Vignetta sicurezza 1

Residui vernice. Il decreto legislativo di riforma della normativa sui rifiuti (noto come “decreto Ronchi”, n° 22 del 5/2/97 e seguenti) ha recepito le direttive comunitarie 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.

 

RESIDUI VERNICE E IMBALLAGGI

Si tratta di un cambiamento rivoluzionario e per le imprese cambiano molte regole, con norme molto impegnative dal punto di vista gestionale ed economico, soprattutto per i rifiuti da imballaggio. Prepararsi adeguatamente ai nuovi obiettivi e ai nuovi obblighi significa però anche tradurre in opportunità economica e ambientale un impegno che coinvolge in prima persona cittadini e aziende. Che cosa cambia? Innanzitutto si passa dalla politica di gestione dei rifiuti finalizzata allo smaltimento corretto a una politica centrata sulla valorizzazione economica dei rifiuti come materia prima o fonte di energia. La nuova legislazione spinge fortemente le operazioni di recupero, riutilizzo e riciclo, relegando a un ruolo marginale le scelte di puro e semplice smaltimento. Ecco perché dal 1° gennaio 2000 potranno andare in discarica solo i rifiuti inerti e quelli che rimangono come residui dalle operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento. Il secondo punto rivoluzionario è la nuova classificazione dei rifiuti e delle attività di gestione: non esiste più la distinzione tra i rifiuti e altre sostanze o materiali sottoposti a controlli più “blandi”. Si introduce infatti una nozione unitaria di rifiuto, confermando la distinzione, riferita alla provenienza, tra rifiuti urbani e speciali, introducendo la nuova categoria dei rifiuti pericolosi, al posto di quella più ristretta dei rifiuti tossici e nocivi. La normativa elenca una serie di liste precostituite di rifiuti delle diverse categorie, contenute negli allegati al decreto. Lo stesso criterio vale per la definizione delle attività di gestione, e in particolare per l’autosmaltimento e le operazioni di recupero.

ADEMPIMENTI GENERALI PER LE IMPRESE

Viene innanzitutto evidenziato il Catasto rifiuti, cui faranno riferimento i dati relativi alle denunce annuali. Rimane il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e la competenza delle Camere di commercio, con una semplificazione della modulistica in base alla nuova nomenclatura dei rifiuti. Rimane anche l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, ma l’inosservanza di quest’obbligo, così come di quello di denuncia annuale, non è più colpito da sanzione penale, bensì da sanzione amministrativa pecuniaria. Tutte le imprese di raccolta e trasporto, di commercio e intermediazione e di gestione di impianti di smaltimento e recupero devono iscriversi all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti. Per la raccolta, il trasporto, il commercio e l’intermediazione, l’iscrizione all’Albo è già l’autorizzazione all’esercizio della relativa attività. E’ necessario un provvedimento attuativo per la costituzione del nuovo Albo, ma nel frattempo resta in vigore il sistema attualmente operante.

I RIFIUTI PERICOLOSI

Già la Direttiva 91/689 CEE del 12/12/1991 relativa ai rifiuti recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n° 22 del 5/2/97, testualmente recitava all’art.1 comma 4:“ai fini della presente Direttiva, si intendono per rifiuti pericolosi i rifiuti precisati in un elenco basato sugli allegati 1 e 2 della presente Direttiva.Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato 3”. Le caratteristiche elencate nell’allegato 3 sono quelle schematizzate dai simboli di pericolosità che contrassegnano tutti i prodotti impiegati nel nostro settore: T+ (molto tossico), T (tossico), F+ (estremamente infiammabile), F (facilmente infiammabile), Xn (nocivo), Xi (irritante), C (corrosivo), N (pericoloso per l’ambiente o ecotossico), O (comburente). L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo è effettuata secondo le disposizioni legislative relative alla classificazione sull’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose: è sufficiente che ci sia uno dei simboli indicati e il rifiuto diventa pericoloso. La Direttiva 91/689 CEE prevedeva anche l’elaborazione di un elenco di rifiuti pericolosi basato sugli allegati 1, 2 e 3, cioè secondo il criterio della “lista positiva”. Con decisione del Consiglio del 22/12/94 é stata stilata una prima lista di rifiuti pericolosi soggetta a periodici riesami e aggiornamenti.
Tutta questa “impalcatura legislativa” è stata confermata in Italia dal “Decreto Ronchi”, che ha introdotto tre distinti allegati:

  • l’all. G, che elenca i tipi di rifiuti pericolosi in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti. Per alcuni di questi rifiuti la classificazione di “pericoloso” scatta però soltanto quando il rifiuto possiede le caratteristiche dei due allegati successivi
  • l’all. I, che elenca i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti (si tratta in pratica di una classificazione di pericolosità basata sulla composizione chimica)
  • l’all. H che definisce le caratteristiche di pericolosità sulla base della classificazione prevista dalle norme europee sull’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi (corrosivi, tossici, nocivi, infiammabili ecc.).

Tutto ciò conferma il superamento del vecchio criterio di classificazione, che considerava i rifiuti “tossiconocivi” solo quando si superavano determinate concentrazioni di alcune specifiche sostanze. Le conseguenze per il nostro settore sono importanti, in quanto i fanghi che contengono solventi oggi sono classificati pericolosi indipendentemente dalla quantità contenuta nel rifiuto.

GLI IMBALLAGGI

A questo punto vale la pena di aprire una parentesi sulla classificazione dei contenitori (latte, fusti, barattoli ecc.). In particolare segnaliamo il punto 36 dell’all. G-2, nel quale si specifica che sono considerati pericolosi i “recipienti contaminati che abbiano contenuto uno o più costituenti elencati nell’allegato H). Un’ulteriore conferma di tutto questo ragionamento si ricava dalla lettura del DM 5/2/98 che, quando descrive le “norme tecniche per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi”, esclude specificamente i “contenitori in metallo etichettati come pericolosi” (punto 3.5). Citiamo infine l’elenco distribuito su “compact disk” dall’ANPA (l’Agenzia Nazionale Per l’Ambiente), noto come “Transcodifica CIR-CER”, nel quale si evidenzia la correlazione tra codice CIR H0022 (Contenitori sporchi di solventi e/o inchiostri, vernici ecc) ed i relativi codici CER.

IL RECUPERO DEI SOLVENTI

Da tutte le operazioni di lavaggio si ottengono rifiuti contaminati da solventi ed è importante recuperarli mediante distillazione, in proprio o effettuata da terzi, in modo da assicurare una minimizzazione del rifiuto ed un vantaggio economico. E’ importante fare attenzione alla etichettatura e alla corretta modalità di stoccaggio: non devono essere mescolati solventi esausti diversi. Ciò rende il recupero molto difficile o impossibile. Nel campo dei solventi clorurati, dove il recupero viene effettuato da molti anni, i rifiuti del lavaggio dei metalli contengono tipicamente il 20-30% di solventi, se viene impiegata la distillazione; il contenuto sale al 50-70% se il solvente viene svuotato senza ricorrere ad una successiva distillazione. I residui della distillazione contengono l’1-2% in peso di solvente e possono essere inceneriti in forni da cemento o in forni industriali. Da uno studio recentemente pubblicato dal prof. Mantovani, dell’Università di Padova, risulta che esistono vari schemi di raccolta dei solventi clorurati esausti e di invio alle unità di riciclaggio o di smaltimento: in Europa sono elencati 44 impianti di riciclaggio e 10 impianti di incenerimento (non viene riportato alcun impianto per l’Italia!), per complessivi 53,6 Kt/anno di rifiuti trattati/inceneriti. Questi impianti recuperano almeno 27,8 Kt/anno di solventi. Impianti di incenerimento risultano operanti in Francia (6), UK (2) e Olanda (2). In Germania, Olanda e Svizzera viene raccolto virtualmente il 100% dei solventi clorurati esausti per il riciclaggio o per lo smaltimento. Generalmente i rifiuti sono trattati nella nazione che li ha originati, fanno eccezione: l’Irlanda, i cui rifiuti vengono trattati in UK; i residui di distillazione della Spagna, che sono inceneriti in Francia; i rifiuti dell’Olanda, che sono riciclati in Belgio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *