Verniciatura pannelli impianto carosello

Con 20 anni di ritardo rispetto alla Germania, anche in Italia viene regolamentata l’emissione di aldeide formica (più nota come formaldeide) dai pannelli a base di legno

A CURA DELLA REDAZIONE

ERA ORA!

Più volte avevamo segnalato su queste pagine la pericolosità della formaldeide, un solvente ampiamente utilizzato nella produzione dei pannelli a base di legno, classificato come cancerogeno da vari enti internazionali. Sul numero 81 avevamo sintetizzato i risultati di uno studio effettuato da sei operatori dell’Azienda USL 7 di Siena, riguardante le emissioni indoor di formaldeide riscontrate analizzando l’aria presente in alcune aziende che esponevano mobili. L’indagine aveva lo scopo di verificare eventuali condizioni di non salubrità dell’aria nelle esposizioni di mobili, con effetti negativi sia per i lavoratori che per i visitatori (soprattutto se bambini o anziani). Le analisi avevano dimostrato che i valori massimi osservati erano prossimi al valore limite ACGIH di 0,370 mg/m3, mettendo in evidenza una situazione di criticità, soprattutto nel periodo estivo, evidenziando che un maggior quantitativo di mobili in truciolare o costituiti da pannelli in MDF, esposti in mostra, avrebbe potuto indurre un superamento del valore limite. La situazione si mostrava ancora più critica per i visitatori che, pur frequentando l’ambiente per periodi di tempo anche inferiori a un’ora, erano esposti a concentrazioni di non trascurabile entità. La situazione osservata dimostrava l’urgente necessità di un intervento atto a modificare le caratteristiche dei materiali impiegati per la produzione di mobili, in quanto la cessione di formaldeide continuava anche presso gli uffici e le abitazioni, creando un’esposizione generalizzata di tutta la popolazione. Nella fase intermedia, in attesa di interventi radicali che eliminassero i collanti a base di formaldeide, gli operatori sanitari ritenevano necessario che le rivendite di mobili fossero attrezzate con impianti di aspirazione e di ventilazione ambientale, per ridurre l’esposizione dei lavoratori e dei visitatori. Veniva infine consigliato, per ridurre l’esposizione in ambiente domestico o lavorativo (qualora per questioni economiche si acquistassero arredi realizzati con pannelli truciolari), almeno di esigere la certificazione E1 (bassa emissione di formaldeide).

UN PERICOLOSO CANCEROGENO

La formaldeide è un gas incolore e dall’odore acre e irritante, utilizzato in molte produzioni industriali, tra le quali la preparazione di resine sintetiche, colle e solventi; numerosi materiali da costruzione, per finitura ed arredamento, la contengono (pannelli di legno compositi, truciolari, tessuti sintetici, moquettes, rivestimenti plastici, isolanti, ecc.). Questa sostanza, spesso indicata come la principale causa di una scadente o cattiva qualità dell’aria “indoor”, è stata classificata dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) come “cancerogena per l’uomo” (classe 1) e dalla Comunità Europea come “cancerogena di categoria 3” con frase di rischio R40 (Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda, come linea guida per la qualità dell’aria, un valore di 0,1 mg/m3 (media su 30’); in Italia, era stata emanata la Circolare 57/1983 che fissava, per l’ambiente indoor, un limite massimo provvisorio – in via sperimentale – di 1 mg/m3 come valore limite per locali confinati, chiusi per almeno 24 ore; non esistevano, tuttavia, a livello nazionale, limiti di esposizione professionale per questa sostanza e, a livello di igiene sui luoghi di lavoro, si faceva riferimento ai valori adottati dall’ACGIH americana, che riporta un TLV-C di 0,370 mg/m3 per la formaldeide e di 45 mg/m3 per l’acetaldeide.

LA NUOVA LEGGE ITALIANA

L’Ufficio Federale per la sanità tedesco (BGA) già nel 1986 aveva vietato l’immissione sul mercato di materiale in legno (pannelli di masonite, pannelli di masonite a strati, paniforti, pannelli di legno compensato e pannelli di fibra) la cui concentrazione di equilibrio originata nell’aria superi il valore di 0.1 ppm ed è a questo limite che anche l’Italia si è allineata: meglio tardi che mai!. La nuova normativa impone ai produttori dei pannelli a base di legno e dei manufatti con essi realizzati (sia semilavorati che prodotti finiti) di effettuare il controllo di produzione in fabbrica, eseguendo ogni anno una prova al fine diverificare la riproducibilità e affidabilità della loro tecnologia. I pannelli e i manufatti immessi sul mercato dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di conformità ai valori limite, predisposta da ogni componente della filiera commerciale, ad ogni cambiamento del manufatto che comporti potenziale aggiunta di formaldeide. Tale dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello si cui pubblichiamo un facsimile (vedi figura 1).

DECRETO 10 OTTOBRE 2008 DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (GU 288 DEL 10/12/2008)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904 e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttiva 76/769/CEE relativa alla immissione sul mercato ed all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi». Vista la circolare n. 57 del 22 giugno 1983 del Ministero della salute, recante «Usi della formaldeide: rischi connessi alle possibili modalità di impiego» in cui è previsto un limite di 0,1 ppm (0.124 mg/m3) negli ambienti di vita e soggiorno nei quali vengono utilizzati compensati, pannelli truciolati, di conglomerati in sughero. Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose». Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione. Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi». Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229″. Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. Considerato che l’International Agency Research on Cancer (IARC) ha classificato la formaldeide nel gruppo I quale agente cancerogeno accertato per l’uomo (Monografia Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert Butoxy-2-propanol Vol. 88 December 2006).
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization-WHO) nel documento Air Qualità Guidelines for Europe. 2nd ed. Copenhagen, Denmark: Regional Office for Europe, 2001 (WHO Regional Publications European Series n. 91) ha raccomandato un limite di concentrazione di formaldeide pari a 0.1 ppm negli ambienti di vita.
Considerato che l’Ufficio Federale per la sanità tedesco BGA ha vietato con decreto (Gazzetta ufficiale federale parte I del 26 agosto 1986) l’immissione sul mercato di materiale in legno (pannelli di masonite, pannelli di masonite a strati, paniforti, pannelli di legno compensato e pannelli di fibra) la cui concentrazione di equilibrio originata nell’aria superi il valore di 0.1 ppm. Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 5 giugno 2008 relativo alla adozione di un decreto per l’imposizione, di un limite di concentrazione della formaldeide emessa dai manufatti in legno utilizzati in in ambiente indoor, al fine di tutelare la salute pubblica. Ritenuto pertanto necessario emanare specifiche disposizioni per l’immissione sul mercato di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in cui e’ previsto un limite di concentrazione di 0,1 ppm; Decreta:

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

  1. Il presente decreto stabilisce disposizioni riguardanti la fabbricazione, l’importazione e l’immissione in commercio di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti aldeide formica, di seguito indicata come formaldeide, al fine di garantire la protezione della salute umana nel loro impiego negli ambienti di vita e soggiorno (ambienti indoor).
  2. Il presente decreto si basa sul principio che ai fabbricanti e agli importatori spetta l’obbligo di immettere sul mercato e/o utilizzare sostanze che non arrechino danno alla salute umana.

ART. 2 – DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE

1. I pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti formaldeide, non possono essere immessi in commercio se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell’aria dell’ambiente di prova, come definito dalle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3).

ART. 3 – PROCEDIMENTI DI PROVA

  1. La concentrazione di equilibrio della formaldeide di cui all’art. 2 va misurata con i seguenti procedimenti di prova:
    1. norma UNI EN 717-1: 2004 recante «Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo di camera»;
    2. norma UNI EN 717-2: 1996 recante «Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo dell’analisi dei gas».
  2. Per i controlli di produzione sono ammessi i metodi di prova UNI EN 717-2: 2004 ed UNI EN 120: 1995 recante «Pannelli a base di legno.

Determinazione dei contenuto di formaldeide. Metodo di estrazione detto metodo perforatore», con i limiti stabiliti per la classe EI della norma UNI EN 13986: 2005 recante «Pannelli a base di legno per l’utilizza nelle costruzioni-caratteristiche, vellutazione di conformita’ e marcatura».

ART. 4 – CONTROLLI

  1. Fermo restando l’obbligo della classificazione El., per i prodotti di cui all’art. 1 comma 1, interessati all’applicazione della marcatura CE, la valutazione di conformità deve essere effettuata come stabilito nella norma armonizzata di riferimento. Negli altri casi, si applica quanto previsto nei commi 2, 3 e 4.
  2. Per quanto riguarda il contenuto di formaldeide in pannelli a base di legno e manufatti connessi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti di classe El. non interessati all’applicazione della marcatura CE, sono soggetti alla valutazione di conformità seconda la norma UNI EN 13986: 2005 recante «Pannelli a base di legno per l’utilizzo nelle costruzioni caratteristiche, variazioni di conformità e marcatura» ed alla dichiarazione di conformità, in base al sistema 4, appendice ZA.2.2. della norma UNI EN 13986: 2005.
  3. I produttori dei pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti, di cui all’art. 1, comma 1, effettuano il controllo di produzione in fabbrica ed eseguono ogni anno una prova al fine di verificare la riproducibilità e affidabilità della loro tecnologia. A tal fine prelevano un campione idoneo, per tipologia di pannello prodotto, eseguono tre prove presso un proprio laboratorio interno o un laboratorio esterno e tre prove presso laboratori certificati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in conformità ai principi della buona pratica di laboratorio (BPL) o accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prove e taratura», la deviazione della media delle prove dei due laboratori non deve superare il 20%.
  4. Un pannello, con dichiarazione di conformità, se soggetto a trattamento che comporti l’aggiunta potenziale di formaldeide perde la conformità ai requisiti di classe El ed è quindi soggetto alla valutazione di conformità al punto 6 della norma UNI EN 13986: 2005 ed alla dichiarazione di conformità, in base al sistema 4, appendice ZA.2.2 della norma UNI EN 13986: 2005 di cui al comma 1.

ART. 5 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

  1. I pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti di cui all’art. 1, comma 1, immessi sul mercato devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità ai valori limite di cui all’art. 2, predisposta da ogni componente della filiera commerciale ad ogni cambiamento del manufatto che comporti potenziale aggiunta di formaldeide.
  2. La dichiarazione di conformità di cui al comma 1, deve essere redatta secondo il modello in allegato 1 al presente decreto.

ART. 6 – VIGILANZA

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale dell’Istituto superiore di sanità per l’attività di vigilanza concernente i pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti. Tale attività consiste nella valutazione della documentazione ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità da parte del responsabile dell’immissione in commercio e nell’eventuale analisi di revisione in seconda istanza.

ART. 7. – SANZIONI

1. Chiunque immette sul mercato pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti formaldeide in difformità alle previsioni del presente decreto è soggetto alle sanzioni di cui al decreto legislativo del 3 febbraio 1997,52, e di cui al decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente decreto entra in vigore il medesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.