Un’indagine sul territorio nazionale per capire gli aspetti legali riguardanti l’impiego del tintometro
PREMESSA
L’uso del tintometro (un’apparecchiatura utilizzata per miscelare prodotti vernicianti al fine di ottenere colorazioni “su misura” anche in piccole quantità) si è ormai diffuso in numerose attività commerciali (grossisti, rivenditori, negozi di vendita al dettaglio di vernici e centri commerciali).
Trattandosi di apparecchiature di piccolo taglio, che non sono quasi mai dotate di sistemi aspirazione e di convogliamento delle emissioni all’esterno, molti operatori del settore, che non hanno nessun altro tipo di lavorazione emissiva, si pongono il dubbio sulla necessità di richiedere l’autorizzazione alle emissioni, in quanto in alcune province sono giunte alle aziende specifiche prescrizioni che la impongono. Abbiamo quindi richiesto un parere agli Enti locali competenti in materia, al fine di far conoscere le modalità di applicazione della normativa. Il quadro che ne è uscito conferma che il “federalismo ambientale” produce differenze di applicazione delle norme, il che costituisce oggettivamente un danno per alcune aziende rispetto ad altre, sollevando anche in questo caso problemi di differente competitività per alcune zone rispetto ad altre. Presentiamo la sintesi delle risposte che ci sono pervenute e invitiamo i lettori a segnalarci altre modalità di applicazione con cui si sono dovuti confrontare.
ARTA ABRUZZO-PESCARA
Non abbiamo, in Abruzzo, un’indicazione regionale in merito all’autorizzazione del tintometro. In mancanza di regole generali è, purtroppo, possibile che vi siano casi differenti, nel senso che alcuni tintometri possono avere necessità di essere autorizzati ed altri no. Bisogna distinguere se l’apparecchiatura emette o no sostanze (vapori) in ambiente esterno. Credo che, qualora ciò non avvenga, cioè se non vi sono convogliamenti all’esterno dell’ambiente di lavoro, non si possa parlare di emissioni in atmosfera e conseguentemente di autorizzazioni da richiedere.
Parlare di emissioni diffuse in questo caso mi sembrerebbe davvero pretestuoso, specie se si tratta di piccole apparecchiature. Va aggiunto che potrebbe comunque essere necessario installare uno sfiato o un ricambio d’aria (anzi di norma ciò è preferibile) e, in questo caso, penso che possa applicarsi correttamente il comma 5 dell’Art. 272 della parte V del Testo Unico, in quanto si parla di protezione dell’ambiente di lavoro. Questo comma esclude la necessità di autorizzazione (anzi esclude addirittura l’applicazione della norma agli sfiati e ricambi d’aria).
Va poi considerato che l’emissione è definita come qualsiasi sostanza introdotta nell’atmosfera che può causare inquinamento atmosferico. La prima cosa che andrei quindi a vedere è la tipologia delle sostanze che potrebbero essere emesse. E’ opportuno valutare quindi dall’esame delle schede di sicurezza se vi siano sostanze che, a causa dei solventi presenti, siano classificate pericolose e quale sia la loro caratteristica di pericolosità: potrebbero essere sostanze classificate pericolose a causa della loro infiammabilità e non della loro tossicità. In questo caso l’espulsione fuori dall’ambiente di lavoro sarebbe motivata da ragioni di sicurezza e si ricadrebbe ancora nel comma 5 dell’Art. 272 del T.U ambientale. Se l’apparecchiatura è dotata di un sistema di aspirazione forzata, la cui captazione è installata direttamente nelle vicinanze dell’apparecchiatura stessa e i vapori, classificati pericolosi per salute e/o l’ambiente, vengono emessi all’esterno attraverso un condotto, di cui teoricamente si potrebbe misurare diametro e velocità dell’effluente, è difficile sostenere che non vi sia (dal punto di vista ARPA) inquinamento atmosferico, considerato anche che l’attività di cui parliamo non è presente nell’elenco di cui alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte V (che tratta di attività che producono inquinamento atmosferico, considerato però “scarsamente rilevante” e quindi non deve essere autorizzato). Mentre, a rigore, nella Parte II dello stesso allegato (attività che necessitano di autorizzazione) è presente la voce “produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora”. Naturalmente è pleonastico consigliare che è meglio aspirare il più efficacemente possibile (aspirazione forzata e convogliamento all’esterno) sostanze pericolose per la salute ed espellerle fuori dall’ambiente lavorativo, “sopportando” l’iter burocratico (e le spese connesse) dell’autorizzazione, piuttosto che continuare a respirare, anche se per breve tempo e piccole quantità, vapori che fanno male alla salute.
Sebastiano Bianco
ARTA ABRUZZO-TERAMO
Effettivamente il problema esiste perché con il tintometro siamo al confine tra la scarsa ed effettiva significatività dell’emissione, per cui ciascuno dirà la propria opinione in merito. Il mio parere, suffragato da venti anni di attività di controllo, specie per le emissioni di solvente, è che sarebbe assurdo istruire una pratica di autorizzazione con conseguente conferenza dei servizi degli Enti competenti, per un’attività che dura pochi secondi per ora o qualche minuto al giorno. Questo se però non ci sono conseguenze olfattive per le abitazioni circostanti, ovvero ci siano, se necessario, sistemi di abbattimento idonei. Se però l’impatto è superiore e l’attività è rilevante e quasi continuativa, allora può diventare una vera e propria emissione, con tutte le conseguenze del caso. Ricapitolando, va valutato il singolo caso senza generalizzare e, soprattutto, utilizzando la merce rara del buon senso.
Fabrizio Gentile
ARPA EMILIA-MODENA
L’emissione proveniente dal tintometro non risulta esente dal dlgs 152/06. Pertanto ritengo che tale tipologia di emissioni debba essere autorizzata. Per Autorizzazione si intende quella semplificata, cioè adesione all’autorizzazione in via generale.
Giovanni Vandelli
ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA
Non ho esperienze significative al proposito. L’unico tintometro con cui ho avuto a che fare è quello della rivendita di colori ed altro materiale per l’edilizia che si trova vicino alla sede del Dipartimento di Pordenone, dove mi sono recato per ottenere una colorazione particolare. Non ho avuto la sensazione che si trattasse di una apparecchiatura fortemente impattante sull’ambiente. Vale semmai il contrario, tanto che non ho ricordi di aver percepito odore di solvente all’interno di quel negozio. Personalmente, visto che si tratta di un’attività nuova, se fossi il legislatore la inserirei tra le attività dell’Allegato IV Parte I.
Se dovessi approfondire l’argomento, come primo passo valuterei le concentrazioni dei SOV all’interno delle attività commerciali che hai citato, magari ricorrendo a dei campionatori passivi, dopo di che comincerei a valutare i risultati ottenuti, magari confrontandoli con i TLV dei singoli SOV.
Adriano Bortolussi
ARPA LIGURIA
In Liguria le emissioni derivanti dall’impiego di tintometri asserviti ad attività autorizzate in deroga ai sensi dell’art. 272 del Dlgs 152/06, sono considerate scarsamente rilevanti e quindi non necessitano di autorizzazioni alle emissioni, mentre le emissioni derivanti dall’impiego di tintometri asserviti ad attività autorizzate in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del Dlgs 152/06 o asserviti ad attività con impianti soggetti alla normativa IPPC non sono considerate scarsamernte rilevanti. Pertanto le operazioni di miscelazione di prodotti vernicianti devono essere effettuate all’interno di un banco aspirato tenuto regolarmente in funzione, con il portello ribaltabile abbassato; le emissioni derivanti da tali fasi devono essere captate e convogliate in atmosfera attraverso un sistema di abbattimento a carbone attivo. Per quanto sopra descritto, penso che nel caso di apparecchiature di piccolo taglio le emissioni derivanti da tintometro siano da considerarsi scarsamente rilevanti e quindi non necessitino di autorizzazioni alle emissioni
Gianluca Vallin
ARPA LOMBARDIA-BERGAMO
In merito al quesito posto le posso comunicare solo che anche noi abbiamo posto il problema alla struttura tecnica della Regione Lombardia, ormai da oltre un anno, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Evidentemente è di poco interesse. In attesa non posso aggiungere altro. Personalmente credo che costituisca solo un problema formale nel caso di tintometri in centri commerciali, in quanto i contenitori rimangono aperti solo pochi secondi e la vernice utilizzata è a base acrilica e solventi con una tensione di vapore molto bassa (vernici murali). Nel caso di colorifici il discorso cambia, anche in considerazione dell’utilizzo di smalti a solvente e maggiori quantità in gioco.
Danilo Zanoletti
ARPAM MARCHE-PESARO
La Regione Marche in due Autorizzazioni Generali, cioè quella per le “Autocarrozzerie” e la “Verniciatura di oggetti vari (non in legno) con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50Kg/giorno”, aveva escluso da specifiche prescrizioni le eventuali emissioni provenienti dall’utilizzo di tinto metri, in quanto ritenute trascurabili. Attualmente, anche la D.G.P. n.201 del 2010, che ha sostituito le Autorizzazioni Generali emanate dalla Regione, ha confermato per le due rispettive attività l’esclusione di specifiche prescrizioni. Al di fuori dei casi sopra indicati, ci siamo trovati ad autorizzare in via ordinaria stabilimenti in cui erano presenti tintometri dotati di aspirazione e convogliamento delle emissioni all’esterno, precisando però che tale attività non era la sola presente nello stabilimento che generava emissioni in atmosfera. Non ci sono invece mai capitate situazioni come quella da voi descritta (tintometri non aspirati presenti in attività commerciali come sola attività presente). Pure rendendoci conto che in quel contesto tali impianti possano generare emissioni scarsamente rilevanti, non avendo nella nostra Regione alcuna delibera che ci permetta di considerarli scarsamente rilevanti, saremmo costretti a procedere per via ordinaria, verificando prima la convogliabilità tecnica delle emissioni e, se questa non è possibile, definendo apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse. In ogni caso, comprendendo la poca significatività di effettuare un procedimento ordinario per un’emissione che potrebbe essere considerata scarsamente rilevante, una possibile soluzione al problema potrebbe essere quella di proporre di includere nell’elenco degli impianti ed attività in deroga presente nell’allegato IV, parte I, tale attività; infatti il comma 1 dell’art.272 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. stabilisce che ”…Gli elenchi contenuti nell’allegato IV alla Parte V del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all’art.281, comma 5, anche su indicazione delle Regioni, delle Province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.” Riteniamo che tale tentativo dovrebbe essere fatto considerato che il Ministero prevede (salvo deroghe) di aggiornare l’allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06 entro il 30 giugno 2011 (vedi comma 5 dell’art.281), modificando pertanto il testo normativo in essere.
Erika Alberini
ARPA PIEMONTE-ASTI
Nella provincia di Asti, se non captati, non contestiamo problematiche inerenti le emissioni. Al limite potrebbe essere lo SPRESAL a segnalare problemi per l’ambiente di lavoro, ma penso sia un’ipotesi solo teorica.
Paolo Conti
ARPA PIEMONTE-CUNEO
Il punto n° 15 dell’allegato n° 3 della Determina Dirigenziale n° 597 del 14/12/2009 dell’Amministrazione Regionale del Piemonte (Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli) detta che le emissioni derivanti dalle fasi di tintometro sono considerate trascurabili, pertanto non necessitano di autorizzazioni specifiche. Per altre attività al momento non ci sono pareri in merito, ma mi viene spontaneo considerare l’utilizzo dei tintometri nelle altre attività alla stregua dell’attività sopra citata.
Enzo Mattone
ARPA PIEMONTE-VERCELLI
Trascurando per un attimo la normativa, la mia idea è che per le realtà portate ad esempio, il problema dal punto di vista tecnico non è particolarmente significativo, in virtù del principio di funzionamento del tintometro, delle tensioni di vapore delle COV presenti nelle vernici e delle loro concentrazioni, nonchè per le condizioni di utilizzo del macchinario stesso (temperature ambiente). Viceversa se la questione si applicasse a tagli industriali, potrebbero configurasi potenziali criticità: le discriminanti sarebbero le grandi quantità e i tenori di COV. Dal punto di vista normativo, in Regione Piemonte è in vigore la DD n° 597 del 14/12/2009 che disciplina le attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli (art. 272 comma 2 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.) nelle cui prescrizioni (punto 15) vengono considerate trascurabili le emissioni derivanti dall’uso del tintometro. Alla luce di ciò, mi sento di affermare come per le attività oggetto della richiesta, i problemi di emissioni dovute all’utilizzo di un tintometro siano da non considerare una crititicità ambientale significativa (malgrado la parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., non la contempli).
Stefano Ferraris
ARPA VAL D’AOSTA
Se l’utilizzo del tintometro rientra nell’ambito di una specifica attività soggetta ad autorizzazione (ad esempio carrozzeria), allora rientra comunque nella pratica di autorizzazione alle emissioni per l’attività in questione. In altri casi, come quelli segnalati, secondo me il gestore dell’attività non è tenuto a richiedere l’autorizzazione alle emissioni. Anche nel caso in cui venisse installato un sistema di aspirazione a servizio del tintometro, con relativo punto di emissione all’esterno, verrebbe considerato come un ricambio d’aria dell’ambiente di lavoro e pertanto non sarebbe soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 5.
Devis Panont
PROVINCIA ALESSANDRIA
I tintometri non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto considerati dalla normativa attività ad emissioni trascurabili.
A conferma di ciò, segnaliamo il seguente passo tratto dalla Determinazione n. 597 del 14 dicembre 2010 cod. settore DB1004 della Regione Piemonte, relativa alle emissioni in atmosfera provenienti da impianti per la riparazione di carrozzerie di veicoli (Allegato 3 punto 15): “…Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: smontaggio veicoli o parte di essi; riparazione (battilastra); sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo; seppiatura e pulizia lamiere; applicazione stucchi a spatola; carteggiatura manuale; applicazione sigillanti; applicazione cere protettive per scatolati;applicazione prodotti plastici e antirombo; finitura e lucidatura, tintometro.
Elena Biorci
PROVINCIA ANCONA
Per quanto riguarda la problematica in oggetto, in occasione dell’adozione delle nuove autorizzazioni generali, DGP n. 197 dell’11/05/2010, abbiamo stabilito che la preparazione di vernici con l’ausilio di tintometri non è soggetta ad alcuna prescrizione.
Andrea Gattorossi
PROVINCIA BOLOGNA
Se il tintometro non ha aspirazione ed emissioni in atmosfera, ritengo che non debba richiedere l’autorizzazione alle emissioni. Se invece l’emissione in atmosfera c’è, va autorizzata eventualmente con procedura semplificata se l’attività a cui è associato è elencato in allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/06 (ad esempio tipografie, litografie o serigrafia con consumi inferiori a 30 kg/giorno oppure verniciature sotto i 50 kg/giorno…).
Maria Angela Guizzardi
PROVINCIA BOLZANO
L’uso del tintometro nell’ambito dell’attività di vendita di prodotti vernicianti non è soggetta all’autorizzazione alle emissioni ai sensi della Legge provinciale 16 marzo 2000 n. 8.
Mirko Fornari
PROVINCIA FORLÌ-CESENA
Abbiamo ritenuto di includere le attività in oggetto nelle AVG (Autorizzazioni semplificate da delibera RER) come “attività accessoria nelle carrozzerie” (4.1). Il riferimento è agli apparecchi dotati di aspirazione, mentre per quelli privi di aspirazione dovrebbe esserci il parere della AUSL, come per tutte le emissioni non aspirate presenti all’interno dell’azienda.
Vladimiro Alberti
PROVINCIA LA SPEZIA
A giudizio dello scrivente servizio, le emissioni derivante dall’utilizzo del tintometro come descritto, non rientrano per tipologia tra quelle che necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Sarà comunque nostra cura richiedere alla Regione Liguria l’espressione di un parere in merito e farvi conoscere la posizione definitiva.
Silvia Angelini
PROVINCIA PARMA
In riferimento alla vostra richiesta, si precisa quanto segue. Le operazioni svolte in tali impianti possono configurarsi come attività di “Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi” o “Produzione di mastici, pitture, cere, inchiostri e affini”; tali attività non sono escluse dal campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e non sono comprese nell’elenco degli impianti e attività in deroga di cui all’art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06 (impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti). L’attività di “Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini” è compresa nell’elenco degli impianti e attività in deroga di cui all’art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06, punto 1), se la produzione complessiva non è superiore a 500 kg/h. Per quanto sopra si ritiene che per tali impianti debba essere richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, potendo avvalersi della procedura per l’autorizzazione di carattere generale di cui alla DGR 1769/10 che prevede, per l’attività citata, la captazione ed il convogliamento in atmosfera degli effluenti gassosi.”
Stefania Salasso
PROVINCIA PAVIA
Relativamente al problema dei tintometri, il tavolo tecnico regionale ha già preso in considerazione l’eventualità di esprimersi in merito a tali apparecchiature nel corso della riunione del 7/09/10, pensando proprio ad emettere un documento che chiarisse il non assoggettamento all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, soprattutto per quanto riguarda le apparecchiature installate presso attività commerciali di rivendita. Diverso sarebbe il discorso se tali apparecchiature fossero inserite in un’attività produttiva già sottoposta ad autorizzazione alle emissioni; in tal caso l’idea del tavolo era che sarebbero dovute essere sottoposte ad autorizzazione con il proprio convogliamento delle emissioni. L’idea, in relazione anche alle quantità mediamente utilizzate giornalmente da questi tipi di attività, era quella di escludere totalmente da qualsiasi adempimento i tintometri che trattassero solo prodotti a base acqua (contenuto di COV inferiore o uguale al 10%), mentre per quelli che trattassero prodotti a solvente si doveva avere un ambiente aspirato, che garantisse le condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro; naturalmente tale documento si sarebbe dovuto concordare invitando al tavolo tecnico sulle emissioni anche la DG Sanità della Regione Lombardia per avere una conferma.
Luca Brunazzi
PROVINCIA PIACENZA
L’impiego dei tintometri produce, in quantità variabile a seconda dei prodotti vernicianti impiegati, emissioni diffuse, che quindi vanno autorizzate ai sensi della parte quinta del d.lg.s 152/06, ferme restando le eventuali agevolazioni previste per le attività in deroga.
Leonardo Benedusi
PROVINCIA PISA
Nella nostra provincia i tintometri a servizio di impianti che fanno un uso produttivo, industriale o artigianale delle vernici sono considerate emissioni secondarie di scarsa rilevanza. Le emissioni eventualmente convogliate che derivano da tale attività, non sono soggette a valori limite e prescrizioni analitiche di autocontrollo. In caso di emissioni diffuse, sempre in attività che fanno anche verniciatura a livello professionale, ad esempio autocarrozzerie o stabilimenti di verniciatura di infissi o mobili, queste devono essere valutate nei piani di gestione dei solventi, nei limiti previsti in allegato III alla parte quinta (Tab.1).
In ogni caso deve essere valutata la corretta collocazione dell’apparecchiatura tintometrica, ai fini della tutela della salubrità degli ambienti di lavoro. Un’adeguata areazione dei locali può essere sufficiente ad evitare l’obbligo di aspirazione e collettamento all’esterno delle emissioni che derivano dai sistemi tintometrici. Anche un’adeguata manutenzione, gestione e pulizia dell’impianto, anche mediante specifiche prescrizioni, può limitare i fenomeni di emissione di COV negli ambienti di lavoro. Scendendo di livello e parlando degli impianti tintometrici presenti in negozi, centri commerciali rivenditori ecc, dove l’attività di verniciatura (rivestimento) è scarsa o nulla, le cose cambiano. In tali casi assai difficilmente il Comune competente per territorio avvia un procedimento di Sportello Unico Attività produttive, che coinvolge anche l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della parte quinta del D.Lgs 152/06 (nello specifico la Provincia di Pisa). Il parere che esprime in questi casi la ASL (parere NIP: Nuovi Insediamenti Produttivi) include di norma anche la valutazione della sussistenza di adeguate condizioni di areazione. Nei casi in cui la ASL disponga il convogliamento, la Provincia di Pisa è orientata, per le attività commerciali ordinarie, a considerare le emissioni in atmosfera derivanti dai tintometri come assimilabili a sfiati e ricambi d’aria ambiente adibiti alla protezione degli ambienti di lavoro e quindi a non prevedere l’autorizzazione ai sensi della parte V D.Lgs 152/06, per quanto precisato al punto punto 5 dell’art. 272 dello stesso Decreto.
Alessandro Sanna
PROVINCIA TORINO
Nel territorio della Regione Piemonte è vigente l’autorizzazione di carattere generale per attività di autocarrozzeria, che è stata aggiornata a dicembre 2009 dalla Regione, scaricabile al seguente link: http://www.provincia.torino.it/ambie nte/file-storage/download/moduli- stica/pdf/dd_597_2009_carrozze- rie.pdf, da cui si evince che le emissioni del tintometro sono considerate trascurabili (p.to 15 all.3). Estendendo la considerazione anche ad altre attività non di autocarrozzeria, ritengo che se non sono presenti altre emissioni nello stabilimento, il gestore non è tenuto a presentare alcuna domanda di autorizzazione.
Giuseppe D’Agostino
PROVINCIA TRENTO
Il “tintometro” è una apparecchiatura il cui utilizzo dà luogo ad emissioni in atmosfera di sostanze organiche volatili; in linea generale è da considerarsi un impianto produttivo le cui emissioni sono tecnologicamente convogliabili e pertanto devono essere captate e eventualmente trattate se tecnologicamente fattibile (in particolare tenuto conto di costi e benefici). Le operazioni svolte da detti impianti si configurano come attività di fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi, e come tali soggetti all’applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e relativo allegato III alla parte quinta (comma 6, della parte II), quando la capacità nominale annua di consumo di solvente è superiore alle 100 tonnellate. Inoltre, nell’allegato IV della medesima parte quinta, nell’elenco degli impianti definiti ai sensi dell’art. 272 “scarsamente rilevanti”, e come tali esclusi dall’applicazione dell’art. 269 del citato D.Lgs., non si individua detta tipologia di impianti. Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene che tale tipologia di impianti sia soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e che ove sia tecnologicamente fattibile ed economicamente sostenibile, tali emissioni vadano convogliate e trattate.
Mauro Facchinelli
PROVINCIA VERCELLI
Le uniche emissioni possibili derivanti da un tintometro sono quelle di tipo diffuso, che si presentano nel momento in cui il macchinario viene aperto per prelevare il contenitore con la miscela finale di prodotti vernicianti. A causa delle piccole quantità trattate in alcune attività commerciali e delle tipologie di prodotti, le emissioni diffuse associate all’utilizzo dei tintometri sono da considerarsi trascurabili e quindi non soggette ad autorizzazione. Questa interpretazione è anche sostenuta da quanto affermato dalla Regione Piemonte nella D.D. n. 597/BD1004 del 14 dicembre 2009 “Stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli”.
Paola Carello
PROVINCIA VICENZA
Si ritiene che i tintometri non siano soggetti ad autorizzazione.
Andrea Baldisseri
UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE ISTITUTO DI MEDICINA DEL LAVORO ROMA
Posso rispondere solo come igienista industriale esperto di emissioni e non come ente competente in quanto non appartenente. Per l’uso di vernici per motivi professionali, anche in piccole quantità e anche per la sola preparazione, se c’è rilascio di sostanze organiche volatili in ambiente occorre prevedere la captazione dei vapori dei componenti volatili della vernice, specie se la lavorazione avviene in ambienti aperti con la presenza e quindi l’esposizione ad inquinanti di più persone. I vapori captati possono essere trattati con opportuni sistemi di abbattimento (ad esempio carboni attivi) e poi l’aria trattata reimmessa in ambiente (in questo caso non va richiesta autorizzazione, ma la AUSL potrebbe fare obiezione) o espulsa all’esterno (soluzione consigliata). Per qualsiasi emissione verso l’esterno proveniente da un impianto o da una lavorazione va richiesta l’autorizzazione e quindi anche in questo caso se si opta per l’estrazione esterna. Vista la quantità ridotta di prodotti lavorati e quindi di inquinanti si può vedere se si rientra nelle deroghe previste dal DLgs 152 del 2006 allegato IV, per richiedere l’autorizzazione come emissione poco significativa o a ridotto inquinamento atmosferico, sfruttando così le agevolazioni per questo tipo di autorizzazioni; si potrebbe anche provare a richiedere autorizzazione senza impianto di abbattimento anche se difficilmente vengono concesse.
Carlo Laurini
ESTRATTO DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PARTE SECONDA – N. 167 DEL 2/12/2010
4.10 – Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h
Nell’esercizio dell’attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione.
- Non dovrà essere superata la produzione oraria di 500 kg di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini.
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall’allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l’Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06.
- Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende che producono mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini con le seguenti fasi lavorative:
- Operazioni di stoccaggio e movimentazione (trasporto pneumatico e pesatura manuale / automatica)
- Preparazione mescole e miscele solide.
- Preparazione dei vari prodotti (inchiostri, pitture, vernici, collanti ecc.).
- Finitura dei prodotti in raffinatrici a più cilindri, in mulini chiusi a palle o in vasche chiuse con agitatore;
- Maturazione dei prodotti in serbatoi di stoccaggio, fusione di prodotti e produzione di scaglie o forme similari pastose di prodotti atti ad ottenere inchiostri, collanti secchi estrusi o trafilati, semilavorati per gli stessi usi. f ) Confezionamento prodotti.
- Pulizia contenitori.
- Stoccaggio/vendita.
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di cui ai punti da a) a g) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:
- Polveri totali 3 mg/Nm3
- Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 150 mg/Nm3.
- I giorni di funzionamento degli impianti, la quantità di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini prodotti e la quantità di diluenti utilizzati (compresi i prodotti per il lavaggio), nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro.