Pericolo di morte

A cura della Redazione

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la riclassificazione della Formaldeide come sostanza cancerogena di categoria 1B, sancita dal Regolamento 605/2014 del 5 giugno 2014, che inizialmente prevedeva l’entrata in vigore della riclassificazione il 1° aprile 2015. A marzo 2015 il regolamento 491/2015 del 23 marzo 2015 ha poi spostato la data di applicazione al 1° gennaio 2016. L’effetto della riclassificazione sarà quello di richiedere una serie di adempimenti aggiuntivi ai quali le aziende che hanno a che fare con questa sostanza nei loro stabilimenti dovranno conformarsi. Con il cambio di classificazione della Formaldeide, che da essere considerata “sospetto cancerogeno Cat.2” è ora classificata “cancerogeno Cat.1B”, gli obblighi del Datore di lavoro in ambito Salute e Sicurezza sono aumentati sotto il profilo degli aspetti organizzativi e documentali dovuti alla riclassificazione; infatti, facendo riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nello specifico al Titolo IX “Sostanze pericolose”, oltre ad applicare il Capo I “Protezione da Agenti Chimici”, è necessario rispettare anche gli obblighi del capo II “Protezione da Agenti cancerogeni e Mutageni”. Per quanto riguarda l’esposizione dei lavoratori, nel caso di agenti cancerogeni le misure prevedono la sostituzione (qualora possibile), il ricorso a sistemi chiusi (qualora possibile) e in subordine la riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile. In particolare, vengono indicati di seguito, tra gli altri, gli obblighi di maggiore impatto che si aggiungono al Datore di Lavoro e che devono essere attuati indipendentemente dalla definizione di un eventuale Valore Limite di Esposizione Professionale, che attualmente la normativa italiana non prevede.
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve essere integrato con i seguenti dati:
le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
i quantitativi di sostanze, ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
il numero dei lavoratori esposti, ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata. Il datore di lavoro provvede inoltre alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure adottate Registro degli esposti. L’art.243 del d.lgs 81/08 prevede che i lavoratori per i quali dalla valutazione del rischio è stato evidenziato, in accordo con le valutazioni del medico competente, un rischio per la salute, vengano iscritti in un registro nel quale è riportato, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Si tratta dello stesso registro utilizzato per l’esposizione alle polveri di legno duro, che richiede quindi gli stessi obblighi in termini di comunicazione agli organi di controllo. Si ricorda che il registro (i cui modelli e modalità di tenuta sono determinati dal DM 155/2007) deve essere istituito se, verificata la presenza di lavoratori esposti, vi è rischio per la salute derivante da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e quindi se viene attuata la relativa sorveglianza sanitaria.

Limite all’esposizione dei lavoratori alla formaldeide

La legislazione italiana attualmente non prevede un limite all’esposizione per questa sostanza. In Italia un limite all’esposizione alla formaldeide è contenuto nel contratto dei lavoratori del settore chimico, sulla base dell’indicazione dell’Associazione americana degli Igienisti Industriali – ACGIH, fissato a 0,37 mg/m3 (0,30 ppm) come TLV-Ceiling, formulato sulla base delle caratteristiche di tossicità e sensibilizzazione respiratoria della sostanza. Si tratta, per le aziende che non applicano questo contratto, di un mero riferimento, che poi spesso viene adattato per costruire dei punti di riferimento ad uso dei controllori, ma senza una vera indicazione legislativa. A novembre 2015 lo SCOEL (Comitato scientifico europeo per i limiti di esposizione dei lavoratori) ha prodotto una bozza di raccomandazione (attualmente in fase di consultazione) con la quale, tenendo conto anche dell’aspetto cancerogeno, raccomanda l’inserimento nella normativa europea (con recepimento obbligatorio da parte degli Stati membri) di un limite di 0.3 ppm (8 ore TWA) e un limite STEL di 0.6 ppm per le esposizioni brevi. Il processo che sulla base di questa raccomandazione porterà alla definizione di un limite europeo è molto lungo. Questo documento, in ragione della sua valenza scientifica e del ruolo specifico del comitato che l’ha emesso (che è appunto quello di definire raccomandazioni valide a livello europeo per i valori di esposizione) resta comunque un riferimento utile nell’interlocuzione con gli organi di controllo per le aziende. Si sottolinea che, trattandosi di agenti cancerogeni, il mero rispetto di un eventuale limite non assicurerebbe il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, ma sarebbe sicuramente un riferimento importante, analogamente a quanto avviene per le polveri di legno duro, per le quali è previsto un limite all’esposizione (5 mg/m3) il cui rispetto certamente non basta per adempiere a quanto richiesto dalla norma, ma è comunque un utile riferimento per misurare l’efficacia delle azioni intraprese.

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