Sconto sui serramenti

Diluenti fuori legge

L’alcool metilico, nonostante i divieti, continua ad essere tranquillamente impiegato nei prodotti vernicianti

A cura della Redazione

Spett redazione,

da molto tempo seguo la vostra rivista e apprezzo particolarmente le vostre indicazioni sull’importanza del controllo di qualità dei prodotti e degli impianti che acquistiamo, che ci hanno fatto spesso risparmiare, oltre alle fregature, anche tempo e denaro. Seguendo il vostro consiglio, recentemente ho fatto analizzare a un laboratorio specializzato un campione di diluente che mi era stato proposto da un fornitore a un prezzo molto competitivo, riscontrando, come prevedibile, la pessima qualità del prodotto, che conteneva, come spesso accade, solventi di recupero, in particolare grandi quantità di clorurati. Il laboratorio che ha effettuato l’analisi mi ha inoltre segnalato la presenza di alcool metilico, sottolineando che la legge italiana vieta l’uso di questa sostanza nei prodotti vernicianti.In  passato la vostra rivista ha pubblicato numerosi articoli in cui si segnalava che, per motivi prestazionali, è assolutamente da evitare l’impiego di alcooli primari (e quindi anche dell’alcool metilico) nelle vernici poliuretaniche, però non avevo mai saputo che ci fossero anche motivi legali, anche perché se si va nei reparti dei centri di grande distribuzione dei prodotti per il “fai da te” , si trovano interi scaffali in cui vengono venduti ai consumatori privati barattoli di diluente che riportano tranquillamente il contenuto di alcool metilico. Secondo i fornitori a cui mi sono rivolto, non c’è nessuna legge che vieta l’uso di questo prodotto, per cui, conoscendo la vostra indipendenza di giudizio, vorrei un parere sulla questione.

UNA LEGGE OBSOLETA?

Oltre 10 anni fa, la nostra rivista approfondì l’argomento, chiedendo il parere degli Enti competenti in materia fiscale e sanitaria, sull’attualità di una norma che risaliva agli anni ’80. Il D.L. 15 giugno 1984, al comma 3 dell’articolo 3 bis, vieta “… l’impiego di alcool metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri…” e già da allora Federchimica (la Federazione che raggruppa le maggiori associazioni industriali operanti nel settore chimico) chiese chiarimenti al Ministero delle Finanze, per capire la portata del provvedimento. In una lettera inviata nel lontano 1984 dal Ministero delle Finanze al Ministero della Sanità, si fa riferimento alla segnalazione di Federchimica, inviata con nota dell’8/10/1984, circa l’interpretazione della norma in questione.Nella lettera, il Direttore Generale della sezione “Dogane e Imposte Indirette”, precisava che si era voluto riprendere il testo dell’art.251 del T.U. delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, che prevedeva il divieto di “…importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate ecc. che contengono alcool metilico…”. Ciò per evitare che nei prodotti destinati al contatto con la bocca e in generale con la pelle fosse contenuto alcool metilico, fatte salve le tolleranze e le deroghe previste da leggi specifiche. Allo stesso punto 3 del citato articolo, proseguiva la nota, vengono presi in considerazione le vernici, Lettera firmata gli adesivi, i mastici, i sigillanti, gli inchiostri e i prodotti di uso domestico, non previsti dall’art. 251. In essi non può essere impiegato come solvente l’alcool metilico e tale divieto ha presumibilmente un aspetto sanitario, essendo l’alcool metilico un prodotto tossico. Per il dirigente ministeriale era quindi chiaro che l’alcool metilico non deve essere in essi contenuto sotto qualsiasi forma e cioè come prodotto chimico definito o come costituente di miscela azeotropica, sia come solvente del semilavorato, sia come solvente del prodotto finito; infatti sono fatte salve solo le quantità di alcool metilico derivanti dalla denaturazione dall’alcool etilico. Tale norma, rivestendo un carattere sociale, deve essere applicata anche ai prodotti in importazione. La comunicazione del Ministero delle Finanze si concludeva con la richiesta del parere di competenza del Ministero della Sanità, al fine di raggiungere una chiara ed univoca interpretazione del comma in questione. Non sappiamo quali siano stati gli sviluppi di questa lettera negli anni immediatamente successivi, in quanto l’unico documento circolato risale al febbraio del 2000, quando Federchimica, visto che le aziende produttrici interpretavano la legge in modo del tutto diverso tra loro, inviò un quesito interpretativo al Ministero della Sanità, perchè la norma non risultava essere stata notificata alla UE, sulla base della direttiva 83/183 (rinvio alle norme tecniche) e anche perché non esistevano prescrizioni comunitarie che limitassero l’uso dell’alcool metilico nei prodotti citati. Il Ministero della Sanità rispose in maniera molto chiara, con una lettera del 10/2/2000 indirizzata a Federchimica, che riportiamo testualmente. Oggetto: utilizzabilità dell’alcool metilico in alcuni prodotti. Con riferimento alla nota del 10.02.2000 di codesta Federazione concernente l’oggetto, si conferma che il comma 3 dell’art. 3 della legge 28 luglio 1984 non ha subito modifiche, per cui risulta tuttora applicabile secondo quanto recita.La vicenda era quindi chiara e l’interpretazione univoca: l’alcool metilico, non si poteva usare come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri.

30 ANNI DOPO

Da una verifica effettuata dalla nostra redazione nelle scorse settimane, risulta che molti produttori utilizzano alcool metilico per la formulazione dei diluenti, commercializzati sia per il settore industriale, sia per i consumatori privati, mentre altri ritengono che ne sia tuttora vietato l’uso e quindi utilizzano prodotti alternativi.Oltre all’aspetto meramente giuridico, questo situazione crea oggettivamente sul mercato una condizione di concorrenza sleale, in quanto i prodotti senza alcool metilico hanno un costo superiore di circa il 30%. Va anche segnalato il fatto che il responsabile dell’illecito è colui che immette il prodotto sul mercato, per cui anche i commercianti dovrebbe affrontare con attenzione la questione. Gli organismi competenti ci hanno segnalato che l’attuale situazione normativa non è cambiata, per cui  i divieti previsti sono tuttora vigenti.

LA NORMATIVA EUROPEA

Dato che la normativa italiana è diversa da quella comunitaria, le nostre Autorità competenti hanno proposto in sede europea di classificare il metanolo come una sostanza che può nuocere al feto (ripr 1B;. H360D). L’istanza è stata sottoposta al RAC (Comitato per la valutazione dei rischi), che opera nell’ambito dell’Echa (Agenzia Chimica europea), in quanto all’interno dei processi di regolamentazione dell’UE il Comitato ha il compito di elaborare i pareri dell’agenzia sulle domande d’autorizzazione, le proposte di restrizioni e le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate. RAC prepara inoltre pareri su questioni specifiche relative ai rischi delle sostanze chimiche per la salute umana o per l’ambiente e su qualsiasi altro aspetto riguardante la sicurezza delle sostanze su richiesta del direttore esecutivo. La decisione finale a presentare proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate, per proposte di restrizioni, nonché sulle domande di autorizzazione, viene presa dalla Commissione europea attraverso una procedura di comitato. Il RAC ha appurato che il metanolo viene utilizzato in una varietà di applicazioni industriali, nel trattamento delle acque reflue e come combustibile. Altri impieghi includono la produzione di formaldeide, acido acetico, clorometani, metacrilato di metile, metilammine, dimetiltereftalato, e come solvente o antigelo per svernicianti, vernici aerosol spray, pitture murali, detergenti carburatore, e auto parabrezza liquidi di lavaggio. La sostanza ha attualmente una classificazione armonizzata, di cui all’allegato VI del regolamento CLP come liquido infiammabile, che causa tossicità specifica per organi bersaglio dopo  esposizione singola e come tossico per ingestione, inalazione o contatto con la pelle. Il RAC ha ritenuto che la classificazione proposta dall’Italia non sia giustificata, sulla base dei dati disponibili, per cui non ha accolto la richiesta.

SOLUZIONE ALL’ITALIANA

In effetti il tentativo di allineare la legislazione europea a quella italiana non poteva che fallire, in quanto i processi di classificazione delle sostanze sono soggetti a un iter complesso e sono il frutto di compromessi e mediazioni tra tutti i Paese membri dell’Unione:
non poteva essere certo l’Italia a imporre la propria visione sul tema della tossicità e classificazione dei prodotti. Resta quindi in vigore solo in Italia il divieto di impiego dell’alcool metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri.
Tutto quindi continuerà come prima:
la legge verrà regolarmente evasa (scusate l’ossimoro) dalla maggior parte degli operatori del settore, mentre quelli che la rispettano resteranno fuori mercato e venderanno sempre meno. Niente di nuovo rispetto a quello che accade nel nostro Paese, con la piena soddisfazione delle aziende fuorilegge, che prosperano indisturbate e la totale e passiva rassegnazione delle aziende che non evadono e cercano sbocchi su mercati giuridicamente più civili.