, e fa riferimento esclusivamente alle quantità assolute presenti. Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’igiene degli ambienti di lavoro, non vi è alcuna limitazione o riduzione degli obblighi inerenti rispetto a quanto avviene utilizzando qualunque tipo di vernice: l’utilizzazione del prodotto “Mobilack” comporta i normali problemi di tossicità inalatoria. Quest’ultima circostanza impone l’obbligo del rispetto dei valori di soglia che, in astratto e potenzialmente, possono essere superati durante l’applicazione del prodotto. La stessa considerazione vale per quanto attiene all’inquinamento atmosferico, essendo possibile potenzialmente superare i limiti prescritti dal DPR 203 / 88 e dal DM del 12 / 07 / 90. L’impiego del “Mobilack” in impianti industriali, comporta l’obbligo di tutti gli adempimenti previsti dal DPR 203 / 88, in ordine alle autorizzazioni delle emissioni. Per quanto riguarda la legge 19 maggio 1976 n. 319 (legge “Merli”), l’affermazione che il prodotto in esame “non contiene sostanze inquinanti” e che “i residui possono essere scaricati nelle acque chiare” è del tutto falsa e talmente assurda da destare la più grande sorpresa. Il limite previsto dalla tabella A annessa alla legge Merli per gli scarichi in acque superficiali è di 160 mg / l per il COD. Una soluzione di “Mobilack”, dopo diluizione di 1 a 100 presenta un COD di 3317 mg / l e un B0D 5 di 207. Risulta dunque evidente che ha un forte potere inquinante. Il rapporto fra COD e BOD 5 è 1 a 15 e anche questo è un elemento negativo, in quanto dimostra una resistenza alla degradazione naturale per via biologica. Questo fatto influisce negativamente anche per l’accoglimento dello scarico in fognatura e incide pesantemente sulla tassazione dello scarico. Infatti molti Regolamenti Comunali per gli scarichi in fognatura penalizzano quegli scarichi nei quali il rapporto fra COD e BOD 5 supera 2,2. Va poi rilevato, e da qui discende la nostra scandalizzata sorpresa, che nessun tipo di scarico, nemmeno di acque non inquinate, è ammesso senza prescritta autorizzazione. L’indicazione riportata in etichetta è tale da ingenerare equivoci e da porre il titolare dello scarico in condizione di essere sanzionato penalmente. Va ricordato che il reato previsto dalla legge 193 / 76 all’articolo 21, si integra allorquando viene effettuato uno scarico senza essere in possesso della autorizzazione. La circostanza che lo scarico superi i limiti tabellari costituisce solo un aggravante. A norma dell’art. 9 tutti gli scarichi, anche quando consistessero di acque pulite, ad esempio acque di raffreddamento, devono essere autorizzati. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, ancorchè consistessero in acque pulite, ad esempio acque di raffreddamento, possono essere classificabili come scarichi produttivi in ragione dei volumi scaricati giornalmente.Gli scarichi contaminati da vernici, anche idrodispersibili, indipendentemente dalla loro diluizione e dai valori analitici, sono sempre da classificare come scarichi produttivi, in quanto non sono assimilabili agli scarichi “abitativi”. Uno scarico contenente residui del prodotto esaminato deve essere autorizzato e deve inoltre essere sottoposto a depurazione in quanto, come si è visto, possiede un COD elevatissimo e, a norma delI ‘art. 9, i limiti di accettabilità non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione. Si ritiene che il responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto denominato “Mobilack”, per l’etichettatura di cui si è presa visione, possa essere passibile di denuncia, oltreché di azione civile per concorrenza sleale.

AUSCHIM
Giuseppe Calzolari

SETTE ANNI DOPO

Nel 1999 abbiamo ricevuto da un nostro abbonato un depliant in italiano dei prodotti Pigrol, che vengono attualmente distribuiti da altri rivenditori. Il depliant cita un “Servizio Assistenza Tecnica” presso Delladio Roberto di Bolzano e un magazzino allestito presso la ditta Piovani di Brescia. Nella descrizione dei prodotti, come se il tempo non fosse passato, si ripresentano le numerose scorrettezze del 1992 (prima fra tutte il consiglio di scaricare in fogna sostanze che la legge vieta senza specifica autorizzazione), descrivendo tutte le vernici Pigrol come “ecologiche”. Abbiamo scritto al responsabile per l’immissione sul mercato italiano, informandolo che già numerose sentenze hanno condannato l’uso di tale termine per le vernici all’acqua, con pesanti conseguenze economiche e d’immagine per le aziende incriminate, invitandolo a modificare il materiale pubblicitario. Mentre Piovani ci ha telefonato per informarci di non essere più il magazzino depositario dei prodotti Pigrol, Delladio ci ha mandato una corposa documentazione, con una lettera nella quale si ribadisce che “tutti i prodotti Pigrol sono rigorosamente a norme europee, con il marchio ecologico Ecoaudit e Angelo Azzurro”. Con tutto il rispetto per l’Angelo Azzurro, un marchio che contraddistingue i prodotti a basso impatto ambientale, evidentemente, per quanto riguarda l’abuso del termine “vernici ecologiche” non si vuole prendere atto delle numerose sentenze in materia, per cui abbiamo provveduto ad inviare copia della documentazione al “Garante della pubblicità ingannevole”. Per quanto riguarda la certificazione “Ecoaudit” vantata dall’azienda tedesca, ci chiediamo come essasia compatibile con i principi di trasparenza e salvaguardia dell’ambiente che stanno alla base di ogni certificazione ambientale, quando nei depliants che descrivono le vernici distribuite agli utilizzatori si legge testualmente: “…si consiglia pertanto di immettere direttamente nella fognatura solo quantità ridotte di acqua non depurata.” Poichè questa domanda ha evidenti risvolti civili e penali, chiederemo una risposta anche anche agli Enti pubblici competenti in materia di inquinamento ambientale e di sicurezza del lavoro.

MODI DI IMPIEGO VERNICI ECOLOGICHE PER IL LEGNO. IDROSOLUBILI. SENZA SOLVENTE •SALVA SALUTE E AMBIENTE

Come si può notare le vernici Pigrol vengono descritte genericamente “ecologiche, senza solvente, salva salute e ambiente”. Solo da una lettura più attenta si ricava che dei 9 barattoli presenti solo 2, contrassegnati da un “marchio ecologico Pigrol” (quindi autocertificati) non contengono solventi (e anche sulla presunta natura ecologica di questi ci sarebbe da discutere), mentre gli altri 7, contrassegnati dal marchio “Angelo Azzurro”, contengono solventi, per cui l’uso del termine “ecologico” è sicuramente illecito. Sottolineiamo infine che per ottenere il marchio “Angelo Azzurro” non è necessario produrre vernici prive di solventi, ma è sufficiente formularle in modo che il loro impiego riduca l’impatto ambientale rispetto ad altre vernici più inquinanti. Da qui a dire che si tratta di “vernici ecologiche” ci sono tutte le sentenze emanate in questi anni dal Garante della Pubblicità ingannevole.