Migliori tecnologie di depurazione Impianti di depurazione solventi

Caro Direttore: ho letto sul numero di gennaio che il Decreto Legislativo n. 128 del giugno 2010 ha introdotto importanti modifiche sulle norme che riguardano le emissioni in atmosfera.
Essendo la mia attività a ridotto inquinamento, vorrei sapere quali sono le attuali disposizioni in merito (la mia azienda ha sede in Emilia Romagna)

Gentile abbonato ringrazio per lo spunto e ne approfitto per comunicare che a breve saranno disponibili sui portali (nell’archivio per argomenti alla voce “Legislazione / Emissioni in atmosfera”) i materiali aggiornati predisposti dalle Regioni e dalle Province che hanno già provveduto agli adempimenti previsti dalla nuova normativa.
A partire da questo numero pubblicheremo una sintesi dei materiali già predisposti da alcuni enti autorizzatori, cominciando da quelli della sua Regione.
Con Delibera della Giunta n. 1769 del 22 novembre 2010, la Regione Emilia Romagna ha recepito le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale (DLgs 152/06) dal DLgs 128/2010 ed ha integrato la precedente DGR 2236/2009 relativa alle attività in deroga (art. 272 del DLgs 152/06), cioè le attività a ridotto inquinamento e ad inquinamento poco significativo.
Alla data di scrittura di questo articolo, nessuna delle Province dell’Emilia Romagna – che hanno la delega al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera – ha ancora recepito con proprio atto amministrativo, l’ultima delibera regionale.
Le modifiche introdotte dalla DGR 1769/2010 sono di seguito riportate. Relativamente alle attività a ridotto inquinamento atmosferico previste nella parte II dall’allegato IV alla parte V del Testo Unico, la modifica più importante è quella che riguarda l’attività n. 6 di “Verniciatura, laccatura e doratura di mobili ed altri oggetti in legno”, per la quale il vincolo per essere considerata attività a ridotto inquinamento atmosferico non sarà più “il consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno”, ma “l’utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/gg”. Relativamente alla durata delle autorizzazioni ed ai tempi di adeguamento, se l’attività è esistente ed è già dotata di autorizzazione rilasciata ai sensi del vecchio DPR 25 luglio 1991, i soggetti autorizzati devono presentare domanda di adesione entro ottobre 2011 (con la precedente delibera il termine per il rinnovo era nel 2021): in caso di mancata presentazione della domanda di adesione, lo stabilimento è da considerarsi in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Se invece l’attività a ridotto inquinamento atmosferico deve ancora essere avviata, si danno due differenti modalità:

  1. se l’attività è inserita in uno stabilimento autorizzato per via ordinaria secondo l’art. 269 del DLgs 152/06, il gestore deve presentare, entro 45 giorni dall’inizio dell’attività o dell’installazione, “comunicazione di modifica non sostanziale” dello stabilimento esistente. L’autorità competente aggiorna l’atto autorizzatorio dello stabilimento e l’attività in deroga assume la scadenza dell’autorizzazione dello stabilimento;
  2. se nello stabilimento sono presenti solo ed esclusivamente attività a ridotto inquinamento, allora il gestore deve presentare (entro 45 giorni prima dell’installazione) domanda di adesione all’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 del DLgs 152/06, con tutta la documentazione richiesta. L’autorizzazione ha validità di 10 anni.

I limiti alle emissioni sono definiti nei rispettivi allegati tecnici delle singole attività, riportati nelle pagine seguenti.

Lettera firmata

 

2-12-2010 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PARTE SECONDA – N. 167
4.6 – Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiori a 50kg/g

Nell’esercizio dell’attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1) Non dovrà essere superato un utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso pari a 50 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento di tale valore tutti i prodotti utilizzati nell’ambitodelle operazioni di impregnazione, vernicitura, laccatura, doratura e di quelle strettamente connesse (tinte, fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature, ecc)
2) Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall’allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l’Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
3) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
4) Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
5) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo, laccatura, doratura ed impregnazione devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:
Aziende con consumo massimo teorico di solvente • 1000 kg/anno –> Polveri totali  10 mg/Nm’
Aziende con consumo massimo teorico di solvente > 1000 kg/anno –> Polveri totali 3 mg/Nm’
6) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) I 50 mg/1\n3
7) Per le operazioni di impregnazione devono essere utilizzati solo prodotti impregnanti a base acquosa;
8) Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso);
9) Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:
Polveri totali  10 mg/Nm3
10) I giorni di funzionamento degli impianti di vernciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature e carteggiatura, i consumi dei prodotti impregnanti, vernicianti, per laccatura, doratura con diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO
Data Indicatori di attività Quantitativo (kg/mese)
Prodotto verniciante a solvente
Prodotto verniciante all’acqua
Diluente
Solvente (per lavaggio e sgrassaggio)
Catalizzatori
Altro
Data Funzionamento impianti Giorni di funzionamento/mese
Impianto di verniciatura
Impianto di appassimento
Impianto di essiccazione
Impianto di lavaggio
Altro
Interventi di manutenzione degli impianti d’abbattimento
Tipo impianto Data sostituzione filtro Data altri interventi
Note

11) L’Azienda è esonerata dall’effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 5, 6 e 9, formo restando l’obbligo del rispetto del limite stabilito e l ‘installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;
12) In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 5, 6 e 9, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

Aggiornamenti della normativa sulle emissioni in atmosfera – 16/03/2011
Lettere al Direttore
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