Cabine di verniciatura

La Legge di Bilancio del 2017 ha prorogato la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi (super ammortamento), che è stata incrementata, prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (iper ammortamento).
La Legge di Bilancio del 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016), ha prorogato la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi (super ammortamento), che consente di imputare nel periodo d’imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

BENI STRUMENTALI NUOVI

Le agevolazioni riguardano gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli, soggetti a una deduzione limitata (art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR.

Gli acquisti devono essere effettuati entro il 31/12/2017, oppure entro il 30/06/2018, se entro il 31/12/2017 il relativo ordine è stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisto.

Questa agevolazione, già in vigore nel 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), consentiva di ammortizzare il 140% del valore del bene acquistato. Il 26 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 23/E, in cui ha spiegato nel dettaglio gli aspetti della nuova disposizione e anche nella legge di Bilancio 2017 vengono mantenute le esclusioni già previste (investimenti in beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%; investimenti in fabbricati e costruzioni; investimenti in beni elencati nell’allegato n. 3 alla legge 208/15, cioè condotte e condutture, materiale rotabile, etc.).

L’agevolazione del 2016 è stata ora incrementata, prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (iper ammortamento) per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi (vedi allegato A in fondo all’articolo), cioè i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese, definiti nel progetto “Industria 4.0”.

Va segnalato il fatto che il nuovo elenco non è per nulla collegato al Decreto Ministeriale 31/12/88, che stabilisce, per categorie di industrie e di beni, i coefficienti di ammortamento.

Le aziende che beneficiano dell’iper ammortamento e che, nello stesso periodo d’imposta, effettueranno investimenti in beni immateriali strumentali (vedi allegato B in fondo all’articolo), il costo di acquisto di questi beni è maggiorato del 40%.

Per usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l’impresa dovrà produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei relativi albi professionali, o da un ente certificatore accreditato (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che: il bene possiede le caratteristiche previste negli Allegati A e/o B; il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.

Per gli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo, il conteggio dovrà essere effettuato senza tener conto degli effetti delle maggiorazioni da super e iper ammortamento.

ALTRE DISPOSIZIONI

Restano confermate le disposizioni previste ai commi 93-97 dell’art. 1 della L. 205/2015, per cui: sono esclusi dal super ammortamento i beni per i quali il DM 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, e i beni di cui all’All. 3 (data la natura dei cespiti considerati nell’iper ammortamento, tali esclusioni non vengono ad avere particolare rilevanza per la nuova agevolazione); le maggiorazioni del super ammortamento non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Anche per l’iper ammortamento gli acquisti devono essere effettuati entro il 31/12/2017, oppure entro il 30/06/2018, se entro il 31/12/2017 il relativo ordine è stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisto.

La maggiorazione opera in parallelo con l’ammortamento, pertanto un bene acquistato nel 2017, con i requisiti formali e sostanziali richiesti, ma entrante in vigore nel 2018 fruirà del beneficio, ma solo nel 2018.

Ovviamente anche le maggiorazioni del super e dell’iper ammortamento nell’esercizio di entrata in funzione del bene sono ridotte al 50%.

I beni agevolati devono essere “nuovi” e in questa categoria rientrano anche gli impianti utilizzati per dimostrazione in uno show room, come specificato nella Circolare citata.

Tralasciando i costi finanziari prodotti dall’indebitamento necessario per l’investimento e calcolando per il 2017 l’IRES al 24% e l’IRAP al 3,9%, il costo di acquisto di un bene soggetto a iper ammortamento produrrà un risparmio di imposta complessivo del 41,85%, che potrà essere ripartito sul periodo di ammortamento del bene e dell’11,16% per l’acquisto di software.

La norma non indica nulla per le acquisizioni dei beni agevolati tramite la locazione finanziaria per cui sarà indispensabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

TESTO ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 9)

TESTO ALLEGATO B (ARTICOLO 1, COMMA 10)