Il “Decreto Energia” (D.L. 17/2022) ha modificato la disciplina del bonus pubblicità applicabile dal 2023, ritornando all’approccio incrementale delle spese.
A partire dallo scorso gennaio il credito d’imposta è diventato il 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Si torna alle origini
Il credito d’imposta è tornato al regime “ordinario”, già applicato prima delle modifiche valide nel triennio 2020-2022, per cui tornano gli elementi indicati nel DL 50/2017, restringendo però l’ambito oggettivo dell’agevolazione
Restano invece invariati gli altri elementi applicativi del credito, così come disciplinati nel D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2018), che si riepilogano nella presente circolare.
Esclusioni
Dall’agevolazione applicabile dal 2023 sono esclusi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica che digitale).
Per quanto riguarda i giornali, gli investimenti pubblicitari ammessi al credito d’imposta devono essere effettuati su quelli iscritti al Tribunale e al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), in cui è presente la figura del direttore responsabile.
Non sono ammesse al credito d’imposta anche gli investimenti in altre forme di pubblicità (ad esempio la grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; i volantini cartacei periodici; la pubblicità su cartellonistica, su vetture o apparecchiature, le affissioni e i display su schermi di sale cinematografiche, tramite social o piattaforme online, i banner pubblicitari su portali online eccetera.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario.
In generale valgono le norme generali sulle imposte sui redditi, quindi per l’individuazione dell’anno di esercizio della spesa si applica il principio di competenza, che per le prestazioni di servizi stabilisce che i corrispettivi e le spese di acquisto si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni si sono concluse, per cui non conta il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.
Soggetti beneficiari
Possono usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato:
– le imprese;
– i lavoratori autonomi;
– gli enti non commerciali.
Incremento 2022-2023
Il beneficio fiscale si applica agli investimenti nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2023 rispetto al 2022.
E’ inoltre richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente: non c’è quindi nessun incremento se sono state sostenute spese pari a 0 nell’anno precedente al periodo agevolato.
Il “bonus pubblicità” non può ovviamente essere utilizzato dalle nuove aziende, mancando il necessario requisito del meccanismo incrementale.
Esempio di calcolo del bonus pubblicità 2023
Un’azienda che nel 2022 avesse investito 90.000€ (450.000 euro) usufruendo del credito di imposta pari al 50% dell’intero volume di investimenti (consentito nel 2022) pari a 45.000€, se nel 2023, effettuerà investimenti pubblicitari sulla stampa per complessivi 110.000€ (550.000) otterrà il 75% della spesa incrementale (110.000-90.000 = 20.000€), cioè 15.000€.