Le modifiche alla parte quinta del Testo Unico Ambientale riguardano soprattutto gli impianti termici, ma si è persa una grande occasione per introdurre limiti di emissione legati alle frasi di rischio, auspicata da tempo dagli esperti del settore. Fino all’ultima bozza del Decreto sembrava che tutto andasse in quella direzione, poi all’ultimo momento una “vocina esperta” ha fatto cancellare tutto…
Riportiamo la trascrizione autorizzata del dialogo telefonico tra un imprenditore impegnato e un direttore non ancora rassegnato
Egr. Direttore, ho letto che sono uscite le modifiche al 5° emendamento, che riguarda le emissioni in atmosfera? Le risulta?
In effetti ho letto qualcosa sulla vicenda e ho raccolto qualche informazione.
Il quinto emendamento (quello della Costituzione degli USA) non mi risulta sia stato modificato, anche se c’è qualcuno a Washington che deve ancora finire di leggere i primi 7 articoli (gli emendamenti e le loro eventuali modifiche verranno solo in seguito).
In Italia invece è stato modificato e integrato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e particolarmente la parte quinta dello stesso che, effettivamente, riguarda le emissioni in atmosfera.
Ah, lo sapevo che dovevo rivolgermi a lei, ha colto subito la questione; io non ho certo il tempo di seguire tutte le leggi che escono (ci mancherebbe!). Mi può sintetizzare in poche parole cosa tratta questa parte quinta del testo unico ambientale?
In poche parole? Non sarà facile! La parte quinta è composta di 34 articoli i quali, a loro volta, rimandano a una decina di Allegati; il tutto costituisce qualche centinaia di pagine (di quelle scritte in piccolo, sulla Gazzetta Ufficiale). Mi mette in seria difficoltà!
Caro direttore, non la metta giù così dura: faccia conto di dover scrivere un articolo, dopo tutto la sintesi dovrebbe essere una qualità di voi giornalisti. O sbaglio?
Proviamoci. Il decreto legislativo n. 183 del 15.11.2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 dicembre 2017) recepisce la Direttiva UE 2015/2193 relativa agli “impianti di combustione medi”, introducendo una nuova disciplina per impianti termici che prima ne erano esenti.
Scusi, ma gli impianti termici hanno tutti un camino (almeno si spera); cosa c’è di nuovo rispetto a prima?
I medi impianti di combustione sono quelli con potenzialità comprese tra 1 MW ÷ 50 MW; quelli sino a 3 MW alimentati a metano o GPL con le precedenti disposizioni erano esentati dal regime di autorizzazione e, per loro, non erano previsti limiti di emissione di carattere cogente.
Ci risiamo, comincia a parlare difficile come tutti i professoroni, tanto per confondere le idee. MW, autorizzazioni, limiti cogenti: non può spiegarsi meglio?
Proviamo a delineare un piccolo vocabolarietto, visto che lei non ha molto tempo da perdere con le parole, mentre io mi ci guadagno il pane…
1 MW (Mega Watt) corrisponde a 860.000 kcal/h.
L’autorizzazione è un “permesso preventivo”, necessario prima di attivare uno stabilimento o un impianto, di trasferirlo o di modificarlo (se già autorizzato).
Il limite cogente è quel limite all’emissione che, se non rispettato, comporta sanzioni.
Sino a pochi giorni fa, in sostanza, impianti termici inferiori a 3 MW non avevano bisogno di essere autorizzati (se funzionanti a metano o GPL); con le nuove disposizioni invece, gli impianti termici con potenzialità pari o superiore a 1 MW dovranno acquisire un’autorizzazione per le emissioni e dovranno rispettare specifici limiti ai camini, pena sanzioni di vario tipo.
Già, siamo sempre lì: noi imprenditori diamo lavoro alla gente e produciamo benessere diffuso ma, al primo sbaglio, siamo bastonati come fossimo dei delinquenti comuni; si sa, una caldaia può avere qualche problema di combustione, si chiama il termotecnico e si risolve; dopo tutto è nostra convenienza che sia in buono stato, diversamente sprecheremmo combustibile (che costa !!!)
Su questi aspetti, egregio imprenditore, posso riconoscerle qualche ragione. Effettivamente le sanzioni per la mancata acquisizione dell’autorizzazione alle emissioni, per autorizzazione scaduta o per mancato rispetto dei limiti al camino sono di carattere penale e, forse, tale severità non sempre parrebbe essere giustificata. In ogni caso è mio dovere sottolineare la presenza di tali sanzioni penali, là dove sono previste. Devo peraltro annotare che inadempienze di carattere procedurale che prevedevano sanzioni penali, grazie alle recenti modifiche sono ora punite con sanzioni amministrative.
Bene, ma torniamo alle novità: sicuramene ci sarà da presentare nuove domande in carta bollata e, per non perdere troppo tempo, dovremo affidarci a fior di consulenti (o presunti tali) e digerirci le loro laute parcelle (una volta si diceva “mangia pane a tradimento”).
In effetti dovranno esser presentate nuove domande di autorizzazione per i medi impianti di combustione (o meglio, per quelli che erano in precedenza esclusi dal regime autorizzativo). Tuttavia le prime istanze di autorizzazione si dovranno presentare entro il 1° gennaio 2023, non proprio domani; i nuovi limiti ai camini, invece, dovranno essere rispettati a partire dal 1° gennaio 2025. Quanto alla carte bollate, ahimè, non le abbiamo ancor del tutto superate: ormai da qualche anno le aziende presentano le istanze per via telematica, attraverso i portali degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), ma il balzello della marca da bollo è rimasto.
Per quanto riguarda i consulenti, se lei trova il tempo di occuparsi della normativa ambientale, può sicuramente evitarli: diversamente diventano un “male necessario”, come i commercialisti, improduttivi per definizione, ma che rappresentano ormai una risorsa imprescindibile per le aziende di ogni dimensione.
Va bene, avremo un po’ di tempo per organizzarci. Ma sono tutte qui le novità? Non mi sembrano poi così complesse.
Ho accennato solo alle modifiche della disciplina degli impianti termici; in realtà il D. Lgs. 183/2017 modifica altri aspetti della parte quinta del Testo Unico Ambientale.
Eh, ti pareva: cos’altro ci aspetta? Niente di buono, temo.
Non è detto; le recenti modifiche introducono alcuni aspetti interessanti riguardo le autorizzazioni in via generale (quelle più semplici da conseguire), disposizioni per le emissioni “odorigene”, modifiche al sistema delle esenzioni ed altro ancora.
Va detto che si è persa una grande occasione per eliminare tutti i riferimenti alle sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene classificate nelle “famigerate” tabelle A1, A2, B e D, nonché le disposizioni in via generale, in cui si suggerisce che le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene debbano essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Tali indicazioni lasciano spazio a interpretazioni discrezionali, autoclassificazioni e contenziosi di vario tipo, facilmente superabili con l’introduzione di limiti legati alle frasi di rischio, auspicata da tempo dagli esperti del settore. Basta a questo proposito citare il caso del tricloroetilene (trielina), da tempo classificato cancerogeno, ma inserito ancora nella tabella D in classe II, un anacronismo che ha consentito a burocrati cavillosi di autorizzarla in impianti con limiti meno restrittivi di quanto una sostanza così pericolosa richiederebbe. Le bozze del Decreto, come avevamo anticipato nei numeri scorsi, prevedevano anche di non concedere autorizzazioni in deroga nel caso in cui fossero utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360 FD, H360Df e H360fd, ai sensi della normativa vigente in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. In questo modo si sarebbero sostituite le vecchie frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Fino all’ultima bozza del Decreto sembrava che tutto andasse in quella direzione, poi all’ultimo momento una “manina esperta” ha cancellato tutto…
Per l’amor del cielo, si fermi, lei è il solito polemico e poi ha messo troppa carne al fuoco: perché non organizza un seminario sulla questione, magari invitando chi ha partecipato alla scrittura delle nuove norme?
Buona idea, che metterò in pratica a patto che lei si convinca a dedicare alla materia almeno mezza giornata del suo tempo. Avrà presto notizie dalla nostra redazione.