Marcatura CE

Le macchine usate, in caso di vendita, devono essere munite di un “attestato di conformità” firmato dal proprietario

A CURA DELLA REDAZIONE

l Ministero del Lavoro, con la circIolare n. 1067 del 30/11/99, ha indicato le prime linee operative riguardanti il Dpr 24 luglio 1996, n. 459 sullasicurezzadelle macchine che, all’articolo 7, affida i controlli al Ministero del Lavoro, il quale ha costituito un apposito gruppo di lavoro misto, cui partecipa anche l’Ispesl. La circolare sofferma la propria attenzione sul controllo delle macchine e dei componenti di sicurezza, già immessi sul mercato o messi in servizio, muniti della marcatura CE, che devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’allegato I del Dpr 459/96. In tale ambito si inserisce poi il riscontro dell’esistenza della regolarità della dichiarazione CE di conformità e del libretto di istruzione per l’uso, nonché della marcatura CE.
Il campo di applicazione copre anche le macchine o i componenti di sicurezza che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. Anche tali modifiche, che la circolare individua per alcuni casi, determinano, pertanto, la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE. Le macchine già in servizio al 21/11/96 (data di entrata in vigore del Dpr 459/96), prive di marcatura CE, possono continuare a essere utilizzate se rispondenti alle norme di sicurezza previgenti alla suddetta data (Dpr 27/4/1955, n. 547). In caso di vendita, noleggio o concessione in uso di tali macchine, il proprietario le deve accompagnare con un “attestato di conformità”. L’inadempimento a tali disposizioni comporta la violazione all’articolo 6 del Dlgs 626/94 (arresto fino a sei mesi o ammenda da quindici a sessanta milioni).

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