Iperammortamento: L’ultima circolare ministeriale fornisce ulteriori istruzioni applicative della disciplina agevolativa
A cura della redazione
Come avere un nuovo impianto risparmiando il 60%
PREMESSA
A seguito delle numerose richieste di parere tecnico in materia di iperammortamento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Circolare direttoriale n. 177355 del 23/5/2018, che fornisce chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata e sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali, non specificati negli esempi di cui alla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico 4E/2017 e alle FAQ pubblicate (19 maggio 2017, 12 luglio 2017).
SISTEMI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ: ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI “COMPONENTI, SISTEMI E SOLUZIONI INTELLIGENTI PER LA GESTIONE, L’UTILIZZO EFFICIENTE E IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI” (ALLEGATO A SECONDO GRUPPO-PUNTO 8)
Con riferimento al secondo gruppo di beni dell’allegato A, comprendente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, sono pervenute richieste di chiarimento per la corretta individuazione degli investimenti classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”.
Una prima casistica rappresentata riguarda i sistemi di gestione dell’energia reattiva. Trattasi, in particolare, di sistemi a servizio delle macchine elettriche del processo produttivo, basati sulla combinazione di sensori per la misurazione istantanea dei parametri di rete (tensione, intensità di corrente, potenza, cos Φ) e sistemi di controllo ed elaborazione e simulazione (microprocessori e software), in grado di gestire l’energia fasando opportunatamente la potenza attiva e quella passiva, in maniera tale da ottimizzare l’energia direttamente usufruibile dalle macchine (potenza attiva) e limitare eventuali sovvraccarichi di tensione o dissipazioni energetiche (dovuti alla potenza passiva). In tal modo, l’implementazione di tali sistemi a servizio delle macchine e dei componenti del processo produttivo consente di ottimizzare la gestione dell’energia elettrica riducendo l’intensità della corrente, le perdite dovute alla trasmissione, il carico dei trasformatori e delle linee e la corrente assorbita dall’impianto di produzione.
Sulla base di tali evidenziate caratteristiche funzionali, si ritiene che i sistemi in parola siano riconducibili tra gli investimenti ammessi all’iper ammortamento, ferma restando, comunque, la verifica del requisito dell’interconnessione.
Una seconda fattispecie oggetto di richiesta di chiarimenti ha riguardato i sistemi di accumulo dell’energia elettrica. Trattasi in questo caso di sistemi ancillari agli impianti di produzione dell’energia, la cui funzione precipua è quella di accumulare l’energia nel momento in cui la produzione supera i consumi e di erogarla nel caso contrario, operando in un’ottica di continuità della fornitura energetica nonché di massimizzazione dell’autoproduzione.
Al riguardo, si osserva che la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell’energia da parte delle macchine del ciclo produttivo, bensì, più esattamente, quella di costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento. Agli effetti dell’iper ammortamento, pertanto, si ritiene che i sistemi di accumulo siano da considerarsi alla stessa stregua delle “…soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)…” e, come queste, non sono ammessi al beneficio. È appena il caso di ricordare peraltro che tale sostanziale equiparazione risulta affermata anche agli effetti della disciplina dei c.d. “certificati bianchi”.
Una terza tematica ricorrente nei quesiti ha riguardato i sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa. Tali sistemi rappresentano delle soluzioni che interagiscono a livello di macchine, basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione in grado di gestire i diversi componenti dell’impianto e di adeguare alla reale necessità delle macchine produttive la generazione di aria compressa, con conseguente riduzione dei consumi energetici.
In base a tali caratteristiche, si ritiene che detti sistemi possano essere riconducibili tra i beni indicati nella voce in questione (richiamato punto 8 del secondo gruppo dell’allegato A). Si precisa però che tale inclusione – fatto salvo quanto sarà specificato nel successivo paragrafo – non riguarda il costo di acquisizione dei compressori che non rientrano in nessuna delle voci dell’allegato A; il costo di tali beni potrà beneficiare eventualmente solo della maggiorazione a titolo di super ammortamento prevista per i beni materiali (40% o 30% a seconda della collocazione temporale dell’investimento).
Un’ulteriore fattispecie sottoposta all’esame della scrivente è quella che concerne, infine, i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione. Al riguardo, si ritiene che tali sistemi, ancorché funzionali in senso ampio al risparmio dell’energia elettrica, non possano considerarsi ammissibili all’iperammortamento, in quanto, come precisato nella richiamata circolare n. 4/E del 2017, nell’ambito della voce in questione rientrano solo “…quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo…”; pertanto, tra i “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” non possono includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto. Naturalmente, è il caso di precisare che la disciplina dell’’per ammortamento, ricorrendo tutte le altre condizioni, si applicherebbe nella diversa fattispecie in cui, in relazione allo specifico processo produttivo dell’impresa, l’impianto di illuminazione si configuri esso stesso come impianto tecnico di produzione e non già come impianto generale di fabbrica o stabilimento o comunque dell’immobile in cui è svolta l’attività; può essere il caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura e utilizzati all’interno delle serre per stimolare la crescita delle piante agendo sui processi fotosintetici, prolungando in tal modo la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione anche nel periodo invernale (sul punto si rinvia alle osservazioni contenute nel successivo paragrafo).
TRATTAMENTO AI FINI DELL’IPER AMMORTAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNICI DI SERVIZIO AGLI IMPIANTI PRODUTTIVI
In numerose istanze presentate alla scrivente è stato chiesto di fornire ulteriori chiarimenti in merito al trattamento ai fini dell’iper ammortamento degli “impianti tecnici di servizio” e cioè, più precisamente, di quegli impianti, di per sé non produttivi, ma che risultano strettamente necessari al funzionamento della macchina o dell’impianto nuovi oggetto di agevolazione, tra i quali assumono particolare rilevanza, ad esempio, gli impianti di alimentazione di vettori energetici primari e secondari, energia elettrica, gas, aria compressa. L’installazione di una nuova macchina o di un impianto iperammortizzabile (anche in contesti produttivi esistenti), infatti, può rendere necessario procedere a nuova realizzazione, integrazione e/o ampliamento di tali impianti tecnici di servizio.
Sul punto, si ricorda, la scrivente ha avuto modo di pronunciarsi in una FAQ del 19 luglio 2017, occupandosi del caso degli “…impianti di servizio riconducibili alla voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime” e cioè dei beni considerati al punto 3 del primo gruppo dell’allegato A e affermandone l’ammissibilità all’iper ammortamento “…se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione…”.
A integrazione dei chiarimenti già forniti, si ritiene opportuno svolgere ulteriori considerazioni.
Si osserva, anzitutto, che in determinati casi (come quello rientrante nella fattispecie oggetto della FAQ), gli elementi impiantistici di servizio indispensabili di nuova realizzazione sono a esclusivo uso della macchina o dell’impianto asserviti, consentendo, in concreto una corretta e precisa individuazione e determinazione dei costi sostenuti per essi.
In altri casi, l’inserimento in produzione di una nuova macchina o di un nuovo impianto o porzione di impianto potrebbe comportare un maggior fabbisogno che le infrastrutture impiantistiche di servizio già esistenti nel sito produttivo non sono in grado di soddisfare, rendendo necessaria un’integrazione o (più frequentemente) una sostituzione di alcune componenti impiantistiche (ad esempio, nel caso in cui si renda necessario realizzare una nuova linea elettrica di alimentazione di un impianto con derivazione da power center esistente, i trasformatori MT-BT in cabina di trasformazione). In queste ipotesi, si ritiene possibile ammettere al beneficio dell’iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili. Per cui, nel caso di sostituzione di componenti destinati ad alimentare servizi anche di macchine e impianti preesistenti o nuovi ma non iperammortizzabili, occorrerà individuare correttamente la quota del costo sostenuto per la sostituzione/integrazione del componente proporzionalmente riferibile all’investimento che beneficia dell’iper ammortamento in ragione della percentuale di “servizio” a esso fornito, rispetto al servizio totale disponibile. Si precisa, inoltre, che in tali situazioni, la perizia giurata o l’attestazione di conformità o la dichiarazione del legale rappresentante, nonché l’analisi tecnica, dovranno contenere anche la verifica della necessità dell’integrazione o della sostituzione effettuata in relazione all’impianto di servizio e l’indicazione della procedura di calcolo seguita per la determinazione della quota di costo proporzionalmente riferibile agli investimenti iper ammortizzabili.
Diversa, occorre precisare, è la questione relativa agli impianti tecnici di servizio all’edificio (illuminazione, distribuzione energia elettrica, ecc.) i quali, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento della nuova macchina o impianto ammissibile al beneficio. Questi impianti tecnici (generali), si osserva, non risultano ammissibili al beneficio, neanche in relazione al punto 8 del secondo gruppo dell’allegato A (“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”), non interagendo a livello di macchine e componenti del sistema produttivo. A meno che, come si è già evidenziato nel precedente paragrafo, tali impianti, nel contesto di specifici processi produttivi, non si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio. Può esser il caso, oltre a quello già descritto in precedenza, degli impianti di illuminazione utilizzati nelle serre per agevolare la crescita delle piante indoor, anche degli impianti di climatizzazione nei processi di essicazione e stagionatura dei prodotti, di microfiltrazione dell’aria nelle camere bianche, o degli impianti di compressione nel caso di ricarica di bombole di aria compressa.
ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI ATTREZZATURE/UTENSILI COSTITUENTI DOTAZIONE ORDINARIA DEL BENE AGEVOLABILE
Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017, le attrezzature e gli altri cespiti strumentali non rientranti nella definizione di macchina di cui all’articolo 2, lettera a), della Direttiva 2006/42CE non sono riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni dell’allegato A. Tuttavia, lo stesso documento di prassi ha indicato che “… gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale”; fornendo al contempo un criterio forfettario in base al quale individuare tale nozione di “normale dotazione”. In particolare, è stato ritenuto, per motivi di semplificazione, che nei limiti del 5% del costo del bene agevolabile le attrezzature strettamente necessarie al suo funzionamento possano considerarsi rientranti nella “normale dotazione”; ferma restando per l’impresa la possibilità di applicare il beneficio dell’iper ammortamento anche sul costo delle attrezzature eccedente detto limite, assumendosi in questo caso l’onere di dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto di tale maggiorazione.
Ciò ricordato, sono pervenute alla scrivente ulteriori richieste di chiarimenti specificamente riguardanti una particolare tipologia di stampi dotati di sensoristica intelligente e di dispositivi mobili, utilizzati ad esempio nel settore della ceramica, per i quali è stata chiesta la diretta classificazione nel punto 9 del primo gruppo dell’allegato A e cioè la loro riconducibilità alla voce “macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici”.
Al riguardo, occorre precisare anzitutto che gli stampi, ancorché dotati di componenti addizionali per movimentazioni (quali, ad esempio: cilindri, valvole, dispositivi di riscaldamento) e di ulteriori dispositivi di sensorizzazione della cavità dello stampo (quali, ad esempio: trasduttori di pressione, termocoppie, estensimetri, sensori di posizione), non rientrano, comunque, nella definizione di “macchina” ai sensi della direttiva 42/2006/CE in quanto fondamentalmente privi di un’“applicazione ben determinata”, la quale è una caratteristica necessaria ai fini della classificazione come “macchina” ai sensi della citata direttiva.
Alla luce di tali considerazioni, deve intendersi, di conseguenza, che gli stampi in questione non possono essere autonomamente agevolabili. Ciò precisato, si ricorda, comunque, che detti stampi, nella misura in cui costituiscono “normale dotazione” del bene principale, possono essere agevolati come specificato nella risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate.
CHIARIMENTI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER LA DEPURAZIONE PRELIMINARE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE
Sono pervenuti specifici quesiti inerenti all’ammissibilità al beneficio e alla corretta classificazione nell’ambito dell’allegato A degli impianti di trattamento delle acque reflue, impiegati, ad esempio, nell’industria tessile, all’interno dei quali vengono convogliate le acque (reflue) industriali provenienti dai bagni di prodotti chimici utilizzati nei cicli di tintura e trattamento del materiale.
Al riguardo, si precisa che tali beni possono essere ammessi al beneficio dell’iper ammortamento in quanto riconducibili tra i beni del secondo gruppo – “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” – alla voce n. 9 “filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”. Si ricorda, inoltre, che come già chiarito in una delle FAQ pubblicate il 12 luglio 2017, ai fini della riconducibilità nella citata voce del secondo gruppo dell’allegato A , è sufficiente che tali impianti rispettino solamente una tra le due funzioni di trattamento e recupero delle sostanze filtrate. Infine, è appena il caso di precisare che, ai fini del rispetto del requisito dell’interconnessione, lo “scambio informativo” non deve necessariamente avvenire con il sistema gestionale della produzione, bensì è sufficiente che si realizzi anche con altri sistemi interni tra i quali, ad esempio, i sistemi di monitoraggio e controllo remoto degli impianti aziendali.
CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI “SISTEMI DI ADDITIVAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE” IMPIEGATI PER DI EVITARE IL CONTATTO DIRETTO DEL LAVORATORE CON DETTE SOSTANZE
Con riferimento alla fattispecie dei beni in oggetto, è stato chiesto un parere concernente la loro riconducibilità nell’allegato A all’interno della voce n. 10 del primo gruppo: “macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale”.
Al riguardo, avendo osservato che i beni in argomento vengono impiegati con la finalità di additivare le sostanze pericolose in modo tale da evitare il contatto diretto del lavoratore con tali sostanze, consentendo in tal modo la manipolazione in sicurezza, si ritiene che gli stessi siano più esattamente riconducibili nella categoria “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”.
ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI “INTERCONNESSIONE” E “INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA”
Come più volte ricordato, per la fruizione dell’iper ammortamento non è sufficiente l’acquisizione e la semplice messa in funzione di un bene strumentale (nuovo) rientrante per caratteristiche tecnologiche tra quelli elencati negli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, essendo necessario che il bene oggetto d’investimento soddisfi anche il requisito della c.d. “interconnessione”: requisito che, è appena il caso di osservare, ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso.
In particolare, alla luce della definizione generale dettata nella citata circolare n. 4/E del 2017 (che si ritiene utile riportare per esteso), affinché tale requisito possa considerarsi soddisfatto è necessario (e sufficiente) che il bene:
1) scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Tale definizione generale, è il caso di ribadire, assume rilevanza per tutti i beni rientranti nell’ambito oggettivo della misura e, quindi, sia per i beni materiali (allegato A) che per i beni immateriali (allegato B).
Va però ricordato che, con riferimento ai beni materiali appartenenti al primo gruppo dell’allegato A – vale a dire i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” – il requisito dell’interconnessione viene ulteriormente a specificarsi sotto un duplice profilo.
In primo luogo, nella richiamata circolare n. 4/E del 2017, è stato affermato che tra le caratteristiche obbligatorie richieste per tali beni figura anche quella della “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”; con l’ulteriore precisazione che detta caratteristica si considera soddisfatta, in coerenza con la definizione generale soprariportata, se “…il bene scambia informazioni con sistemi interni (es: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc)…”.
In secondo luogo, la citata circolare n. 4/E del 2017 ha previsto che i beni del primo gruppo dell’allegato A devono soddisfare anche al requisito della “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.
Proprio con riferimento al requisito della “integrazione automatizzata”, è opportuno svolgere in questa sede alcune ulteriori considerazioni, al fine di chiarire taluni dubbi sollevati sul punto dagli operatori.
Al riguardo, è opportuno anzitutto ricordare che, come precisato nella citata circolare n. 4/E del 2017, tale requisito può essere soddisfatto secondo tre modalità (alternative). In particolare, la circolare opera riferimento alla (possibile) integrazione: i) con il sistema logistico della fabbrica, a sua volta declinata in due sub opzioni, integrazione fisica e integrazione informativa; ii) con la rete di fornitura; iii) con altre macchine del ciclo produttivo.
Soffermando l’attenzione sulla prima modalità e cioè quella della integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica, la medesima circolare propone alcune esemplificazioni. Per l’integrazione di tipo fisico, si fa l’esempio dei “sistemi di movimentazione”; per quella di tipo informativo, invece, si opera riferimento alla “tracciabilità dei prodotti/lotti”.
Occorre qui opportunamente sottolineare che quelli menzionati dalla circolare non costituiscono gli unici esempi attraverso i quali può realizzarsi l’integrazione automatizzata con il sistema logistico. Va infatti osservato che le funzioni di “movimentazione” e “tracciabilità” sono solo alcune delle componenti riconducibili in senso ampio alla logistica di fabbrica; disciplina all’interno della quale ricadono tutte le componenti rilevanti per una gestione organica e sistematica, capace di integrare le diverse funzioni dell’intero ciclo operativo dell’azienda, industriale o del terziario. In particolare, può osservarsi che è proprio attraverso l’integrazione delle diverse funzioni di gestione dei materiali (quali ad esempio le materie prime, i semi lavorati, i componenti), la gestione della produzione (programmazione, schedulazione, fabbricazione, assemblaggio, controllo di qualità), la gestione della distribuzione fisica dei prodotti finiti (movimentazione, stoccaggio, trasporto, imballo, ricezione e spedizione, assistenza pre e post vendita), che la logistica di fabbrica supporta l’azienda nel raggiungimento e mantenimento degli obiettivi atti a garantire i necessari livelli di performance in termini di qualità elevata, costi contenuti, tempi di risposta rapidi ed elevato servizio al cliente. All’interno di tale catena logistica sono individuabili due principali e distinti flussi: quello fisico (di prodotti, materiali oppure di servizi) e quello informativo, a livello interno ed esterno, andando a coinvolgere l’intero sistema clienti/fornitori. Appare quindi chiaro come il requisito di integrazione divenga, insieme a quello di interconnessione, un fattore chiave alla base della digitalizzazione del processo produttivo e, più in generale, dell’intero processo di creazione del valore. Il soddisfacimento di tale requisito potrà quindi essere valutato in tutti quei casi in cui la gestione automatizzata dei flussi fisici o informativi abbia un impatto significativo su una o più funzioni riferibili alla logistica di fabbrica, quale disciplina trasversale e permeante l’intero ciclo operativo dell’azienda e, dunque, non strettamente circoscritta solo alla movimentazione o alla tracciabilità.
Nello stesso ordine di considerazioni, inoltre, appare utile precisare che il requisito di integrazione di tipo informativo con il sistema logistico può essere soddisfatto attraverso l’impiego di beni immateriali tra quelli citati dall’allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) e anche con l’impiego di più sistemi operanti in modo concorrente e complementare (ad esempio: inoltro di istruzioni e/o part-program da sistema CAD/CAM, rilievo dati e generazione indice di efficacia totale di un impianto OEE da sistema MES).
Ciò chiarito, si ritiene opportuno da ultimo precisare che, con riferimento ai protocolli di interconnessione e indirizzamento richiamati nella definizione generale di interconnessione contenuta nella circolare n. 4/E, oltre ai protocolli riconducibili a standard de jure – vale a dire, quelli omologati da organizzazioni dello standard ufficiali (a titolo esemplificativo, quelli previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC-UA cui CEI CLC/TR 62541 e ancora CEI EN 62591 per le comunicazione wireless) – possono ritenersi ammissibili anche i protocolli riconducibili a standard de facto, o market-driven standard, ampiamente adottati dalle aziende di un certo comparto industriale.