Molti lettori ci hanno chiesto che fine ha fatto la “Tremonti ambientale”. Dato che su questo tema si è fatto molto polverone, pubblichiamo un autorevole documento di Confindustria
Con la circolare diramata il 31/5/2004 (pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24ore” del 2/6/2004) dall’Area strategica Fisco e diritto d’impresa, Confindustria è intervenutaafornire alcuni importanti chiarimenti sugli adempimenti connessi alla fruizione dell’agevolazione per gli “investimenti ambientali”, disposta dai commi da 13 a 19 dell’articolo 6 della legge numero 388/00 (la legge finanziaria per il 2001).
LA NORMA ORIGINARIA
L’incentivo prevede la detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti ambientali effettuati nell’esercizio. Esso viene, dunque, fruito direttamente (senza necessità di una preventiva autorizzazione) mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi. La sua operatività è stata limitata agli interventi posti in essere nelle annualità 2001, 2002, e 2003, che vengono però considerati diversamente ai fini del calcolo del beneficio. L’ambito soggettivo di fruizione della detassazione è ristretto alle sole piccole e medie imprese. In particolare il comma 15 dell’articolo 6 indica l’investimento ambientale nel costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente. Vi deve, dunque, essere una corrispondente iscrizione di beni oggetto di investimento tra le immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, comma 1, lett. B), n. II del Codice civile. La spesa non deve essere stata effettuata a seguito di obblighi cogenti di legge.
PREMIATA SOLO LA SPESA INCREMENTALE
Sempre la norma originaria ha previsto che venissero agevolati i soli investimenti ambientali calcolati con approccio incrementale. Al fine di interpretare correttamente questo principio, è intervenuta la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 226/E/02 che, a sua volta, ha ripreso quanto al riguardo indicato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (Guce n. C/37 del 3 febbraio 2001). E’ stato così chiarito che – ai fini del calcolo del reddito “detassato” – occorre tenere conto esclusivamente dei “costi d’investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale”. In tal caso, l’investimento primario viene identificato nel maggior costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto del bene con le caratteristiche di tutela ambientale rispetto al minor costo che l’impresa avrebbe sostenuto se, nell’acquisizione del benestesso, non avessevalutatogli effetti sull’ambiente della propria attività. Il tutto, continua la risoluzione n. 226/02, al netto dei benefici attesi in termini di maggiore produttività e minori costi futuri.
REGOLE DIVERSE PER IL 2003
E’ la norma stessa, al comma 19, a prevedere il cambiamento delle regole di calcolo dell’agevolazione con riferimento all’esercizio 2003. Nelle prime due annualità di applicazione (2001 e 2002) la quota di reddito agevolata è stata pari esattamente all’esatto ammontare degli investimenti effettuati. Per l’esercizio 2003, invece, la quota di reddito detassabile è pari all’eccedenza (calcolata sempre con metodo incrementale) rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
ADEMPIMENTI STRUMENTALI
Le impreseche hanno fruito (o intendono farlo) dell’agevolazione hanno dovuto fornire adeguata rappresentazione in bilancio degli investimenti ambientali realizzati. In aggiunta a questo, la norma prevedeva un censimento di tali spese da effettuarsi a cura del ministero delleAttività produttive, di concerto con quello dell’Ambiente. Modifiche successive hanno imposto direttamente alle imprese beneficiarie l’obbligo di comunicare, entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale, la misura delle spese agevolate. Al riguardo, Confindustria ha chiarito che – data la mancata previsione di sanzioni specifiche – tale ultimo termine è da considerarsi ordinatorio (e non perentorio) e che, in assenza di chiarimenti ministeriali, la comunicazione può essere inviata in carta semplice al ministero delle Attività produttive, Direzione coordinamento incentivi alle imprese, e cautelativamente anche al ministero dell’Ambiente.