burocrazia salva consulenti

Scarsamente rilevanti o in deroga, le emissioni di solventi sono sempre da autorizzare. La normativa lombarda semplifica o complica la vita alle aziende?

PIERLUIGI OFFREDI

Emissioni solventi
LA DGR LOMBARDA SULLE EMISSIONI DI SOLVENTI

Una nuova puntata del costruttivo dialogo tra un Imprenditore impegnato e un direttore non ancora rassegnato. La Regione Lombardia ha disciplinato le attività a inquinamento scarsamente rilevante, ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 – DGR 11/12/2018 n° XI/982, a seguito della disciplina delle attività cosiddette “in deroga” ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 – DGR 11/12/18 n° IX/983: semplificazioni o complicazioni in vista per le emissioni di solventi?

Egr. sig. Direttore, non bastava la fatturazione elettronica a complicare l’avvio del 2019, ci si è messa anche la Regione Lombardia con nuove disposizioni relative alle attività “scarsamente rilevanti” e alle attività in “deroga”, che chissà poi cosa vuol dire. Mi dica brevemente: mi devo preoccupare? Cosa ci capita tra capo e collo?
Egregio Imprenditore, semplicemente la Regione Lombardia ha introdotto qualche positiva novità per le “attività scarsamente rilevanti” (quelle che non hanno bisogno di autorizzazione per le emissioni di solventi in atmosfera) e per le attività “in deroga”, allargando il campo di applicazione di queste ultime.

Sig. Direttore, mi perdoni: se si esprime in burocratese, tanto vale che mi legga direttamente il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; io ho sempre immaginato il suo lavoro come un servizio ai lettori della rivista: mi sbaglio? Tanto per cominciare: se le emissioni di solventi nelle attività scarsamente rilevanti non hanno bisogno di autorizzazione, che bisogno c’è di una particolare disciplina della stesse?
In effetti il suo ragionamento ha una certa logica, tuttavia, come sempre, le cose sono un po’ più complicate di quello che sembrano.

Sig. Direttore, per cortesia, venga al dunque, sino ad ora ha tergiversato: io, come tanti colleghi imprenditori, non ho tempo da perdere.
Per le emissioni di solventi nelle attività “scarsamente rilevanti” la Regione Lombardia, nel passato, prevedeva una comunicazione da inviare al Comune di appartenenza; tale comunicazione non è più obbligatoria all’atto della messa in esercizio/avvio di un’attività con emissioni di solventi scarsamente rilevante (vedi elenco della DGR 982/2018).  Inoltre i gestori di impianti/attività con emissioni di solventi scarsamente rilevanti che, con le precedenti disposizioni, erano sottoposti a prescrizioni autorizzative, sono esonerati dal rispetto delle precedenti prescrizioni (ad esempio i laboratori di analisi che prevedono l’uso di una sostanza cancerogena/mutagena non sono più tenuti ad eseguire controlli ai camini di emissioni solventi).

Finalmente è stato chiaro: ma queste attività con emissioni di solventi scarsamente rilevanti, come le individuo?
Le attività con emissioni di solventi “scarsamente rilevanti“, sono elencate nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sig. Direttore: ma mi prende in giro? Devo indire una “caccia al tesoro” per scovare quel benedetto elenco?
Non la prendo affatto in giro, me ne guardo bene. Per semplificare la ricerca, ho estratto dalla Delibera 982/2018 di Regione Lombardia l’elenco delle attività con emissioni di solventi scarsamente rilevanti (vedi la tabella 1 in fondo all’articolo).

Bene, grazie per la cortesia, ma non abbiamo ancora finito. C’è un’altra deliberazione lombarda, quella delle “emissioni di solventi nelle cosiddette attività in deroga”: innanzi tutto, quali sono le attività in deroga?
Le emissioni di solventi nelle attività “in deroga” sono quelle che possono essere autorizzate in via generale, cioè quelle per le quali è possibile acquisire l’autorizzazione con una procedura più semplice di quella ordinaria.

Ci risiamo, caro Direttore, ancora una volta mi è caduto nel burocratese: cerchi di essere un poco più concreto, sono sicuro che può farcela.
Ci provo: per alcune attività (ad esempio carrozzerie di manutenzione, piccole verniciature di legno, ferro, vetro e plastica, lavorazioni meccaniche varie, produzione di manufatti in gomma e in materiale plastico, sgrassaggio metalli con ridotti consumi ed emissioni di solventi, ecc.) è possibile fare domanda di adesione all’autorizzazione in via generale, che Regione Lombardia ha predisposto per una quarantina di attività/lavorazioni, semplificando di molto la procedura di acquisizione dell’autorizzazione. Anche per queste attività ho estratto dalla Delibera 983/2018 di Regione Lombardia l’elenco delle emissioni di solventi in attività “in deroga” (vedi la tabella 2 in fondo all’articolo).

Mamma mia che pazienza: ma quali sono queste semplificazioni e, soprattutto, sono reali o sono solo delle pie intenzioni?
In questo caso le posso assicurare che sono reali. Dopo 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione all’autorizzazione in via generale, il richiedente è autorizzato ad operare, in virtù del cosiddetto “silenzio/assenso”. Le ricordo invece che la procedura ordinaria prevede che l’Autorità Competente (Provincia / Città Metropolitana) rilasci l’autorizzazione entro 120 giorni dalla richiesta della stessa; tuttavia molto spesso le autorizzazioni arrivano con rilevante ritardo, procurando non pochi disagi al gestore degli impianti che, sino al rilascio dell’autorizzazione, non possono essere messi in esercizio (pena sanzioni di carattere penale).

Ora che mi ricordo, questa procedura me l’aveva forse già spiegata un’altra volta: ma in cosa consistono le recenti novità introdotte dalla Regione Lombardia?
Sono diverse le novità introdotte, cerco di sintetizzare le più rilevanti. 

  1. Definizione della durata delle autorizzazioni in via generale, per le quali ci sono state, nel tempo, diverse e un po’ contraddittorie indicazioni: ora è assodato, almeno in Lombardia, che le autorizzazioni hanno durata di 15 anni (si intende quelle rilasciate, in Lombardia, a partire dal 2009).
  2. Impegno della Direzione Generale Ambiente di Regione Lombardia ad emanare altre autorizzazioni in via generale (per medi impianti di combustione, lavorazioni di materiali lapidei, taglio laser su superfici diverse di carta e tessuto, nobilitazione di filati e tessuti, lavorazioni del vetro).
  3. Impegno della Direzione Generale Ambiente di Regione Lombardia ad aggiornare alcune autorizzazioni in via generale, ampliando il campo di applicazione delle stesse (ad esempio articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche potranno essere autorizzati “in deroga” sino a un consumo di materie prime pari a 300 t/anno, in luogo delle attuali 180 t/anno).
  4. Possibilità di adesione ad alcune autorizzazioni in via generale anche per stabilimenti autorizzati in via ordinaria (prima ciò non era possibile); in proposito si ricordano operazioni di elettroerosione, lavorazioni di sgrassaggio superficiale dei metalli che producono emissioni di solventi, verniciature di metalli e vetro con emissioni di solventi, lavorazioni meccaniche, saldature, ecc.

Sig. Direttore, stavolta mi devo complimentare con la Regione Lombardia: o si è forse dimenticato qualcosa di non proprio positivo?
Egr. Imprenditore, è proprio vero che “a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca”. In effetti nel nuovo provvedimento che riguarda le attività in deroga è previsto che i dati delle analisi eseguite ai camini di emissioni di solventi vengano riportati nell’applicativo AIDA, che sarà predisposto al fine di poter inserire le informazioni inerenti gli autocontrolli eseguiti sulle emissioni di solventi. In sostanza, in futuro non basterà più mandare all’ARPA i risultati delle analisi effettuate ai camini, ma bisognerà inserire tali dati nell’applicativo AIDA.

Ma, sig. Direttore, ho capito bene? Oltre a spendere soldi per fare le analisi sui camini delle emissioni di solventi e a spedirle con la Pec (questa, almeno, non costa niente) dovrò anche sprecare del tempo per ricopiare i dati in questa benedetta ed esotica AIDA? Ma politici e funzionari regionali non hanno ancora capito che in un’impresa non abbiamo tempo da buttar via? Se li ricopino loro i dati delle emissioni! Questi applicativi informatici, tra l’altro, mi fanno già accapponare la pelle: ha provato a usare i portali dei SUAP? Un vero calvario. Le faccio una proposta: organizzi un convegno, o come si usa dire, un workshop sulle recenti semplificazioni lombarde, invitando ovviamente i funzionari regionali  e provinciali:  ci pensiamo poi noi imprenditori a farli rinsavire.
Raccolgo volentieri l’invito, egr. Imprenditore, a patto che lei mi assicuri di non scatenare una rissa con i funzionari degli Enti di controllo. Credo che ci vedremo presto.

TABELLA 1 – ELENCO DEGLI IMPIANTI E ATTIVITÀ A INQUINAMENTO SCARSAMENTE RILEVANTE (ART. 272 C.1 DEL D.LGS 152/06 E SMI, PARTE I DELL’ALLEGATO IV ALLA PARTE QUINTA DEL D.LGS 152/06 E SMI

 

  1. a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno (rientrano in tale fattispecie anche le lavorazioni di pulizia meccanica/asportazione di materiale se effettuate esclusivamente ad umido quali a titolo esemplificativo al molatura).
  2. b) Laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
  3. c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
  4. d) Le seguenti lavorazioni tessili: preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell’operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all’interno di macchinari chiusi; 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell’ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici (con riferimento a quanto riportato al punto 5 della dgr 3780/2012 “Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale” rientrano in tali fattispecie anche gli stabilimenti in cui è svolta esclusivamente l’attività di smacchiatura con utilizzo di solvente inferiore a 20 kg/anno per la quale non sono previsti limiti alle emissioni).
  5. e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
  6. f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
  7. g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
  8. h) Serre.
  9. i) Stirerie.
  10. j) Laboratori fotografici.
  11. k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
  12. l) Autolavaggi.
  13. m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.
  14. n) Macchine per eliografia.
  15. o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
  16. p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).
  17. p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti. La linea fanghi è comprensiva di una o più delle seguenti fasi: ispessimento, trattamento meccanico (nastro/filtro-pressatura, centrifugazione), trattamento termico (essiccazione, ad eccezione dei letti di essiccazione naturale), digestione anaerobica, combustione biogas;  se rientranti nella casistica di cui alla lettera kk) gli impianti di trattamento fanghi sono da intendersi come impianti ad emissioni scarsamente rilevanti e pertanto soggetti alle disposizioni del presente provvedimento.
  18. q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie
  19. r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura
  20. s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro
  21. t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg
  22. u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg
  23. v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
  24. v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas
  25. w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg
  26. x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg
  27. z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l’allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali
  28. aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati
  29. bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel
  30. cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW
  31. dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW
  32. ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l’attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate
  33. ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all’allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW
  34. gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW
  35. hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
  36. ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o Gpl ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.
  37. jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.
  38. kk) Dispostivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento.
  39. kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti.  Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
  40. kk-ter: Frantoi di materiali vegetali.
  41. kk-quater) Attività di stampa “3d” e stampa “ink jet”.
  42. kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.

 

TABELLA 2 – ELENCO ATTIVITA’ “IN DEROGA” CHE POSSONO ESSERE AUTORIZZATE IN VIA GENERALE, CON UNA PROCEDURA PIÙ SEMPLICE DI QUELLA ORDINARIA (ART. 272 C.2 (PARTE II DELL’ALLEGATO IV)

1) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
2) Riparazione e verniciatura con emissioni di solventidi carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.
3) Tipografia, litografia, serigrafia, con emissioni di solventi e utilizzo massimo di prodotti per la stampa  (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.
4) Produzione di prodotti in vetroresine con emissioni di solventi e utilizzo massimo complessivo di resina pronta all’uso non superiore a 70 tonnellate/anno.
5) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 300 tonnellate/anno:  a) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri; b) operazioni di trasformazione di materie plastiche.
6) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 2200 tonnellate/anno
7) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con emissioni di solventi e consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
8) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
9) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.
10) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.
11) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.
12) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno per gli altri solventi.
13) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti
14) Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume uguale o inferiore a 30 m³.
15) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.
16) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l’igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.
17) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 22 tonnellate/anno.
18) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
19) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.
20) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
21) Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno
22) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
23) Attività di betonaggio e/o di produzione di conglomerati cementizi con consumo di cemento non superiore a 15000 t/anno.
24) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 110 tonnellate/anno.
25) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno.
26) Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.
27) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 220  tonnellate/anno.  28) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno
29) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno.
30) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
31) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
32) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno e attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
33) Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
34) Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio.
35) Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi.
36) Elettroerosione.
37) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.
38) Gruppi elettrogeni o motori di emergenza.
39) Linee di trattamento fanghi collocate all’interno di impianti di depurazione acque reflue con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq e i trattamenti di tipo biologico e/o per tutti i trattamenti di tipo chimico-fisici.
40) Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse o biodiesel o gasolio come tale o in emulsione, e superiore a 3 MW se alimentati a biogas, gpl o metano.
41) Medi impianti di combustione industriali (soglia individuata nell’Allegato Tecnico).
42) Lavorazione materiali lapidei (soglia individuata nell’Allegato Tecnico).
43) Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti (soglia individuata nell’Allegato Tecnico).
44) Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale (soglia individuata nell’Allegato Tecnico)

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