Schema emissioni output e input

Pubblichiamo una breve sintesi delle variazioni più significative introdotte dal dlgs 128, che modificano alcuni punti della parte V del dlgs 152-2006 sulle emissioni in atmosfera. Prorogate le scadenze per i rinnovi autorizzativi

A CURA DELLA REDAZIONE

LE CORREZIONI AL TESTO UNICO AMBIENTALE

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Questo decreto (entrato in vigore il 26 agosto 2010) riporta le modifiche, le integrazioni e le correzioni al Testo Unico Ambientale (il DLgs 152-06, appunto); viene qui proposta una sintesi delle più importanti, relative alla Parte V “Emissioni in atmosfera di impianti ed attività”.

LE NUOVE DEFINIZIONI (ART. 268)

Le prime interessanti variazioni riguardano l’art. 268 (“Definizioni”):
la definizione di “emissione” viene integrata come segue: “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell’ambiente”;
nella definizione di “emissione diffusa” vengono inclusi anche “…i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti…”;
la definizione di “impianto” viene modificata (“il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio” e viene introdotta la definizione di “stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”;
vengono altresì introdotte le definizioni di “modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica…; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati” e di “modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse”;
nella definizione di “gestore”, viene specificato che esso è la “…persona fisica o giuridica…che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto”;
nella definizione di “valore limite di emissione” viene specificato che “…i valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni più gravose e, salvo diversamente disposto…si intendono stabiliti come media oraria”.

LE AUTORIZZAZIONI (ART. 269)

Nell’art. 269 (“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”), viene definitivamente chiarita la distinzione tra stabilimento ed impianto e viene specificato che “l’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”.
Di conseguenza, anche i requisiti richiesti per il progetto e la relazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione vengono parzialmente modificati, per adattarli allo stabilimento e non più all’impianto.
Non cambiano invece le procedure e la tempistica per ottenere l’autorizzazione, ma viene modificata la tempistica per il rinnovo e l’aggiornamento della stessa da parte dell’autorità competente (si veda la tabella con le scadenze a fine articolo).
Vengono altresì introdotte nell’autorizzazione alcune prescrizioni aggiuntive e in particolare:
la quota dei punti di emissione;
le portate di progetto;
l’indicazione specifica delle sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
l’eventuale limite di emissione, per ciascun inquinante, espresso come flusso di massa annuale comprensivo, se il caso, anche delle emissioni diffuse.
Una novità è invece relativa alle cosiddette “modifiche sostanziali”: mentre nel precedente decreto in caso di modifica sostanziale dell’impianto il gestore doveva presentare una domanda di aggiornamento, nel nuovo decreto, il gestore è obbligato a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

I CAMINI (ART. 270)

Nell’art. 270 (“Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni”), viene specificato (comma 4) che l’autorità competente può disporre il convogliamento degli scarichi ad un solo punto di emissione, qualora nello stesso stabilimento siano presenti più attività identiche che utilizzano impianti simili aventi emissioni omogenee; in ogni caso, per la determinazione dei valori limite, i suddetti impianti vanno considerati come un unico impianto. Restano tuttavia possibili alcune deroghe a questo obbligo, riportate nei successivi commi 6 e 7.

LIMITI E MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (ART. 271)

L’art. 271 (“Valori limite di emissione ed prescrizioni per gli impianti e le attività”) subisce non poche modifiche ed integrazioni. Il primo passaggio importante è che viene dichiarato che tutti i valori limite che saranno adottati (sia dalla normativa nazionale che da quella locale) dovranno essere individuati sulla base delle migliori tecniche disponibili. In più, le autorità locali dovranno tenere conto, nella definizione dei valori limite e delle prescrizioni, dei piani di qualità dell’aria (ove esistenti), riservandosi la facoltà di imporre limiti più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto. Restano tuttavia in vigore le normative locali vigenti. Viene altresì ribadito che i limiti alle emissioni definiti dall’allegato I (che fino ad oggi regolava le emissioni di impianti anteriori al 1988 e di tutti gli impianti nuovi e di quelli anteriori al 2006 rientranti nelle tipologie descritte dallo stesso allegato) dovranno essere modificati e aggiornati con apposito decreto (da emanarsi entro il 30 giugno 2011). Il comma 14 sancisce inoltre che, qualora gli impianti utilizzino sostanze cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione, l’autorizzazione deve “stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali”. Inoltre, qualora l’anomalia o il guasto dovessero determinare un pericolo per la salute umana, il gestore è obbligato a sospendere l’esercizio dell’impianto.
A questo articolo vengono inoltre aggiunti 3 commi: nel comma 18 viene specificato che gli unici metodi validi per il controllo ed il monitoraggio delle emissioni sono quelli indicati nell’allegato VI, che dovrà essere integrato con apposito decreto. Nel caso in cui i metodi previsti nell’autorizzazione siano differenti rispetto a quelli dell’allegato VI, l’autorizzazione deve essere aggiornata da parte dell’autorità competente (comma 19). In caso di superamento dei valori di emissione, il gestore è tenuto a comunicare la difformità all’autorità competente per il controllo, entro 24 ore dall’accertamento.

DEROGHE (ART. 272)

L’art. 272 (“Impianti ed attività in deroga”) prevede le seguenti modifiche.
Qualora in uno stabilimento siano presenti solo ed esclusivamente impianti e attività definiti “ad inquinamento scarsamente rilevante”, il gestore è esentato dalla richiesta di autorizzazione ma deve rispettare i limiti previsti dalla normativa locale. Se nello stesso stabilimento coesistono impianti ad inquinamento scarsamente rilevante ed impianti soggetti ad autorizzazione, quest’ultima vale solo per la seconda tipologia di impianti.
Per gli impianti e le attività “a ridotto inquinamento” invece, le autorizzazioni generali che le locali autorità competenti (regioni o province) devono predisporre entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto (qualora non fossero già esistenti), sono valide solo per gli stabilimenti in cui siano presenti solo ed esclusivamente tali tipologie di impianti e di attività. In questo caso, il gestore deve presentare, almeno 45 giorni prima dell’installazione, apposita domanda di adesione (della durata di 10 anni) all’autorizzazione generale. Al contrario, “Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l’autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269”.

SANZIONI (ART. 279)

Non subisce invece variazioni di rilievo l’art. 275 “Emissioni di COV” che disciplina le attività di cui all’allegato III (cioè quelle derivate dalla Direttiva VOC). Diversamente, l’art. 279 (“Sanzioni”) stabilisce l’equivalenza tra il reato di “installazione o esercizio di uno stabilimento senza la prescritta autorizzazione ovvero di continuazione dell’esercizio con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata” e il reato di “modifica sostanziale di uno stabilimento senza l’autorizzazione prevista”; la pena prevista è infatti la stessa: da due mesi a due anni di reclusione oppure il pagamento di un’ammenda compresa tra 258 e 1.032 euro.
Anche le sanzioni precedentemente previste per il superamento dei limiti alle emissioni del solo allegato I (“Valori di emissione e prescrizioni”), vengono ora estese anche al superamento dei limiti previsti dall’allegato II (“Grandi impianti di combustione”), dall’allegato III (“Emissioni di COV”) e dall’allegato V (“Polveri e sostanze organiche liquide”); non sono invece previste sanzioni penali o amministrative per il superamento dei limiti imposti alle attività in deroga (quelle disciplinate dall’art. 272).

SCADENZE (ART. 281)

L’art. 281, prevede infine le “Disposizioni transitorie e finali” in cui vengono definite le scadenze entro le quali devono essere adeguate le varie procedure di richiesta e rilascio di autorizzazione. Con l’entrata in vigore di questo nuovo decreto, le scadenze precedentemente stabilite per gli “stabilimenti precedentemente autorizzati (anche in via provvisoria o in forma tacita) ai sensi del DPR 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 del presente decreto” vengono modificate, così come alcune scadenze per altre tipologie di impianti ed attività; si riporta in Tabella 1 lo schema della nuova tempistica.

SOSTANZE PERICOLOSE (ALL. IV)

Non sono state effettuate modifiche agli Allegati I, II, e III, mentre un’importante modifica è invece stata fatta all’Allegato IV il quale prevedeva, nel DLgs 152-2006, la prescrizione che le attività elencate tra quelle soggette ad autorizzazione generale (“ridotto inquinamento atmosferico”) non dovessero utilizzare le sostanze o i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (quelli con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61); nel nuovo decreto invece, all’art. 272 comma 4-bis viene espressamente previsto che “Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l’allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l’indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l’autorità competente può permettere, nell’autorizzazione generale, l’utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d’impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni”.

RIDOTTO INQUINAMENTO (ALL. IV)

Un’ultima importante modifica da segnalare nella Parte II dell’allegato IV è quella che riguarda l’attività di “Verniciatura, laccatura e doratura di mobili ed altri oggetti in legno”, per la quale il vincolo per essere considerata attività a ridotto inquinamento atmosferico non sarà più “il consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno”, ma “l’utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/gg”. ◆

Cambiano le scadenze per le emissioni – 14/02/2011
Breve sintesi delle variazioni più significative introdotte dal DLgs 128-2010. Prorogate le scadenze per i rinnovi autorizzativi
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