Il 28 agosto è scaduto il termine previsto dalla norma nazionale che obbliga i gestori degli stabilimenti che usano sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione che possano determinare emissioni in atmosfera, a presentare una relazione all’Autorità Competente, nella quale si analizzano le possibilità di eliminare le sostanze stesse, sostituendole con sostanze meno pericolose.
LE LINEE GUIDA LOMBARDE
La Regione Lombardia, con la DGR n. 4837 del 7 giugno 2021 (BURL n. 23 del 10/6/21), ha emanato le Linea Guida che indicano come applicare gli adempimenti previsti dall’art. 271 comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006, concernenti la limitazione delle emissioni tossiche in atmosfera di sostanze pericolose.
Il d.lgs 102/2020 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, inserendo in particolare il comma 7bis dell’art. 271 che prevede, in sintesi, che i gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni/AUA o delle installazioni/AIA, in cui le sostanze di determinata pericolosità sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviino all’Autorità competente periodicamente (ogni 5 anni o in caso di modifiche) una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
La stessa norma nazionale, che prevede altresì una sanzione amministrativa in caso di mancata trasmissione della relazione, non fornisce ulteriori indicazioni su aspetti che possono incidere in modo determinante sui contenuti della relazione, sugli esiti delle valutazioni e, di conseguenza, sulla necessità di apportare interventi ai cicli produttivi che possono risultare particolarmente complessi e onerosi.
Alla luce di ciò, tenuto anche conto delle tempistiche estremamente stringenti per la prima scadenza prevista dal decreto legislativo (28 agosto 2021) Regione Lombardia, con la dgr 7 giugno 2021 – n. XI/4837 (BURL Serie Ordinaria n. 23 – Giovedì 10 giugno 2021) ha definito una Linea Guida al fine di agevolare ed uniformare l’attività di predisposizione della relazione da parte dei Gestori in attuazione del nuovo comma 7bis dell’art. 271 del d.lgs 152/2006, provvedendo in particolare a fornire chiarimenti/indicazioni sui seguenti aspetti:
– quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine;
– il campo di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 271 c.7bis alla luce di quanto già previsto dalla normativa ambientale;
– fornire alcuni criteri utili a valutare la “fattibilità tecnico-economica” degli interventi conseguenti alla sostituzione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, in particolare sulla base del principio della “significatività” delle emissioni;
– delineare una procedura che consenta di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 271 c.7bis attraverso una serie fasi di indagine consequenziali, al fine di garantire adeguati livelli di uniformità e proporzionalità ai processi valutativi.
Per di agevolare l’applicazione della Linea Guida, in particolare per quanto concerne i criteri da utilizzare per determinare la significatività delle emissioni o la classificazione delle sostanze/miscele, nel sub-allegato 1A alla delibera sono state fornite una serie di indicazioni operative ed esempi applicativi.
Con la delibera vengono anche aggiornate alcune disposizioni di carattere amministrativo, sempre in tema di utilizzo di sostanze pericolose, alla luce delle ulteriori modifiche apportate dal d.lgs 102/2020 concernenti la possibilità di avvalersi dei regimi autorizzativi semplificati previsti dai commi 2 e 3 del d.lgs 152/2006 disciplinate in Lombardia dalla dgr 983/2018, in caso di presenza di sostanze “estremamente preoccupanti”.