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Associazione Nazionale Imprese Applicazioni Rivestimenti Protettivi

A tutti gli Associati : Effettivi , Aggregati , Partecipanti.

Con riferimento alla prossima entrata in vigore del DL 161 del 27/03/06, dalla sua lettura riteniamo che, stante la vaghezza del decreto circa alcuni punti, sia prudente attenersi ad una valutazione estensiva dell’ ambito di applicazione, intendendolo cioè applicabile a tutti i cantieri, industriali, civili, nuove costruzioni e manutenzioni.
E’ vero che alcuni prodotti possono essere acquistati per destinazioni d’ uso in cui non è in vigore il DL 161 (lavorazioni in Stabilimento, cantieri navali, etc.) ma è sempre possibile che eventuali rimanenze possano essere utillizzate in cantieri ove vige il DL161. Quindi è prudente chiedere sempre ai nostri fornitori la conformità al DL161 e l’ etichettatura ad esso conforme . Non riteniamo giusto che siamo noi a farci carico di rischi di sanzioni quando i nostri fornitori possono benissimo produrre prodotti conformi al Decreto.
Quindi suggeriamo a tutti i Ns. Associati che operano anche saltuariamente in cantiere di richiedere per iscritto a tutti i nostri fornitori, che tutti i prodotti fornitici, indipendentemente dalla sua destinazione e/o destinazione d’ uso, siano conformi al DL161 e che sull’etichetta di ogni confezione di ogni prodotto fornito siano riportati:

ETICHETTA 1° TIPO ( per prodotti pronti all’ uso)

1. tipo di prodotto secondo la tabella di cui all’ allegato 2

  1. valore limite del COV del prodotto secondo la tabella di cui sopra
  2. valore del COV del prodotto confezionato (o del mix se bicomponente)
  3. prodotto è pronto all’uso
  4. data di fabbricazione OPPURE:

ETICHETTA 2° TIPO ( per prodotti NON pronti all’ uso )

  1. tipo di prodotto secondo la tabella di cui all’allegato 2
  2. valore limite del COV del prodotto secondo la tabella di cui sopra .
  3. valore del COV del prodotto confezionato (o del mix se bicomponente) .
  4. il prodotto non è pronto all’uso perchè l’uso non è determinabile alla produzione; all’occorrenza è diluibile secondo necessità applicativa miscelandolo con diluente ………… fino ad un massimo di…. gr/ litro (COV massimo risultante di…….. gr/ litro)
  5. la data di fabbricazione

Siamo anche noi convinti che la dizione “pronto all’ uso” sia indefinita (a che temperatura, quale umidità, con che tipo di applicazione etc.), ma riteniamo comunque che non sia per i produttori lecito esimersi da un’ indicazione di legge, quindi sarà necessario che sia specificato (purtroppo necessariamente sull’etichetta) in che condizioni sia stata valutata la diluizione di cui al punto 4.
Suggeriamo inoltre di attivarci anche con colleghi/concorrenti non iscritti affinchè questa richiesta sia il più possibile generalizzata, in modo che, per “default”, tutti i prodotti siano sempre conformi al DL161.
D’ altra parte questo è anche un fatto positivo al fine di ridurre in generale l’ inquinamento, di cui tutti straparlano ma pochi fan qualcosa di fattivo.
Inoltre l’utilizzo di prodotti conformi al DL 161 aiuterà anche chi opera solo in stabilimento (quindi NON nell’ambito di applicazione del DL 161) a ridurre comunque il consumo globale di solventi, e quindi a rimanere nei limiti del DM 44.

Bergamo, 19 ottobre 2006 A.N.I.A.R.P.
IL Presidenteing. N. Donelli

Sede legale: ANIARP c/o OSI STUDIO MAGGIO – Via S. Giovanni Bosco 60 – 24126 Bergamo
Sede operativa: ANIARP c/o MAURI SERVICE & CONSULTING – Via V. Bottego n °3 – Rivolta d’ Adda 26027 (CR)
Tel + Fax : 0363 78566 Email : mauri.service @ libero.it

 

La posizione di Aniarp – 15/12/2006
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