Il nostro settore si assicura circa un quarto del fabbisogno elettrico e circa tre quarti del fabbisogno calorifico con lo sfruttamento energetico di residui di lavorazione del legno. Quali sono le operazioni da annotare (produzione, stoccaggio, trattamento eccetera) sul registro dei rifiuti? Con quale la frequenza?

LE REGOLE PER RICICLARE GLI SCARTI DEL LEGNO

Il recupero energetico (mediante combustione) di rifiuti della lavorazione del legno trattati e/o non trattati, è disciplinato dal Dm 5 febbraio 1998, allegato 2, suballegato 1. Nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dalla norma, una falegnameria che bruci i propri scarti di lavorazione ai fini del recupero energetico, deve svolgere i seguenti adempimenti:

  1. presentare la denuncia d’inizio attività alla Provincia di appartenenza
  2. registrare sul registro di carico e scarico i quantitativi di rifiuti prodotti da avviare a operazioni di recupero energetico, almeno entro una settimana dalla produzione dei rifiuti medesimi
  3. registrare sotto la voce “scarico” i quantitativi di rifiuti avviati a recupero energetico
  4. se il recupero energetico avviene in un luogo diverso da quello di produzione, i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione
  5. i rifiuti da avviare a recupero devono sottostare alla disciplina del deposito temporaneo, prevista dall’articolo 6, lettera m) del Dlgs 22/1997, e quindi (trattandosi presumibilmente di rifiuti non pericolosi), dovranno essere allontanati almeno trimestralmente, oppure immediatamente, nel momento in cui il quantitativo in deposito raggiunge 20 metri cubi, oppure entro l’anno, se in un anno il quantitativo non supera i 20 metri cubi.
I “PERMESSI” PER GLI SCARICHI DELLA FALEGNAMERIA

Diverse aziende del nostro settore sono state autorizzate, ai sensi del Dpr 203/88 sulle emissioni in atmosfera, come falegnamerie con silos per lo stoccaggio di scarti in legno e impianto termico costituito da una caldaia alimentata a scarti di legno. Qualcuno si chiede se sia necessaria anche l’autorizzazione dalla Provincia per incenerire gli scarti, ai sensi degli articoli 31/33 del decreto Ronchi, oppure se devono solo essere rispettati i limiti imposti dalla Regione per le emissioni in atmosfera. In realtà l’autorizzazione prevista dal Dpr 203/88 non sostituisce né comprende la procedura prevista dal Decreto Ronchi: anzi, è vero il contrario; infatti il punto 7 dell’articolo 33 del decreto Ronchi (Dlgs 22/97) stabilisce che “…la procedura semplificata di cui al presente articolo, sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuali dalle norme tecniche che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l’autorizzazione di cui all’articolo 15 lettera a) del Dpr 203/88…”. In altre parole le modifiche qualitative e quantitative delle emissioni possono essere “autorizzate” con procedura semplificata, se i limiti di emissione e le modalità di esercizio sono già stabiliti dalle norme tecniche in materia di recupero termico di rifiuti; in caso contrario sarà necessaria una specifica autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto Ronchi. Nel nostro settore questi limiti esistono, e sono indicati nell’allegato 2 suballegato 1 tipologia 4 (rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati) del decreto del ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998 (supplemento ordinario, “Gazzetta Ufficiale” 88 del 16 aprile 1998), che introduce le “norme tecniche per l’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”. Quindi i limiti e le condizioni imposte alle emissioni dal Dpr 203/88 rappresentano requisiti minimi, dettati per finalità e in termini diversi da quelli previsti per i rifiuti (per esempio, per quanto riguarda la quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annua). Conseguentemente, le due normative, almeno in questa fase transitoria, finiscono per convivere e in parte sovrapporsi. Alla scadenza del termine di validità della comunicazione alla provincia, é sufficiente il solo rinnovo della comunicazione (nel rispetto delle norme tecniche in materia di rifiuti). In attesa dell’autorizzazione unica per gli impianti produttivi (sportello unico), già avviata in diverse zone d’Italia.

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