Difetti di verniciatura tribunale

Dopo i casi di aziende che utilizzano vernici a solvente facendosele fatturare come vernici all’acqua, un altro “miracolo italiano”: si fatturano quantitativi di vernici inferiori a quelli realmente consegnati, alzando il prezzo per chilogrammo! In questo modo gli importi della vendita sono corretti e non c’è evasione fiscale (forse…), ma diminuendo la quantità di vernice (e quindi di solvente) consumata, si eludono i problemi (e i costi) creati dalle norme sulle emissioni. Si tratta dell’ennesimo fenomeno di malcostume e di concorrenza sleale nei confronti di chi, investendo risorse umane e finanziarie, sta conformandosi correttamente ai criteri del DM 44. Ovviamente, per commettere il reato è necessaria la complicità di qualche compiacente produttore o rivenditore di vernici, che a nostro avviso non è esente da responsabilità penali. Una sentenza della Corte di Cassazione precisa che anche le dichiarazioni incomplete o false si configurano come reato penale

A CURA DELLA REDAZIONE

Su queste pagine avevamo già segnalato i casi di emissione di fatture false, in cui i normali prodotti a solvente venivano descritti come prodotti all’acqua, in modo da poter dimostrare agli Enti competenti l’impiego di prodotti a basso impatto ambientale e quindi la conformità alle prescrizioni previste dall’autorizzazione sul consumo di solventi.
I soliti furbi hanno trovato una via più “raffinata” per aggirare le nuove norme sull’inquinamento atmosferico che, imponendo alle aziende di ridurre la quantità di solventi emessi, implicano un controllo sui quantitativi di prodotti vernicianti acquistati e quindi una verifica delle fatture.
Anche in questo caso, non volendo o non potendo utilizzare prodotti a basso contenuto di solvente, si cerca di dimostrare di essere al di sotto delle soglie di consumo previste dalla legge falsificando le fatture, con la complicità di fornitori conniventi. In questo caso il trucco consiste nel fatturare quantitativi di vernici inferiori a quelli realmente consegnati, alzando il prezzo per chilogrammo. In questo modo gli importi della vendita sono corretti e non c’è evasione fiscale (forse…), ma diminuendo la quantità di vernice (e quindi di solvente) consumata, si eludono i problemi (e i costi) creati dalle norme sulle emissioni.
Si tratta dell’ennesimo fenomeno di malcostume e di concorrenza sleale nei confronti di chi, investendo risorse umane e finanziarie, sta conformandosi correttamente ai criteri del DM 44. Pubblichiamo nel riquadro una sentenza della Corte di Cassazione, da cui si evince che anche le incomplete o false dichiarazioni si configurano come reato e mettiamo in guardia gli operatori del settore dal ricercare facili scappatoie, proposte da qualche venditore di vernici privo di scrupoli, che per battere la concorrenza non esita a scippare il cliente con metodi che travalicano la competizione commerciale.

CASSAZIONE PENALE, III SEZIONE, SENTENZA n° 2669, Depositata il 16.3.95

Presidente: Tridico

IL FATTO

I soci amministratori di un’azienda erano stati condannati per aver presentato richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in modo incompleto (quantitativi imprecisi). La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, in quanto la carenza (per errore o per dolo) di indicazioni relative alla quantità e qualità delle emissioni, equivale a non presentare domanda ed integra il reato penale sancito dall’art. 25 del D.P.R. 203/88.

LA MOTIVAZIONE

A norma dell’art. 12 D.P.R. 203/88, per gli impianti produttivi emittenti nell’atmosfera, deve essere presentata una domanda di autorizzazione “corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell’art. 13, comma 1”.
D’altro canto l’art. 25 dello stesso D.P.R. punisce “chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell’art.12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto”.
E’ la stessa lettera della norma, quindi, che definisce la fattispecie penale come mancata presentazione della domanda nei modi e con i requisiti prescritti dalla legge (ai sensi dell’art. 12”).
E’ evidente quindi che la presentazione di una domanda mancante di uno qualunque degli elementi prescritti (descrizione del ciclo produttivo, indicazione delle tecnologie adottate contro l’inquinamento, quantità e qualità delle emissioni, progetto di adeguamento) impedisce all’autorità competente di fare valutazioni tecniche e di adottare in conseguenza le prescrizioni necessarie per tutelare la qualità dell’aria e ridurne l’inquinamento.
Sussiste quindi l’equiparazione penale della omessa presentazione della domanda con la presentazione di una domanda non corredata dalle indicazioni prescritte.
In una materia analoga, cioè di inquinamento dell’acqua, la Corte ha già avuto modo di precisare che la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico ad autorità diversa da quella competente ovvero non in conformità alle prescrizioni di legge (non accompagnata ad esempio dalla documentazione di cui all’art. 10 e dalla relazione e scheda tecnica di cui all’art. 15 L. 319/76) equivale a mancata presentazione della domanda, in quanto, se la domanda è rivolta ad autorità incompetente e se è incompleta, l’autorità amministrativa preposta non viene informata sulla natura dell’insediamento e sulle dimensioni e caratteristiche dei reflui e non è messa in condizione di valutare se sussistono i presupposti stessi per il rilascio dell’autorizzazione, che deve essere espressa e specifica.

 

Evasione ambientale – 17/05/2006
Una sentenza della Corte di Cassazione precisa che anche le dichiarazioni incomplete o false si configurano come reato penale
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