Cabina verniciatura sicurezza

Quando si acquista una cabina di verniciatura è necessario identificare i principali requisiti. Ecco la bozza di capitolato per impianti di verniciatura

Parametri principali

Nel contratto di fornitura devono essere presenti almeno i seguenti dati:
Descrizione del principio di funzionamento dell’impianto proposto.
Descrizione del funzionamento delle singole parti componenti l’impianto.
Parametri di progetto adottati per il dimensionamento dell’impianto (velocità di aspirazione in cabina e nel forno, sistema filtrante e perdite di carico, ricambi d’aria ecc.).
Informazioni tecniche relative alle apparecchiature utilizzate (ventilatori, pompe, valvole, componenti elettriche e/o elettroniche, tubazioni, guarnizioni, etc.) quali: tipo, materiali, potenza installata e assorbita, portata, capacità, prevalenza, Potenza elettrica complessiva.
Presenza di sistemi di monitoraggio dell’efficienza dei sistemi di aspirazione.
Presenza di sistemi di allarme e/o blocco.
Descrizione dei dispositivi di sicurezza.
Dimensioni d’ingombro complessive ed indicazione della distanza minima dagli ostacoli circostanti.
Layout dell’impianto, in cui siano evidenziati i limiti di fornitura ed in cui siano indicati i punti relativi agli allacciamenti e le loro grandezze caratteristiche (ad es. i diametri per le tubazioni, il tipo di alimentazione elettrica, etc.).
Consumi previsti di: energia elettrica, acqua, vapore, combustibile, aria compressa, gas tecnici, prodotti chimici ausiliari, etc.
Modalità di trattamento dei rifiuti prodotti (fanghi, acque, materiale solido, etc.) e della gestione dell’eventuale defangatore e/o dell’eventuale parete di recupero vernici.
Esclusioni: tutto ciò che viene concordato non essere a carico del costruttore (ad es. mezzi di sollevamento e movimentazione, opere edili, tubazioni, etc.).
Camino: diametro, altezza, disponibilità presa per campionamenti e loro conformità alle disposizioni di legge, modalità di accesso ai punti di prelievo e loro conformità alle norme di sicurezza per gli operatori.
Targa identificativa dell’impianto conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.
Manuale di istruzione e d’uso, conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.
Rumorosità prodotta, conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.
Normative, codici, standard, utilizzati per la costruzione.
Termini di consegna ed eventuali penali.
Modalità di installazione (posizionamento ed allacciamenti).
Il costruttore deve fornire le seguenti garanzie, scritte sull’offerta e sul contratto di acquisto o conferma d’ordine
Garanzia sul funzionamento elettro-meccanico delle componenti che costituiscono l’impianto, per la durata concordata tra le parti.
Garanzia del rispetto dei limiti alle emissioni delle polveri (DM 12/7/90, limite di 3 mg/m3), per tutta la durata di vita media dell’impianto, come definito dalle condizioni di progetto.
Garanzia del rispetto delle norme relative alla sicurezza delle macchine (forni= prEN 1539, cabine= prEN 12215, sistemi alimentazione vernici= prEN 12621, norme sulle apparecchiature elettrostatiche, 80 dbA misurati ad altezza di lavoro nelle zone di presenza continua di personale addetto all’impianto)

COLLAUDO

II collaudo è costituito dalla verifica della rispondenza dell’apparecchiatura allo scopo per la quale è stata progettata e costruita. Esso quindi si deve svolgere secondo passi procedurali e temporali (inizio e durata di svolgimento) specifici, contrattualmente definiti, e secondo le disposizioni di leggi vigenti e comunque sempre in presenza delle parti contraenti (a meno di esplicita rinuncia di esse) o di loro rappresentanti all’uopo delegati.

Collaudo di consistenza
E’ costituito dalla puntuale verifica che ogni parte o componente dell’impianto sia conforme alle clausole contrattuali o comunque adatto allo scopo al quale è destinato. A seconda della parte o dei componenti interessati esso potrà svolgersi in tempi diversi (presso l’officina del Costruttore, a pie’ d’opera, in corso d’opera, ecc.). Analogamente, le modalità dipendono dalla natura della parte o componente considerato (prova e saggi diretti, controllo delle caratteristiche di origine e di conformità di marca e modello, ecc.).
Il collaudo di consistenza può anche essere affidato ad istituti terzi abilitati e preventivamente concordati tra le parti. Il Committente, successivamente al collaudo di consistenza, prende possesso delle parti e componenti collaudate e assume la responsabilità della loro corretta custodia (fatti salvi diversi accordi con il fornitore). Il collaudo di consistenza, è da intendersi complessivamente provvisorio fino a quando non siano state verificate e collaudate tutte le parti ed i componenti, sia separatamente che assemblate nell’impianto. Tuttavia esso è definitivo per le parti e componenti singolarmente collaudate ed accettate.

Collaudo funzionale
Successivamente alla completa realizzazione dell’opera, il collaudo funzionale ha lo scopo di verificare che ogni parte o componente dell’impianto, e questo nel suo complesso, comprese le apparecchiature di controllo, regolazione, allarme, ecc. siano in grado di fornire le prestazioni tecniche previste (di rendimento, meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche, ecc.). Esso deve svolgersi in condizioni reali di esercizio. Nel caso in cui le condizioni reali di esercizio non possono avere luogo per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti entro un periodo di tempo definito contrattualmente, il collaudo deve comunque essere eseguito con riferimento alla funzionalità dei singoli componenti e ritenuto definitivo se i risultati sono positivi. Se nelle condizioni reali di esercizio il collaudo risultasse insoddisfacente a causa di parti o componenti difettose, esso deve essere integralmente ripetuto solo nel caso in cui i difetti riscontrati abbiano pregiudicato la funzionalità complessiva dell’impianto (collaudo negativo). In caso contrario esso riguarderà solo la parte o componente sostituita e la sua funzione specifica. Al termine del collaudo funzionale il costruttore rilascia un verbale nel quale sono riportati i rilievi effettuati (relativi ai parametri di processo, al rumore, etc.), i valori di taratura della strumentazione di controllo e regolazione del processo, eventuali osservazioni, etc.

Collaudo analitico emissioni
Una volta risoltosi positivamente il collaudo funzionale e l’impianto è stato posto in condizioni di esercizio a regime, il collaudo analitico delle emissioni ha lo scopo di verificare le effettive prestazioni ambientali dell’impianto. Le modalità per il campionamento e l’analisi dei risultati sono quelle previste dalle vigenti normative. Il collaudo viene fatto a cura del Committente, il quale può avvalersi di un laboratorio esterno di sua scelta, fatti salvi eventuali accordi contrattuali con il Costruttore. Il collaudo analitico deve avvenire entro un prefissato periodo di tempo, concordato tra le parti, dal collaudo funzionale.
A collaudo analitico positivamente avvenuto, il Committente firma il verbale di accettazione dell’impianto.

Manutenzione programmata (norma UNI 10147)
Il Costruttore deve fornire al Committente tutte le informazioni relative alla manutenzione programmata dell’impianto; tali informazioni devono essere anche presenti sul manuale di istruzione e d’uso. In particolare, il Costruttore deve fornire le seguenti indicazioni: l’elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire; la frequenza del controllo e/o della sostituzione; le procedure operative atte ad eseguire in sicurezza la manutenzione.

Manutenzione non programmata (norma UNI 10147)
Il Costruttore deve fornire al Committente tutte le informazioni relative alla manutenzione non programmata dell’impianto, nei casi di guasto o avaria; tali informazioni devono essere anche presenti sul manuale di istruzione e d’uso. In particolare, il Costruttore deve fornire le seguenti indicazioni: le procedure operative atte ad eseguire in sicurezza la sostituzione e/o il ripristino dei componenti guasti o avariati; le caratteristiche tecniche dei componenti di cui può essere ragionevolmente prevista la sostituzione e gli eventuali estremi per l’ordinazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DL 21/12/95 “Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali”
DPR 24/5/88 N.203 “Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell’aria”
DM 12/7/90 “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”
DPR 459/96 “Regolamento per l’attuazione delle direttive CEE…relative alle macchine”.
DL 626/94 “Attuazione delle direttive CEE…riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
DL 626/96 “Direttiva bassa tensione”.
DL 277/91 “Recepimento delle direttive CEE…in materia di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”.