Il D.Lgs.15.11.2017, n. 183 ha modificato la Parte Quinta del Testo Unico Ambientale, che riguarda le emissioni in atmosfera.
Franco Giacomin, Funzionario di P.O. Emissioni in Atmosfera ed Autorizzazioni Integrate Ambientali Provincia di Treviso
LA LEGGE DELEGA DEL 12.8.2016, N. 170 – OBIETTIVI DELL’INTERVENTO NORMATIVO
Il recepimento della Direttiva UE 2015/2193 del 25.11. 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (G.U. dell’Unione Europea del 28.11.2015) era da recepire entro il 19.12.2017.
Questa scadenza è stata l’occasione per il riordino della disciplina degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera prevista nella Parte Quinta del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152 con l’aggiornamento, in particolare, dei valori limite di emissione.
La proposta di una nuova classificazione delle sostanze inquinanti a partire dal vigente sistema europeo di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (regolamento CE n. 1272/2008 – CLP Classification Labellingand Packaging) non è stata accolta. Rimane quindi la difficoltà di applicare valori limite di emissione, per i nuovi impianti o per le modifiche di quelli esistenti, in carenza di una specifica normativa nazionale o regionale.
L’art. 5 del D.Lgs.183/2017 prevede la possibilità che il coordinamento istituito presso il Ministero dell’Ambiente possa, sentiti gli altri Ministeri ed associazioni di categoria, predisporre gli atti necessari alla revisione dei limiti.
ART. 268 GG-BIS – DEFINIZIONI
Medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti in Allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta. Esistente: messo in esercizio prima del 20.12.2018, nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione (emissioni, AUA, AIA) che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19.12.2017.
Nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione precedente.
ART. 273-BIS – MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
Non costituiscono medi impianti di combustione:
– impianti i cui gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali (es. forni da riscaldo e trattamento termico); – impianti di post combustione per la depurazione dell’effluente gassoso;
– dispositivi tecnici utilizzati per la propulsione di un veicolo, nave o aeromobile;
– turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
– impianti per riscaldamento a gas diretto di spazi interni di uno stabilimento per il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
– dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
– dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
– reattori utilizzati nell’industria chimica;
– batterie di forni per il coke;
– cowpers degli altoforni;
– impianti di cremazione;
– impianti di raffineria per la produzione di energia;
– caldaie di recupero nelle installazioni della pasta di legno
– impianti di combustione destinati ad installazioni di macchine mobili non stradali;
– impianti di incenerimento o coincenerimento.
ART. 273 BIS – L’ADEGUAMENTO DEI MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
Gli impianti esistenti aventi p.t.n. uguale o superiore a 1 MW e quelli che prima non erano soggetti all’obbligo dell’autorizzazione vanno autorizzati ai sensi dell’art. 269 o artt. 208/214 (per le biomasse rifiuti) o A.I.A.
Possono essere oggetto di autorizzazioni generali adottate secondo quanto previsto dall’art. 272, comma 3-bis.
I medi impianti di combustione esistenti si adeguano ai Valori Limite dell’All. I Parte entro il:
– 1/1/2030 quelli con p.t.n. ≤ 5 MW;
– 1/1/2025 quelli con p.t.n. > 5 MW.
I valori limite di emissione da raggiungere con l’adeguamento sono, a parità di combustibile, inferiori a quelli vigenti prima del 19.12.2017 (vedi tab. II)
Almeno 2 anni prima della scadenza il gestore presenta istanza di autorizzazione (A.I.A., art. 269, art. 208 o art. 214 o adesione alla generale) o una comunicazione se i V.L. previsti nella autorizzazione vigente sono già allineati con quelli dell’Allegato I.
La domanda deve contenere anche le informazioni di cui all’All. I parte IV-bis. L’adeguamento può essere previsto nelle domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima del termine di due anni.
Fino alla data di adeguamento vanno rispettati i V.L. delle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione prima sotto soglia (All. IV Parte I), quelli eventualmente previsti dai Piani o Programmi (regionali) di Tutela di Qualità dell’Aria.
Ai fini della determinazione della potenza termica nominale, in base alla quale stabilire i V.L., si considerano come un unico impianto i medi impianti di combustione localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili ad un solo punto di emissione sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dall’autorità competente con i criteri già definiti dall’art. 270 qui riassunti:
– caratteristiche tecniche e costruttive simili;
– caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni omogenee;
– destinati a specifiche attività tra loro identiche.
Non vanno considerati nella sommatoria gli impianti di riserva (non di supporto) se funzionano in alternativa all’impianto principale.
Sono possibili deroghe al rispetto dei V.L. stabiliti dall’allegato I per impianti esistenti e nuovi che funzionano meno di 500 ore/anno . Il rispetto del numero di ore operative dichiarate va calcolato come media mobile su ciascun periodo di 5 anni (esistenti) e di 3 anni (nuovi) dalla data di rilascio dell’autorizzazione con l’obbligo di comunicare (entro il 1 marzo di ogni anno) la registrazione delle ore effettive (a partire dal secondo anno) utilizzate nell’anno precedente.
Per i medi impianti di combustione soggetti a deroga i V.L. non possono essere meno restrittivi di quelli vigenti prima del 19.12.2017.
Sono possibili proroghe (al 1/1/2030) per l’adeguamento ai V.L. di medi impianti di combustione esistenti con p.t.n. > 5 MW a servizio di:
– impianti pubblici di teleriscaldamento dove almeno il 50% del calore utile prodotto viene veicolato in rete;
– turbine a gas o motori nelle stazioni di compressione di gas (NOx).
Per ottemperare alla normativa sono schematicamente necessari tre passaggi.
1) Identificare i medi impianti di combustione esistenti nello stabilimento.
2) Verificare con il criterio di somma delle potenze termiche nominali:
– la scadenza per l’adeguamento;
– i valori limite alle emissioni da garantire con l’adeguamento;
– le modalità di adeguamento.
3) Inoltrare nei termini stabiliti dalla Legge o dall’eventuale calendario predisposto dall’a.c. la domanda di autorizzazione o la comunicazione che attesta il rispetto dei V.L. e l’eventuale richiesta di deroga ai V.L. o alle tempistiche di adeguamento.
ART. 269 – AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI
Le emissioni diffuse oggetto di apposite prescrizioni, anche gestionali, per assicurarne il contenimento sono solo quelle su cui l’a.c. valuti necessario intervenire. L’autorità competente per il controllo e autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell’autorizzazione. Il gestore fornisce a tale attività la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante l’ attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento. L’art. 452-septies c.p. “Impedimento del controllo”, prevede che “…salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’ attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
ART. 271 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI E LE ATTIVITÀ
Al fine dell’individuazione dei V.L. di emissione possono essere considerati:
– i Piani Regionali di Qualità dell’Aria;
– l’applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili;
– i BAT – AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni A.I.A.
L’accertamento del rispetto dei V.L. di emissione può essere effettuato anche utilizzando i dati di un sistema di monitoraggio in continuo (S.M.E.) qualora la sua installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o se tale utilizzo è previsto dall’autorizzazione. In questa ipotesi il sistema S.M.E.deve essere conforme all’Allegato VI e rispettare le procedure di garanzia di qualità stabilite dalla norma UNI EN 14181:2015 dal titolo: “Emissioni da sorgente fissa – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici” progettata per essere utilizzata su sistemi di monitoraggio che siano certificati in conformità alla serie di norme europee EN 15267.
ART. 272 – ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE GENERALE
L’ a.c. può predisporre apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni diffuse di cui all’art. 270. Al di fuori di tali casi e condizioni non si applica l’art. 270 agli impianti soggetti ad autorizzazione generale (es. lavorazioni materie plastiche). In stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista dall’art. 269 e ammessa, previa procedura di adesione, l’installazione e l’avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purche la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l’entita delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento. L’a.c. provvede ad aggiornare l’autorizzazione prevista dall’art. 269 sulla base dell’avvenuta adesione.
L’ autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 15 anni successivi all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.
Alla domanda di adesione il gestore può allegare la comunicazione di messa in esercizio prevista dall’art. 269, c. 6 che può avvenire solo dopo 45 giorni dalla domanda.
Le domande di adesione per i medi impianti di combustione devono contenere tutti le informazioni previste in allegato I, parte IV-bis alla parte quinta. L’a.c. provvede, almeno ogni 15 anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali.
Art. 272, comma 4 – Attività soggette ad autorizzazione generale
Dal 19.12.2017 non possono servirsi dell’autorizzazione generale le attività ove si utilizzano le sostanze o le miscele con le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd e H360Df.
Attività autorizzate dopo il 19.12.2017. Nel caso in cui, a seguito della modifica della classificazione di sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all’a.c., entro 3 anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269.
Attività autorizzate prima del 19.12.2017: Se uno o più impianti o attività ricompresi nelle autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto (di cui all’art. 272, c.4) il gestore deve presentare, entro 3 anni, domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 269. (es. alla Formaldeide H 350 dal 1/1/2016).
In caso di mancata presentazione domanda di autorizzazione lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
Art. 272, comma 5 – Attività soggette ad autorizzazione generale
Il Titolo I non si applica:
– agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale:
– alle emissioni da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, umidità ed ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti;
– alle valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza (salvo quelli disciplinati nell’autorizzazione).
Il Titolo I si applica:
– ai punti di emissione specificatamente destinati all’evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro;
– agli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento;
– agli impianti destinati alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi impianti di combustione.
ART. 272- BIS – EMISSIONI ODORIGENE
La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al Titolo I. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite piu severi con le modalità previste dall’art. 271:
– V.L. di emissione espressi in concentrazione (mg/ Nm3) per le sostanze odorigene;
– prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
– procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo,
– criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
– criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita odorimetriche (OUE/m3 o OUE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
– specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita odorimetriche (OUE/m3 o OUE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.
EMISSIONI DI C.O.V. – ART. 275, COMMA 6 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15.11.2017, N. 183 E DALLA LEGGE 20.11.2017, N. 167)
L’autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonchè la periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell’allegato III alla parte quinta del presente decreto. Al fine di ammettere l’applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi, l’a.c. valuta anche, tenuto conto delle specifiche attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.
ART. 294 – PRESCRIZIONI PER IL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Gli impianti disciplinati dal Titolo I, eccettuati quelli previsti dall’allegato IV, parte I, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria/ combustibile. Gli impianti disciplinati dal Titolo II con p.t.n. , per singolo focolare, superiore a 1,16 MW o p.t.n. complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di p.t.n. non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.
Biomasse rifiuto previste all’Allegato II alla Parte Quinta
Rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali. Rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica e recuperata. Rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione se l’energia termica e recuperata. Rifiuti di sughero Rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o di metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.