sicurezza nella verniciatura del legno
CAPITOLO 2: MARCATURA CE
La Direttiva “macchine” e la marcatura CE

La Direttiva europea, nota anche come “Direttiva macchine”, recepita dalla legge italiana con il DPR 459/96, richiede innanzitutto un profondo esame dei rischi potenzialmente presentati dalle macchine ed una loro riduzione secondo parametri di sicurezza e salute chiaramente indicati in un lungo elenco, I’allegato 1. Inoltre, prima di potere apporre la marcatura, é necessario redigere una dichiarazione di conformità, documento accompagnatorio per ogni esemplare di macchina prodotta, che garantisce l’assunzione di responsabilità del produttore circa l’adeguamento del prodotto immesso sul mercato secondo i requisiti richiesti dalle Direttive europee applicate.

Infine é necessario, prima di redigere la dichiarazione di conformità, predisporre un corposo fascicolo tecnico, composto da una lunga serie di documenti dimostranti la buona costruzione, secondo i criteri di sicurezza e salute prima citati.

La legge ha molto chiaramente sancito la obbligatorietà di disporre di tale voluminoso materiale presso la sede del costruttore, il quale deve prontamente produrla ad ogni richiesta avanzata dagli enti preposti.

2.1 Ma le macchine sono veramente sicure?

Molte macchine marcate CE sono ben lontane dall’essere conformi alle norme, sia per quanto riguarda la documentazione necessaria (fascicolo tecnico e manuale di istruzioni), sia per l’effettiva valutazione e prevenzione dei rischi che dovrebbe essere effettuata in fase di progettazione o di costruzione della macchina.

La realtà del mercato è attualmente questa:

  • stanno circolando macchine marcate CE prive della necessaria documentazione (o con una documentazione incompleta e/o imprecisa), progettate e costruite in modo inadeguato, cioè non sicure
  • l’utilizzatore finale, fidandosi della presenza della marcatura CE, non ha modo di controllare l’effettiva conformità della macchina che acquista, mettendo a rischio l’incolumità dei lavoratori
  • i costruttori che hanno speso risorse umane e finanziarie per adeguare le macchine, sono penalizzati rispetto a quelli che hanno semplicemente comprato l’etichetta CE dal cartolaio, senza effettuare le necessarie modifiche burocratiche e tecniche.In conclusione, poiché non esiste alcun controllo sull’effettiva differenza tra macchine conformi e non conformi alle norme di sicurezza, si é creato uno squilibrio di mercato che da un lato penalizza i costruttori corretti, dall’altro non consente agli utilizzatori di sapere se hanno pagato un prezzo corrispondente all’effettivo livello di sicurezza garantito dalla macchina.
2.2 Il controllo delle macchine

Il Comitato tecnico degli Assessorati alla Sanità delle Regioni italiane, ha elaborato le modalità operative che i servizi di vigilanza delle USSL devono seguire nella loro attività di controllo. L’obbiettivo é quello di uniformare il comportamento degli ispettori su tutto il territorio nazionale.

I Servizi di Prevenzione delle Aziende USL sono il soggetto titolare della funzione di vigilanza e controllo in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 23 del D.Lgs 626/94 e art. 19 del D.Lgs 758/94) ed hanno competenza su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza ed all’ igiene del lavoro.

Le azioni in materia di libera circolazione delle merci hanno portato alla emanazione di direttive di prodotto, tra le quali la “Direttiva macchine”, che presentano implicazioni anche sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. In questa direttiva sono stabiliti i requisiti di sicurezza e le caratteristiche tecniche che devono possedere le macchine ed i componenti di sicurezza per garantire la libera circolazione degli stessi all’interno dei paesi dell’ Unione. In sede nazionale il DPR 459/96 ha recepito la direttiva macchine con un regolamento di attuazione.

Nel recepimento delle direttive di prodotto, l’amministrazione titolare della funzione autorizzativa e di controllo sull’applicazione é il Ministero dell’ Industria in collaborazione con il Ministero del Lavoro. Ai servizi delle Aziende USL é riconosciuta una funzione collaborativa di segnalazione delle macchine che presentano deficienze ai requisiti di igiene e sicurezza riscontrate in sede di vigilanza e controllo.

Se concettualmente la distinzione delle funzioni e degli ambiti di applicazione é chiara, esistono momenti di intersezione tra le due normative, con problemi di sovrapposizione e dualità applicative.

I punti di interferenza tra le varie normative sono rappresentati dal fatto che il DPR 459/96 disciplina il momento costruttivo ed esplica la sua azione nel momento della immissione sul mercato. E’ una direttiva rivolta al costruttore, lo investe di responsabilità su quanto ha realizzato e gli indica un percorso razionale di valutazione della macchina in fase di progettazione.

Il D.Lgs 626/94 tutela il lavoratore attribuendo degli obblighi e delle responsabilità al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto presso cui il dipendente presta la propria opera. E’ inoltre previsto un ambito di responsabilità, ai sensi dell’art. 6, per il fabbricante, il progettista ed il venditore della macchina o attrezzatura.

Occorre, infine, precisare che mentre il DPR 459 é una norma di natura amministrativa, priva di sanzione, dotata unicamente del potere coercitivo di possibile emanazione di un provvedimento di ritiro dal mercato o di divieto di utilizzazione (potere che viene esercitato dal Ministero dell’industria), il D.Lgs. 626/94 é una norma a valenza penale, comporta che sulle sue violazioni si esprima il giudice in sede giurisdizionale e che le prescrizioni siano impartite dall’organo di vigilanza della Azienda USL, così come indicato dall’art. 23 del D.Lgs 626/94.

2.3 Immissione sul mercato e messa in servizio di macchine nuove

Il primo quesito che si pone é rappresentato dall’eventuale presenza di macchine (o componenti di sicurezza) costruite prima della data del 21/9/96, ma non ancora immesse sul mercato o messe in servizio.

Il DPR 459/96 non ha previsto un regime transitorio che consenta la immissione sul mercato di macchine costruite secondo la normativa previgente, come é avvenuto, ad esempio, per i DPI (dispositivi di protezione individuale) con il D.Lgs 475/92. L’unico riferimento ad un regime transitorio (art. 11) riguarda le macchine e le apparecchiature soggette in passato alla omologazione da parte dell’ISPESL e si riferisce essenzialmente alle macchine per le quali é già stata inoltrata la relativa domanda di omologazione.

E’ quindi evidente che, fatta eccezione per quelle di cui all’art. 11, le macchine già costruite, ma ancora giacenti presso l’azienda costruttrice alla data del 21/9/96, al momento della immissione sul mercato devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I ed essere corredate da marcatura CE, da dichiarazione di conformità e da manuale d’istruzioni per l’uso.

Questa interpretazione é peraltro confermata nella pubblicazione monografica “Normativa comunitaria sulle macchine” diffusa dall’ISPESL e contenente i commenti sulla direttiva macchine e le risposte a quesiti interpretativi date dal Comitato Permanente, dove viene chiaramente specificato che per ‘”commercializzazione” di una macchina (immissione sul mercato) si intende la prima messa a disposizione sul territorio comunitario di ogni singola macchina materialmente esistente e completa, a prescindere dal momento o dal luogo in cui é stata fabbricata.

Nel caso invece di macchine già immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 (ad esempio quelle già fornite al venditore o quelle gia’ vendute), ma non ancora messe in servizio, non essendo più nella possibilità del costruttore la realizzazione delle eventuali modifiche, si ritiene che non siano assoggettabili alla nuova normativa.

Questa considerazione é motivata dal fatto che il richiamo alla ‘”messa in servizio” sia da riferire essenzialmente alle macchine che subiscono modifiche costruttive e che vengono reimmesse in servizio, sia nel caso che queste modifiche avvengano presso il costruttore (si verifica quindi una nuova immissione sul mercato), che nel caso di modifiche presso l’utilizzatore (nuova messa in servizio).

2.4 Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine già in uso prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 e successivamente “modificate”

Nel punto 3 dell’art. 1 del DPR 459/96 viene specificato che si considera una nuova immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

Non essendo indicato chiaramente cosa si intenda per ordinaria o straordinaria manutenzione, potrebbero emergere differenti interpretazioni, soprattutto relativamente alla manutenzione straordinaria.

Considerando che questo nuovo DPR si rivolge essenzialmente alle macchine di nuova costruzione e che ha la finalità prevalente di introdurre nuovi criteri di omogeneità nella commercializzazione su tutto il territorio dell’Unione europea, si ritiene che debbano essere considerate modifiche e interventi non rientranti nella manutenzione straordinaria solamente quegli interventi che modificano sostanzialmente la macchina in oggetto.

Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore. Nel paragrafo seguente vengono riportati esempi di modifiche sostanziali (macchine usate soggette a marcatura CE) e di altre modifiche che non determinano l’obbligo di certificazione.

Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme previgenti alla data di entrata in vigore del DPR 459/96, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della macchina, non dovranno pertanto comportare l’obbligo di assoggettare la macchina alle nuove procedure di certificazione.

2.5 Macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 459/96 (macchine usate)

Il mercato dell’usato rappresenta una quota significativa del mercato totale e ciò rende necessario una sua regolamentazione, al fine di consentire la commercializzazione di macchine ed impianti rispondenti alle norme di sicurezza.

La linea di comportamento indicata si prefigge pertanto l’obbiettivo della sicurezza, ponendo in subordine gli aspetti formali che, in alcuni casi, sono richiesti per il rispetto del DPR 459/96. Si intende per:

  • macchina usata, una macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto all ‘intero tempo di utilizzo, come previsto dal fabbricante per gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i suoi componenti
  • modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non é stata effettuata la valutazione in sede di progettazione.Vediamo qualche esempio di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, per le quali é richiesta la marcatura CE della macchina:
  • modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore
  • modifiche funzionali della macchina (aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, ecc.
  • installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM)
  • impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso.Vediamo invece alcuni esempi di modifiche che non richiedono la “marcatura CE” della macchina:
    • adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico
    • sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento
    • installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2.5 Permuta contro nuovo acquisto

Secondo il DPR 459/96, l’utilizzatore (cioé il datore di lavoro) che cede una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all’atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione previgente (art. 11, comma 1).

Considerato però che non si é in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e che non vi é intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, si ritiene che l’obbligo di attestare la conformità della macchina alle norme previgenti all’atto della vendita (art. 11, comma 1) compete solamente al rivenditore della stessa.

Nell’atto di compravendita, relativamente all’usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno specificare:

  • tipo di macchina e modello
  • numero di matricola
  • nome del costruttore
  • dicitura “la macchina non puo’ essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto, ciò é possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza”

2.5.2 Vendita ad un altro utilizzatore diretto

Il proprietario di una macchina che vende la stessa ad un utilizzatore diretto, deve attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente, analogamente a chi concede la macchina in conto/lavoro o in prestito d’uso (art. 11, comma 1 del DPR 459/96).

2.5.3 Cessione per conto vendita

Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (ad esempio il rivenditore), con procura di vendita del bene, al momento della vendita é tenuto ad attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente.

2.5.4 Varie

In caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione (ad esempio per ricondizionamento), l’obbligo di marcatura CE della macchina stessa e di rilascio della dichiarazione di conformità ricade:

  • sull’utilizzatore, in caso di intervento effettuato dall’utilizzatore stesso
  • sulla ditta che effettua le modifiche, in caso di intervento di ditta esterna.

Nel caso ciò non avvenga, l’obbligo ricade ancora sull’utilizzatore finale.

In caso di cessione o alienazione di una macchina, il curatore fallimentare assume tutti gli obblighi previsti nei punti precedenti.

2.6 Attività di vigilanza: modalità operative

La legislazione inerente la sicurezza del lavoro non prevede, in via generale, un’esclusione di responsabilità del datore di lavoro per le macchine da lui utilizzate, se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, pur risultando formalmente marcate CE.

Bisogna però tener conto del fatto che il D.P.R. 459/96 sottolinea la responsabilità del costruttore (o mandatario) a produrre e commercializzare macchine dotate di idonei requisiti di sicurezza, prevedendo che le macchine siano provviste di marcatura, di dichiarazione di conformità e di manuale d’istruzioni d’uso.

Al fine di un’ equilibrata applicazione della normativa, gli operatori, in sede di sopralluogo, constatata l’inosservanza a norme di sicurezza delle macchine, valutano se le carenze riscontrate siano palesi, se le stesse si siano già manifestate in sede di utilizzo o se, invece, si possano ritenere occulte.

Un acquisto potrebbe essere considerato incauto quando le caratteristiche della macchina o il suo prezzo d’acquisto sono molto divergenti da quanto offerto da altri produttori.

Vediamo una sintetica rassegna a seconda degli specifici casi che si possono riscontrare.

2.6.1 Carenze palesi o già manifestate in sede di utilizzo

Qualora gli organi di vigilanza delle Aziende Usl, nel corso dell’attività ispettiva, accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, costruito o venduto dopo il 21/9/96, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del D.P.R.459/96, procedono riconoscendo la sussistenza di responsabilità del costruttore (o mandatario), del venditore e dell’utilizzatore (datore di lavoro). In particolare si attivano due distinte procedure.

L’iter amministrativo, prevede la comunicazione al Ministero dell’Industria e al Ministero del Lavoro. Questa procedura interessa il costruttore o mandatario e viene svolta nell’ambito delle azioni di controllo della produzione industriale. Prima di effettuare la segnalazione viene ovviamente accertato che la macchina sia stata utilizzata in modo conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante e che non abbia subito modifiche in sede di utilizzo.

L’iter penale, prevede l’azione nei confronti di tutti i soggetti interessati (costruttore, mandatario, venditore e utilizzatore), applicando le procedure previste per ciascuno dei soggetti coinvolti.

Nei confronti dell’utilizzatore la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 prevede la contravvenzione, accompagnata dall’emanazione di una prescrizione contenente i termini di adeguamento.

L’installazione dei sistemi antinfortunistici da parte dell’utilizzatore, tali da eliminare le condizioni di rischio, permetterà di ammettere il contravventore al pagamento della sanzione in sede amministrativa.

Nel caso di situazioni di particolare gravità, quando l’incolumità dei lavoratori può correre gravi rischi con l’utilizzo della macchina, i servizi potranno adottare la misura cautelare del sequestro preventivo della macchina non conforme.

Nei confronti del venditore e del costruttore (o mandatario) sono ravvisabili la violazione dell’art. 6 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche per il reato connesso alla vendita (venditore) ed alla costruzione (costruttore).

In questo caso il reato seguirà le procedure ordinarie della legislazione penale, con la possibilità di accedere alla oblazione speciale ai sensi dell’art. 162 bis C.P.

Nel caso in cui i servizi delle Aziende USL trovino macchine che presentano situazioni di rischio grave ed immediato, oltre alla possibilità di adottare la misura cautelare del sequestro preventivo già illustrato in precedenza, potranno adottare specifiche azioni volte ad eliminare tali condizioni pericolose sul restante parco macchine venduto ed utilizzato. In questo caso il servizio che ha eseguito gli accertamenti potrà richiedere al costruttore l’elenco delle macchine vendute, per poi trasmetterlo alle Regioni interessate, al fine di effettuare i necessari interventi presso gli utilizzatori. Le comunicazioni dovranno essere adeguatamente motivate e corredate di tutta la documentazione necessaria.

2.6.2 Carenze occulte

Si intendono per carenze occulte quelle che non siano palesi o che non si siano già manifestate in sede di utilizzo. A titolo di esempio, si indicano come occulte le carenze progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina.

In questo caso si fornisce l’indicazione di procedere con la sanzione nei confronti del solo costruttore, in quanto questi é l’unico soggetto che era a conoscenza, o che aveva il dovere di conoscere, quanto progettato e che aveva la responsabilità di costruire macchine sicure.

In questo caso l’iter amministrativo, tracciato dal regolamento D.P.R. 459/96, prevede la comunicazione al Ministero dell’Industria e al Ministero del Lavoro, così come descritto in precedenza. Si tratta di una procedura che interessa il costruttore o il mandatario.

L’iter penale nei confronti del costruttore punisce la violazione dell’art.6 del D.Lgs. 626/94, così come descritto in precedenza.

Nei confronti dell’utilizzatore, considerando lo stesso non responsabile per la situazione in essere, non possono essere emanate “prescrizioni”.

2.6.3 Casi particolari

Nel caso di macchine marcate immesse sul mercato prima del 21/9/96, i servizi procedono come se le macchine fossero state prodotte e immesse sul mercato dopo il 21/9/96, applicando le procedure specifiche del caso.

Quando nell’attività di vigilanza i servizi delle Aziende USL verificano la presenza di macchine di nuova costruzione, soggette alle disposizioni del D.P.R. 459/96, costruite dopo il 21/9/96 e prive di marcatura CE e/o dichiarazione di conformità e/o di manuale di istruzione d’uso, procedono penalmente nei confronti del costruttore e del venditore per violazione dell’art.6 del D.Lgs. 626/94. La carenza rilevata viene inoltre segnalata ai Ministeri competenti. All’utilizzatore viene contestata la violazione dell’art. 35 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

Le attività di accertamento per il reato di lesioni personali colpose a seguito di infortunio sul lavoro continuano ad essere svolte con le procedure già utilizzate. Se dagli accertamenti effettuati emergono carenze alle macchine che hanno determinato l’infortunio, sarà cura del servizio attivare le procedure prima indicate per la parte attinente al caso in esame.

Qualora nelle attività di vigilanza i servizi delle Aziende USL verifichino la presenza di macchine già immesse sul mercato e messe in servizio prima deI 21/9/96 (macchine usate) e cedute ad altri utilizzatori dopo tale data, prive dell’attestazione di conformità previsto dall’art. 11 comma 1, procedono nei confronti del venditore contestando la violazione dell’art. 6 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

2.7 Documentazione inerente le macchine

La dichiarazione di conformità costituisce parte integrante della macchina, deve accompagnarla negli eventuali spostamenti di sede e deve essere disponibile presso l’utilizzatore. Si deve porre attenzione nel verificare che i contenuti siano quelli previsti nell’allegato Il del D.P.R. 459/96. Nel caso venga rilevata una carenza, questa viene segnalata ai Ministeri competenti. Il manuale di istruzioni per l’uso deve accompagnare la macchina e deve comprendere i contenuti informativi previsti al punto 1.7.4 dell’allegato I al D.P.R.459/96.

Ai sensi dell’art. 5 comma i lettera a) del D.P.R. 224/88 (Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16/4/87 n. 183) viene individuato come difettoso anche quel prodotto per il quale non sono fornite sufficienti informazioni ed istruzioni.

Il fascicolo tecnico deve essere disponibile presso la sede del costruttore o del suo mandatario e non presso l’utilizzatore. La richiesta di visione del fascicolo tecnico deve essere debitamente motivata ed é di competenza delle Autorità nazionali deputate al controllo di conformità. Per l’Italia si tratta dei Ministeri dell’Industria e del Lavoro.

I servizi di vigilanza delle Aziende USL non rientrano tra i soggetti titolari di questo potere.

2.8 Norme armonizzate e di buona tecnica

Il costruttore ha l’obbligo di produrre macchine rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I. Le modalità esecutive sono lasciate alla scelta del costruttore stesso.

L’art. 2 del DPR 459/96 precisa inoltre che “si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate che li riguardano”.

Tale affermazione introduce, anche nel campo della sicurezza in generale delle macchine, il concetto di presunzione di regolarità già previsto dalla legge 186/68 per le apparecchiature e gli impianti elettrici: la rispondenza di questi impianti alle norme CEI determina la loro conformità alla regola dell’arte. Nella normale attività di vigilanza queste apparecchiature e questi impianti elettrici sono considerati conformi alla legislazione vigente e, quindi, non vengono richieste prescrizioni aggiuntive.

Sulla base di quanto previsto dal DPR 459/96, ed in analogia con quanto avviene con gli impianti elettrici, in presenza di macchine realizzate in conformità alle norme armonizzate non sono, quindi, prevedibili richieste o prescrizioni aggiuntive relativamente alle situazioni pericolose considerate dalle norme armonizzate stesse. Si ricorda a tale proposito che, considerando le prescrizioni dell’allegato I del DPR 459/96 come un ampliamento di quanto gia’ disposto dal DPR 547/55, una macchina che risponde ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell’allegato I é una macchina sicuramente conforme anche alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del DPR 459/96.

L’art. 3 del DPR 459/96 prevede inoltre che, in assenza di norme armonizzate, il Ministro dell’Industria individui i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. Tale elemento consente di affermare che i principi sovraesposti con riferimento alle norme armonizzate debbano essere estesi anche alle norme nazionali, quando si e’ in presenza di un loro riconoscimento ufficiale.

Anche in assenza di un riconoscimento formale, che deve essere attuato mediante decreto del Ministero dell’Industria, le norme UNI e CEI, dopo l’approvazione della Commissione Centrale Tecnica, possono già ritenersi applicabili sia perché, per definizione, hanno già raccolto in Italia il consenso delle parti interessate, sia per il fatto che sono state elaborate da enti ufficialmente preposti.

Nell’attività di vigilanza gli operatori dei servizi di prevenzione si riferiscono essenzialmente alle norme armonizzate ed alle norme nazionali riconosciute ufficialmente, per valutare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e, conseguentemente, delle disposizioni generiche del DPR 547/55, tuttora vigenti.

In assenza di norme armonizzate o di norme nazionali il riferimento ai progetti di norma (prEN) puo’ essere utile sempre al fine di omogeneizzare i comportamenti dei progettisti, dei costruttori e degli operatori di vigilanza.

2.9 L’evoluzione tecnologica

Un problema specifico connesso all’uso delle norme tecniche in genere é rappresentato dalla necessità di intervenire modificando le macchine, le attrezzature e gli impianti in relazione alla “evoluzione delle conoscenze tecniche”: l’aggiornamento di vecchie norme o la definizione di nuove norme comporterebbe automaticamente l’obbligo di adeguamento.

Anche su questo aspetto e’ opportuna una precisazione, sempre in analogia con quanto avviene per gli impianti elettrici.

Se la modifica alla vecchia norma tecnica (o l’elaborazione di una nuova norma) é indirizzata alla definizione di un aspetto di sicurezza trascurato o poco conosciuto nel passato e, quindi, per l’eliminazione o la riduzione del rischio, diventa necessaria l’applicazione della nuova norma, l’obbligo di adeguamento é imprescindibile.

Nel caso, invece, di adeguamenti della norma che comportano una miglior definizione degli aspetti di sicurezza o delle modalità di bonifica, ma non comportano una sostanziale riduzione di una condizione di rischio, l’adeguamento non si ritiene obbligatorio.

Nella sostanza se si è in presenza di una macchina costruita nel rispetto di una norma tecnica preesistente e che, attraverso l’analisi e la valutazione

48 dei rischi, non presenta situazioni di pericolo non affrontate e non risolte, l’adeguamento alla evoluzione delle norme tecniche appare superfluo e non giustificato.

Questa considerazione è determinata dalla constatata impossibilità tecnica di realizzare, in alcuni casi, gli adeguamenti richiesti dalla modifica delle norme tecniche e quindi dalla eventuale necessità di alienare la macchina in oggetto. Se questa macchina era “sicura” al momento della costruzione e rimane tuttora “sicura”, non potrà essere giudicata non conforme alla legislazione vigente solamente per la presenza di una evoluzione della norma tecnica di riferimento.