Negli appalti pubblici per la fornitura di arredi per interni, devono essere rispettati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) . Le domande più frequenti sugli acquisti verdi delle vernici e le risposte del Ministero
ACQUISTI VERDI E VERNICI
Nell’acquisto dei mobili gli Enti pubblici devono ri-spettare i requisiti ambientali per almeno il 50% dell’importo, tenendo conto dei criteri ambientali “premianti” per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte. Si tratta di un ulteriore passo verso l’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e modelli di “economia circolare”.
I CAM
I Criteri Ambientali Minimi riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti verdi, che comprendono le vernici , la normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori. I criteri ambientali sono definiti “minimi” perché tengono conto dell’esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall’offerta del mercato di riferimento.
I criteri ambientali “premianti” per gli acquisti verdi delle vernici , devono essere tenuti in considerazione come elementi tecnici per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte, volti a migliorare, sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, sociali e innovative con rilievo ambientale, la fornitura degli arredi per interni oggetto di gara.
Quello che in passato era solo uno strumento volontario adesso è obbligatorio, in quanto devono essere applicati, per l’intero valore dell’importo della gara, le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), “per gli affidamenti di qualunque importo”; questo natuaralmente vael anche per gli acquisti verdi delle vernici.
Per agevolare l’attività di verifica sia da parte del fornitore che delle stazioni appaltanti sulla conformità alle caratteristiche ambientali richieste, in calce ad ogni criterio, è indicata la “verifica”, che riporta le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, metodi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale.
Tenuto conto che gli acquisti della Pubblica Amministrazione nei Paesi dell’Unione Europea rappresentano circa il 19% del PIL (in Italia circa il 15%) è chiaro come il potere della domanda pubblica possa indirizzare il mercato su beni e servizi con minori impatti ambientali, divenendo così uno strumento di orientamento verso l’innovazione in un’ottica di sostenibilità, favorendo al contempo la diffusione delle certificazioni ambientali, a tutto vantaggio degli acquisti verdi delle vernici .
INDICAZIONI GENERALI
Si invita a evitare la sostituzione di mobili e altri elementi d’arredo per soli fini estetici e a cercare soluzioni per consentire il riuso di arredi sostituiti in altri uffici pubblici locali, favorendo nel contempo l’allungamento della vita media del mobile (mediante riparazione, sostituzione di pezzi usurati e/o vendita, etc…).
Prima della definizione di un appalto, quindi, la stazione appaltante deve fare un’attenta ricognizione degli arredi in dotazione, sia in uso che dismessi, facendo un’analisi delle proprie esigenze, valutando di conseguenza la reale esigenza di acquistare nuovi arredi, a fronte della possibilità di ricondizionare gli esistenti mediante la loro riparazione e manutenzione da un punto di vista estetico e/o meccanico-funzionale estendendone così il ciclo di vita utile.
Qualora non fosse ritenuto conveniente procedere in tal senso, la stazione appaltante può cedere a titolo oneroso il bene o, laddove non esista un acquirente, è invitata a cederli a titolo gratuito ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
ASPETTI SOCIALI
Per dare seguito alle istanze di carattere sociale nell’ambito di tale categoria di prodotti, è opportuno tenere in considerazione possibili problemi legati alla filiera del mobile a volte costituita da catene di fornitura complesse e frammentate che coinvolgono paesi dove è elevato il rischio di lesione dei diritti umani fondamentali e del diritto al “lavoro dignitoso”. Pertanto, si raccomanda ove possibile di applicare le Linee Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici, volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale. E’ altresì auspicabile che la stazione appaltante richieda arredi adatti ergonomicamente alle persone diversamente abili, utilizzabili anche da chi necessita di piani di lavoro regolabili in altezza secondo le norme tecniche disponibili.
RIFERIMENTI NORMATIVI
I “criteri ambientali minimi”, anche per gli acquisti verdi delle vernici prevedono sia la conformità alle norme sul commercio del legno e prodotti derivati, sia a quelle sulle emissioni di formaldeide dai pannelli a base di legno.
CRITERIO 3.2.1 SOSTANZE PERICOLOSE
E’ stato richiesto se al punto 4, “sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP)”, si intenda escludere le singole sostanze classificate secondo il Reg. CLP a prescindere dalla concentrazione nella miscela oppure se ci si riferisca ad esse solo se in concentrazione superiore a quanto previsto dal CLP per la classificazione delle miscele.
Secondo il Ministero non si intende escludere le singole sostanze. In questo contesto per “sostanze” si intende riferirsi alle sostanze che siano presenti in concentrazione tale da comportare la classificazione di una miscela ai sensi del Reg. (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i, secondo una delle indicazioni di pericolo elencate di seguito nel criterio.
E’ stato anche richiesto se, per facilitare gli acquisti verdi delle vernici non sia necessario presentare rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato, secondo il regolamento CE n.765/2008, ma sia sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante, quando i componenti del mobile non contengano in partenza le sostanze citate ai punti 1, 2 e 5 e cioè:
– punto 1) additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso;
– punto 2) ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH);
– punto 5) nickel nelle parti metalliche.
La risposta del Ministero è affermativa. Se il prodotto o componente non contengono in partenza le sostanze citate perché non usate per la fabbricazione, il produttore può dichiararlo in forma avente valore legale e non dover così presentare le prove di laboratorio.
Si è chiesto inoltre conferma che, nel caso dei punti 1, 2 e 5, i rapporti di prova debbano essere emessi da un laboratorio accreditato ISO 17025, ma che non sia necessario che tale laboratorio abbia nello scopo di accreditamento le prove specifiche per la determinazione di metalli pesanti (punto 1), ftalati (punto 2) e nichel (punto 5).
Per il Ministero è ammissibile accettare prove effettuate da laboratori che sono accreditati per prove su matrice assimilabile/simile (ovvero con caratteristiche e proprietà fisiche simili) e che tali prove utilizzino la medesima tecnica/principio per le determinazioni indicate nel CAM.
Al punto 1 del criterio è usata la parola “additivi”, mentre al punto 2 le parole “addizionati volontariamente”. C’è differenza? No, non vi è alcuna differenza. In entrambi i casi si intende riferirsi alle sostanze aggiunte volontariamente come ingrediente della ricetta del prodotto al fine di aggiungere caratteristiche particolari allo stesso.
Si chiede ancora se per tutte le parti complementari di dimensioni irrilevanti (per esempio di peso inferiore ai 10 g o in zone non a diretto contatto con l’utilizzatore) come ad esempio feltrini, punti metal-lici, cerniere, cinghie elastiche fettucce, filo da cucito ecc., il soddisfacimento del criterio possa essere dimostrato tramite dichiarazione del legale rappresentante del produttore, anziché tramite rapporto di prova da ente accreditato.
Per il Ministero il criterio si riferisce alle sostanze pericolose il cui uso deve essere ridotto in generale nei processi produttivi. Solo nel caso di parti metalliche a contatto diretto e prolungato con la pelle sono inoltre da rispettare gli ulteriori due sotto-criteri. Quindi non rileva il peso ridotto delle parti rispetto al peso totale dell’arredo e le prove devono quindi essere presentate su tutte le componenti.
Nel caso in cui i produttori delle singole parti non forniscano le prove richieste, gli offerenti potranno presentare le prove fatte su campioni del materiale fornito. Ai fini delle prove conta il materiale utilizzato per il singolo componente, indipendentemente dalle diverse dimensioni e misure dello stesso, per esempio in caso di viti, bulloni di diverse dimensioni ma costituite dallo stesso materiale.
Si chiede inoltre conferma che, nel caso dei punti 1, 3 e 4, il criterio riguardi la presenza delle sostanze citate nel prodotto finito e non l’uso delle stesse sostanze nel processo di produzione. Ad esempio il cromo VI, che viene utilizzato, in alcuni casi, nel processo di placcatura delle parti metalliche. Tuttavia esso viene trasformato sempre in cromo 0 nel prodotto finito per effetto di passivazione.
Il Ministero precisa che, fermo restando che le tecnologie produttive devono evolversi verso la totale so-stituzione di sostanze chimiche pericolose, le sostanze elencate nel criterio non devono essere presenti nelle componenti, parti o materiali usati nel prodotto finito, anche se possono essere utilizzate in alcuni casi nei processi di produzione.
CRITERIO 3.2.2 EMISSIONI DI FORMALDEIDE DA PANNELLI
Si chiede cosa si intenda per “pannello”, se cioè i rapporti di prova sulle emissioni di formaldeide debbano essere relativi al pannello grezzo (per es. truciolare) oppure al pannello rivestito (laminato, nobilitato, con rivestimento melaminico, impiallacciato, ecc.).
Il Ministero precisa che nel caso in cui il requisito venga dimostrato attraverso certificato CARB, per “pannello” si intende pannello grezzo, altrimenti, se il requisito viene soddisfatto presentando rapporti di prova, questi devono riferirsi a pannelli nobilitati della stessa tipologia del prodotto finito (melaminici, laminati, impiallacciati).
Viene chiesto di utilizzare pannelli con emissioni di formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 e si chiede conferma se possa essere presentato alternativamente o un certificato CARB (o altri certificati di standard produttivi simili o migliorativi) oppure un rapporto di prova, effettuato su un campione di pannelli utilizzati, secondo la recente norma EN ISO 12460-3-2015 (che sostituisce la EN 717-2/94) riportante valori di emissione formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 (valore-soglia E1 secondo questa norma è di 3,5 mg/h m2 quindi il valore richiesto in questo caso dovrebbe essere <2,275 mg/h m2).
Il Ministero conferma che il rapporto di prova da avere per dimostrare la conformità al criterio dei nuovi CAM arredi sulla formaldeide può fare riferimento ad uno qualsiasi dei tre metodi di prova indicati nell’appendice B della norma EN 13986, in quanto i risultati ottenuti sono correlabili (campagne di prove effettuate prima di pubblicare la norma hanno stabilito che esiste una correlazione precisa). I risultati di prova da considerare conformi all’attuale requisito dei CAM sono tali quindi quando inferiori o uguali a:
– 0,080 mg/m3, quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1;
– 2,275 mg/m2 h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3;
– 4,23 mg/100 g per i pannelli truciolari e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.
– 4,55 mg/100 g per i pannelli in MDF, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.
Si fa notare che la stessa “verifica” del criterio riporta che “L’offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell’allegato B della norma EN 13986 …”
Può parimenti essere presentato un certificato CARB fase II (i pannelli in MDF certificati CARB fase II devono comunque rispondere ai limiti previsti dal presente criterio), secondo la norma ATCM 93120 o anche Classe F**** secondo la norma JIS A 1460 , nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.
Può essere parimenti presentato un rapporto di prova che venga effettuato da parte di un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l’emissione di formaldeide secondo la norma EN ISO 12460-3-2015 (che sostituisce la EN 717-2/94) riportante valori di emissione di formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1.
CRITERIO PUNTO 3.2.3 “CONTAMINATI NEI PANNELLI DI LEGNO RICICLATO”
Nella tabella di tale criterio è indicato un limite di 0,5 mg/kg per il “creosoto” ma, non essendo questo indentificabile con una sostanza in particolare si chiede a quale ci si riferisca.
Per il Ministero il criterio intende riferirsi al Benzo(a)pyrene, riconosciuto cancerogeno per l’uomo.
CRITERIO 3.2.4 CONTENUTO DI COV NELLE VERNICI
E’ stata chiesta conferma che il criterio 3.2.4, per gli acquisti verdi di vernici, non si applichi ai rivestimenti con polveri epossidiche (l’Ecolabel UE sulle pitture e vernici 2014/312/UE esclude i rivestimenti in polvere).
Il Ministero ha confermato che le vernici a polveri epossidiche sono escluse dall’applicazione di questo criterio, poiché non contengono tracce di solvente.
Con riferimento al criterio 3.2.4 “Contenuto di composti organici volatili” si chiede se sia permesso utilizzare la documentazione che dimostra la conformità al criterio premiante 3.4.1 “Emissione di composti organici volatili”, in alternativa a quella richiesta per la conformità al criterio obbligatorio 3.2.4, anche quando la stazione appaltante abbia deciso di non includere il criterio 3.4.1 nella documentazione di gara.
Il Ministero ha risposto in modo affermativo, nel caso in cui le stazioni appaltanti non inseriscano il criterio premiante 3.4.1. “Emissione di composti organici volatili” nella documentazione di gara, in base al principio del “favor partecipationis”, per cui è ammesso utilizzare i mezzi di prova previsti per la verifica del criterio premiante 3.4.1 anche per la verifica del rispetto del criterio obbligatorio 3.2.4 “Contenuto di composti organici volatili”.
CRITERIO 3.2.5 RESIDUI DI SOSTANZE CHIMICHE PER TESSILI E PELLE
Nel CAM al punto 3.2.5 vengono citati chiaramente tessili e pelli, mentre non vengono indicati gli spalmati, se non nell’appendice I tabella 3. Pertanto al punto 3.2.5 del CAM alla voce “i materiali utilizzati per i rivestimenti” si intendono solo i prodotti tessili e la pelle e pertanto gli spalmabili sono esclusi dal requisito?
Il Ministero precisa che il criterio 3.2.5, ripreso dal toolkit europeo, si deve intendere inclusivo, tra i tessili, anche dei tessuti spalmati.
Si chiede come mai il valore richiesto per il contenuto di Cromo della pelle è pari a ≤ 2.0 mg/kg invece che ≤ 200.0 mg/kg come previsto nel Toolkit europeo e dall’Ecolabel.
Il Ministero segnala che si tratta di un refuso che ver-rà risolto con una errata/corrige. Il valore corretto per il Cromo nelle pelli è “≤ 200.0 mg/kg” . In caso di bandi di gara che riportano tale requisito mantenendo l’errore, bisogna portare a conoscenza della stazione appaltante questa informazione ed eventualmente far prendere contatti con uno dei referenti GPP del Ministero, indicati al link: http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp .
Il possesso del certificato OEXO-TEX Standard può essere ritenuto mezzo di presunzione di conformità al requisito 3.2.5?
Secondo il Ministero sì, in quanto i limiti stabiliti dallo standard 100 by OEKO-TEX sono tutti inferiori a quelli prescritti dal CAM arredi, quindi i prodotti tessili con tale certificato sono conformi al criterio.
Attenzione però: per la formaldeide, bisogna appurare la classe di appartenenza del prodotto certificato; infatti il limite CAM è 75 mg/Kg, ma se il prodotto, ai fini della certificazione OEKO-TEX, è stato classificato come “materiale da decoro o prodotto non a contatto con la pelle” può avere per lo standard un limite di 300 mg/Kg, quindi in questo caso non sarebbe conforme.
CRITERIO 3.2.7 PLASTICA RICICLATA
Le caratteristiche della plastica riciclata possono essere molto variabili e non permettono di avere la certezza della costanza di prestazioni del materiale (resistenza meccanica, reazione al fuoco), che pur sono di importanza fondamentale per la sicurezza del prodotto finito.
Si chiede quindi se non possano essere previste deroghe all’obbligo di garantire una quota minima del 50% peso/peso di plastica riciclata nel caso di parti strutturali/portanti di un arredo o quando il prodotto sia classificato nei confronti della reazione al fuoco ed omologato per usi oggetto di requisiti di prevenzione incendi.
Il Ministero sottolinea che le norme di sicurezza si devono osservare a prescindere. Se il prodotto in plastica con un contenuto di riciclato superiore al 50% non soddisfa tali norme, non potrà essere offerto.
CRITERIO 3.2.9 MATERIALI DA IMBOTTITURA
Si chiede se il possesso del certificato OEKO-TEX Standard garantisca la conformità dei materiali di imbottitura ai requisiti di cui al criterio 3.2.9 (appendice II) del DM 11 gennaio 2017 (CAM Arredi interni).
Per il Ministero il criterio 3.2.9 è sui materiali di imbottitura e in appendice II praticamente riporta i criteri del CERTIPUR.
Se si vanno a confrontare i singoli valori richiesti per i diversi parametri si vede come ad esempio per i COV il CERTIPUR prevede per la formaldeide 10 microgrammi, che corrispondono a 0,01 milligrammi di limite, quindi ben inferiore ai 0,1 milligrammi di Oeko-tex. D’altro canto per gli idrocarburi aromatici OEKO-TEX prevede 0,3 mg e CERTIPUR 0,5 mg.
Guardando ai metalli pesanti, per l’antimonio CERTIPUR prevede un limite di 0,5 mg/kg, mentre OEKO-TEX ben 30mg; per il Cobalto, 0,5 in CERTIPUR, 1mg in OEKO-TEX; per il Rame 2 mg in CERTIPUR e 25/50mg in OEKO-TEX.
Per i Composti organo stannici CERTIPUR prevede TBT minore di 50 ppb, ossia minore di 0.05 mg/kg, contro minimo 0.5mg/kg per i prodotti per bambini per OEKO-TEX.
In definitiva si ritiene che i due marchi non siano equivalenti.
Se le imbottiture non sono in poliuretano il criterio 3.2.9 non è applicabile e allora può richiedersi anche OEKO-TEX.
CRITERIO 3.4.1 EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Il limite dei 28 giorni, indicato dal criterio come durata della prova, è tassativo o il laboratorio accreditato può ridurre la durata della prova quando i valori di emissione massimi imposti siano raggiunti prima?
Per il Ministero è ammissibile ridurre la durata della prova qualora i limiti di concentrazione in camera specificati a 28 giorni siano soddisfatti 3 giorni dopo il collocamento del campione nella camera o dopo qualsiasi altro periodo compreso fra 3 e 27 giorni dopo il collocamento del campione nella camera.