Distillatori di diluenti

Nuove procedure amministrative per i fabbricanti, i commercianti e gli utilizzatori dei distillatori di diluenti e solventi

Pierluigi Offredi

Con Decreto 27 marzo 2001, n.153 il Ministero delle Finanze ha emanato il “Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene”.
Attraverso questo decreto, vengono introdotte delle nuove procedure amministrative a carico dei fabbricanti, dei commercianti e degli utilizzatori di apparecchiature per la distillazione dei solventi.
L’articolo 16 del citato atto legislativo, infatti, tratta espressamente le “disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione”. La principale innovazione in esso contenuta è relativa alla distinzione importante tra le apparecchiature destinate alla produzione di alcole etilico e le apparecchiature destinate alla produzione di altre sostanze.
In secondo luogo, il legislatore ha precisato che le nuove procedure amministrative introdotte “...non si applicano per i piccoli apparecchi dotati di matraccio di capacità inferiore ai 3 litri, sempre che siano destinati ad usi diversi dalla produzione di alcol etilico e rechino in maniera indelebile ed inamovibile l’avvertenza che la produzione abusiva di alcol etilico è perseguibile in base alle leggi fiscali”.

GLI OBBLIGHI PER L’UTILIZZATORE DI DISTILLATORI DI DILUENTI

Per quanto concerne le apparecchiature non destinate alla produzione di alcol etilico, la nuova norma, contrariamente alla legislazione precedente, prevede delle notevoli semplificazioni che riguardano le procedure amministrative, nei confronti dell’UTF (Ufficio Tecnico delle Finanze), a carico dell’utilizzatore finale: quest’ultimo infatti ha come unico obbligo quello di comunicare al fabbricante (o al commerciante/ rivenditore), mediante dichiarazione scritta, che l’apparecchiatura acquistata (o le sue parti essenziali) non è destinata alla produzione di alcol etilico. Rispetto a prima, quindi, non sono più prescritti nè l’obbligo della presentazione della denuncia iniziale e della dichiarazione annuale di lavoro, nè l’apposizione della piastrina di identificazione dell’apparecchio, in quanto è ora sufficiente la presenza sullo stesso del numero di matricola apposto dal fabbricante.

GLI OBBLIGHI PER IL FABBRICANTE

Il fabbricante, invece, per poter commercializzare i distillatori di diluenti, deve presentare denuncia di attività all’UTF, che provvederà ad iscriverlo in un apposito elenco, e munirsi di specifico registro vidimato dal predetto ufficio. Su tale registro, il fabbricante dovrà annotare la movimentazione di tutti i distillatori (e/o di tutte le loro parti essenziali), “…identificati mediante un numero di matricola apposto sui medesimi, riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti per la rivendita o dell’acquirente”. In aggiunta a ciò, il fabbricante ha altresì l’obbligo di conservare, nel suddetto registro, la dichiarazione scritta dell’utilizzatore finale che attesta il non utilizzo dell’apparecchiatura per la distillazione di alcol etilico. Al termine di ogni anno, il registro va consegnato all’UTF, che provvede alla sua custodia. Anche per il fabbricante, quindi, si hanno alcune semplificazioni burocratiche rispetto alla normativa precedente, consistenti principalmente nel fatto che non si deve più attendere l’apposizione, sull’apparecchiatura, della apposita piastrina da parte dell’UTF.

GLI OBBLIGHI PER IL RIVENDITORE

Tutt’altro che semplificati, invece, sono gli obblighi a carico dei rivenditori/commercianti di distillatori di diluenti; questi ultimi, infatti, sono ora soggetti alle stesse procedure riservate prima solo ai fabbricanti e pertanto hanno l’obbligo: di fare denuncia di attività all’UTF; di compilare l’apposito registro vidimato e di consegnarlo alla fine di ogni anno; di allegare al registro la dichiarazione scritta dell’utilizzatore finale. Tali obblighi sono riferiti sia alla vendita del distillatore che alla vendita di sue parti essenziali
Per ciò che concerne invece le apparecchiature destinate alla produzione di alcol etilico, esse devono essere “…identificate a mezzo di una piastrina apposta dall’UTF”, in modo analogo a quanto previsto prima dell’emanazione del presente decreto. Pertanto, i fabbricanti, gli importatori ed i commercianti dei suddetti apparecchi, oltre agli obblighi precedentemente descritti di denuncia dell’attività e di tenuta e compilazione del registro vidimato, “ … in caso di vendita … informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia l’UTF che ha rilasciato il registro, sia l’UTF competente per la località dove l’apparecchio verrà installato”. Chi effettua la vendita, prima di poter definitivamente cedere l’apparecchio all’acquirente, deve attendere l’apposizione della piastrina da parte dell’UTF che ha rilasciato il registro. Gli obblighi per l’acquirente consistono nella presentazione, all’UTF di competenza, di una denuncia di possesso di apparecchiatura destinata alla distillazione di alcol etilico, da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’apparecchiatura stessa.

LE REAZIONI DEL MERCATO

Come si può intuire leggendo le nuove prescrizioni, l’onere maggiore introdotto dalla normativa è tutto a carico del rivenditore/commerciante, che si ritrova a dover gestire una procedura burocratica inaspettata, anche per i ricambi considerati essenziali. Da una piccola indagine svolta presso alcuni fabbricanti è emerso che, in taluni settori, un certo numero di rivenditori hanno rinunciato alla vendita di queste apparecchiature e della relativa ricambistica, poichè l’esiguo o numero di pezzi generalmente trattati non avrebbe giustificato l’onere della nuova complicazione burocratica. Il conseguente rallentamento del mercato provocato dal suddetto adempimento fiscale, ha indotto i maggiori produttori italiani di distillatori ad inviare agli organi competenti una lettera nella quale essi si dichiarano disponibili a farsi carico, come produttori, degli adempimenti previsti, al fine di esonerare i rivenditori da tale onere. Questa proposta prevede che il fabbricante annoti, sul proprio registro, anche il nome del rivenditore/commerciante a cui è stato ceduto il bene e quest’ultimo, una volta venduta l’apparecchiatura o il ricambio, debba solo comunicare al fabbricante, tramite apposito modulo allegato al distillatore, il nome dell’utilizzatore finale. In questo modo, sostengono i fabbricanti, oltre a sgravare i piccoli rivenditori, questa soluzione agevolerebbe anche il lavoro degli uffici preposti ai controlli che si troverebbero a controllare solo poche società, anzichè qualche centinaia di aziende. A quanto ci è dato sapere, questa proposta non ha ancora avuto risposta.

QUESTIONI APERTE

Restano tuttavia una serie di questioni in sospeso, che la normativa non definisce, quali ad esempio:
– come si devono comportare i possessori di apparecchiature acquistate prima dell’entrata in vigore del decreto in oggetto, per i quali vigeva l’obbligo di compilare la dichiarazione annuale di consumo?
– in quale categoria si collocano i distillatori destinati al trattamento di miscele di solventi vari, tra cui anche l’alcol etilico, visto che tali miscele rendono l’alcol inservibile per scopi alimentari (non dimentichiamo che la normativa in questione è di tipo fiscale) e quindi non soggetto ad accise?