Pericolo di morte 1

Per CLP o regolamento CLP si intende il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). È entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e si applica in tutta l’Unione europea 

A cura della Redazione

Transizione al regolamento CLP

Le disposizioni del regolamento CLP sostituiranno in maniera graduale la direttiva 67/548/ CEE del Consiglio (direttiva relativa alle sostanze pericolose, il cui acronimo è DSP) e la direttiva 1999/45/CE (direttiva relativa ai preparati pericolosi, il cui acronimo è DPP).

Il regolamento CLP rispetto alla DSP e alla DPP

Il regolamento CLP e la direttiva relativa alle sostanze pericolose (DSP) e la direttiva relativa ai preparati pericolosi (DPP) che l’hanno preceduto, riguardano tutti la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele e, in linea di principio, gli stessi pericoli. Tra il regolamento CLP e la DSP/DPP esistono tuttavia alcune differenze, dovute all’integrazione della terminologia, dei criteri di classificazione e degli elementi di etichettatura del Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU) e alle procedure riprese dal regolamento REACH.

IL GHS dell’ONU

A causa dei possibili effetti negativi che i prodotti chimici possono avere sull’uomo e sull’ambiente, nel mondo alcuni Stati hanno regolamentato la loro classificazione (identificazione della pericolosità dei prodotti chimici) ed etichettatura. In Europa la classificazione ed etichettatura di sostanze chimiche è regolamentata dal 1967, quella dei preparati dal 1988. Nonostante le similitudini tra le diverse legislazioni nei vari paesi, le differenti classificazioni ed etichettature possono generare confusione. Lo stesso prodotto chimico per esempio può essere etichettato tossico in alcuni stati, ma non in altri. Considerando che il commercio di sostanze chimiche è ormai globalizzato, è internazionalmente riconosciuto il vantaggio che deriverebbe da una classificazione ed etichettatura armonizzate. Nel 2003 le Nazioni Unite hanno promosso ed organizzato il cosiddetto ”Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals” (sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici), il cui acronimo è GHS. Lo scopo del GHS è di aumentare la protezione della salute e dell’ambiente armonizzando in tutto il mondo:
i criteri di classificazione dei prodotti chimici;
la loro etichettatura, ovvero la comunicazione dei potenziali pericoli, attraverso etichette e schede di sicurezza (SDS) destinate a lavoratori e consumatori.
Il GHS non è una norma operativa, ma un accordo internazionale vincolante, che deve essere implementato dagli Stati attraverso legislazioni locali. In Europa la Commissione Europea ha implementato il GHS attraverso il Regolamento CLP.

IL CLP europeo

L’acronimo CLP sta ad indicare il Regolamento (EC) No 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele entrato in vigore il 20 gennaio 2009. E’ compito dell’industria stabilire la pericolosità di sostanze e miscele prima che vengano immesse sul mercato (classificazione) e informare lavoratori e consumatori di questi pericoli (etichettatura), attraverso etichette e schede di sicurezza, in modo che essi siano a conoscenza dei possibili effetti prima del loro utilizzo. Il termine ”miscela” equivale al termine ”preparato”, utilizzato fino ad oggi.

L’etichettatura secondo il CLP

Sono state definite tre principali tipologie di pericoli: pericoli fisici, pericoli per la salute e pericoli per l’ambiente. Questo sono identificate come classi di pericolo definite per loro natura come:
pericoli fisici, (ad esempio esplosivi, sostanze o miscele autoreattive etc.);
pericoli per la salute (ad esempio tossicità acuta, mutagenicità etc.);
pericoli per l’ambiente (ad esempio pericoloso per l’ambiente acquatico, acuto).
Le classi di pericolo sono divise in Categorie di pericolo, che specificano la gravità del pericolo (ad esempio tossicità acuta, categorie 1 e 2). Per alcune classi di pericolo esistono anche delle distinzioni in funzione della via di esposizione (orale, epidermica, inalatoria), o la natura dell’effetto causato (ad esempio irritazione del tratto respiratorio, effetto narcotico etc). In sostituzione delle ”Frasi R”, utilizzate dal precedente sistema, ci sono ora gli ”hazard statements”, le cosiddette Frasi H (es. H200, H201), che descrivono la natura del pericolo legato alle sostanze ed ai preparati.

Tabelle di comparazione tra la precedente classificazione europea ed il CLP (cortesia Brenntag)

Le ”Frasi S” vengono sostituite dai ”precautionary statements”, detti ”Frasi P”, che indicano le misure raccomandate per prevenire o minimizzare gli effetti dannosi dei prodotti chimici.
Il CLP introduce anche dei nuovi simboli, i Pittogrammi, caratterizzati da un rombo con cornice rossa su sfondo bianco, laddove i vecchi simboli di pericolosità si presentavano come un quadrato con cornice nera su sfondo arancione. Altre novità introdotte dal CLP sono i termini ”Avvertenza”, una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo, per segnalare al lettore un potenziale pericolo, ”Attenzione” per le categorie di pericolo meno gravi e ”Pericolo” per le categorie di pericolo più gravi.

Ruoli dell’industria secondo il CLP

Gli obblighi dei fornitori di sostanze/miscele imposti dal CLP sono fortemente dipendenti dal loro ruolo all’interno della catena di approvvigionamento. E’ fondamentale quindi identificare il proprio ruolo secondo le definizioni del CLP, che distingue tra:
produttore di sostanze, che comprendono ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, che fabbrica una sostanza all’interno della Comunità;
importatore di sostanze o preparati, che comprendono ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione;
utilizzatore a valle, inclusi i formulatori ed i re-importatori, che comprendono ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali;
distributori, incluso il rivenditore al dettaglio, che comprendono ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.
Si può notare che il fornitore di sostanze e miscele può avere più di un ruolo secondo le definizioni del CLP.

Obblighi dell’industria secondo il CLP

E’ compito dei produttori, importatori o utilizzatori finali classificare sostanze e miscele in accordo con quanto previsto dal CLP, modificare le etichette, le schede di sicurezza ed in alcuni casi anche l’imballo. Gli obblighi specifici secondo il CLP dipendono pertanto dal ruolo ricoperto all’interno della catena di distribuzione e può essere verificato nel dettaglio facendo riferimento alla pagina:
http://guidance.echa.euro– pa.eu/docs/guidance_do – cument/clp_introductory_ it.pdf#page=10.
Per comprendere al meglio il CLP e le implicazioni che ha su ogni attività, è quindi opportuno:
compilare un inventario delle sostanze, miscele (incluse le sostanze che le compongono) e sostanze contenute in articoli, identificarne i fornitori ed i clienti e come le utilizzano (la maggior parte di tali informazioni sono le stesse che sono necessarie per il REACH);
verificare se il proprio staff tecnico è sufficiente per far fronte alle necessità o dovrà essere necessario dotarsi di ulteriori risorse o consulenze esterne;
verificare se è necessaria una formazione specifica del proprio staff tecnico;
aggiornare il software per la gestione delle schede di sicurezza e dell’etichettatura;
valutare se gli imballaggi utilizzati sono conformi a DSD (Direttiva Sostanze Pericolose 67/548/EEC), DPD (Direttiva Preparati Pericolose 1999/45/ EC) o alla legislazione sui trasporti e devono essere modificati per il passaggio al CLP.

Entrata in vigore del CLP e periodo di transizione

Il CLP rimpiazzerà progressivamente la Direttiva Sostanze Pericolose (67/548/EEC oltre definita DSD) e la Direttiva Preparati Pericolosi (1999/45/EC oltre definita DPD) e dal primo giugno 2015 sarà l’unica legge valida per la classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele. Ci sono delle scadenze secondo le quali l’industria dovrà provvedere ad adeguare al CLP la classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele. Per quanto riguarda le sostanze, fino al 1 dicembre 2010 dovevano essere classificate, etichettate ed imballate in accordo con la Direttiva 67/548/EEC, mentre dal 1 dicembre 2010 al 1 giugno 2015 le sostanze devono essere classificate sia secondo la Direttiva 67/548/EEC che secondo il Regolamento CLP, ma etichettate ed imballate esclusivamente secondo il Regolamento CLP.  Le sostanze classificate, etichettate ed imballate in accordo con la Direttiva 67/548/EEC e già presenti sul mercato prima del Dicembre 2010 potranno non essere riimballate e rietichettate in accordo con il CLP fino al 1 Dicembre 2012. Per quanto riguarda le miscele (precedentemente definite preparati nella DPD 1999/45/EC, fino al 1 giugno 2015 dovranno essere classificate, etichettate ed imballate in accordo con la Direttiva 1999/45/EC. Le miscele classificate, etichettate ed imballate in accordo con la Direttiva 1999/45/EC e già presenti sul mercato prima di Giugno 2015 potranno non essere riimballate e rietichettate in accordo con il CLP fino al 1 Giugno 2017. Sostanze e miscele possono essere già classificate, etichettate ed imballate in accordo con il CLP, rispettivamente prima del 1 Dicembre 2010 e 1 Giugno 2015, ma in questo caso la vecchia etichettatura deve affiancare la nuova.

Impatto sulle aziende

Per quanto si sia cercato di mantenere il CLP il più possibile simile alla precedente classificazione, ci sono comunque delle differenze, in particolare alcuni prodotti chimici saranno classificati in maniera più severa e prodotti che fino ad ora non erano classificati pericolosi ora lo diverranno. Saranno inoltre inevitabili impatti anche su altri aspetti dell’organizzazione aziendale, in quanto spesso la classificazione e l’etichettatura dei prodotti chimici è il legame con le normative ambientali o di sicurezza dei lavoratori (ad esempio la legge Seveso o il Decreto 81/2008 sulla sicurezza). Date le non trascurabili relazioni che esistono tra il Regolamento CLP, il Reach, e altre normative quali la Direttiva 98/8/EC relativa ai biocidi o la Direttiva 91/414/EC, è fortemente raccomandabile seguire l’implementazione del CLP in concerto con quella delle normative precedentemente citate. Ulteriori informazioni sono disponibili sui seguenti siti:
Agenzia Chimica Europea (European Chemicals Agency – ECHA) http://echa.europa.eu/
Help desk nazionali, disponibili sul sito dell’ECHA: http://echa.europa.eu/help/ nationalhelp_en.asp ed in particolare quello italiano: www. iss.it/cnsc/help/index.php
Sezione Imprese ed Industria del Settore Chimico della Commissione Europea (European Commission Enterprise and Industry Chemicals): http:// ec.europa.eu/enterprise/ sectors/chemicals/classification/index_en.htm