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La disciplina riguardante la garanzia post-vendita è definita dal Dlgs n.24/2002. Tale normativa è “speciale” in quanto è applicabile a una particolare categoria di contratti (tra consumatori e professionisti), mentre la disciplina ordinaria prevista dal Codice civile in materia si applica alle altre tipologie contrattuali. La garanzia è quello strumento contrattuale che tiene indenne il consumatore, a condizioni determinate, da eventuali difetti propri del bene acquistato.

Applicazione

Le norme si applicano ai contratti tra consumatori e professionisti per i beni mobili consegnati dal 23 marzo 2002. I soggetti ai quali si applica sono: venditore e produttore. Il primo è la persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività, utilizza i contratti di vendita. Il secondo è il fabbricante, l’importatore del bene nella UE o qualsiasi altro che si presenta come produttore ponendo sul bene il suo nome, marchio o segno distintivo.

Oggetto della tutela

È qualsiasi bene mobile, anche da assemblare. Sono esclusi: i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità giudiziarie; l’acqua e il gas, se non confezionati per la vendita in volume o quantità determinata; l’elettricità.

Conformità

Il bene deve essere conforme al contratto di vendita. I difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, si presumono già esistenti alla consegna.

Garanzia convenzionale ulteriore o commerciale

È qualsiasi ulteriore impegno di un venditore o produttore assunto nei confronti del consumatore – senza costi supplementari – di rimborsare il prezzo pagato, di sostituire, riparare o intervenire sul bene, qualora non corrisponda alle condizioni enunciate in garanzia o nella pubblicità.

Riparazione

È l’attività che, in caso di difetto di conformità, è volta al ripristino del bene per renderlo conforme al contratto di vendita.

Beni usati

Le disposizioni di legge prendono in considerazione anche la vendita dei beni usati. In questo caso la valutazione del difetto deve essere fatta tenendo conto dell’usura del bene in rapporto al periodo di utilizzo.

Termini

Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna. Il consumatore decade dai diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta. La denuncia non serve se il venditore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati. L’azioni si prescrive entro 26 mesi. Per i beni usati, le parti possono limitare la responsabilità a carico del venditore, a un periodo in ogni caso non inferiore ad un anno.

Riferimenti normativi

Codice civile, articoli da 1519-bis a nonies Decreto legislativo n.24, 2 febbraio 2002

La lettera

Modello di lettera per denunciare vizi di conformità e ottenere l’applicazione della normativa sulla garanzia post-vendita

Spettabile (estremi esercizio commerciale)
Luogo e data

Il sottoscritto ……….., nel rispetto dei termini ex articolo 1519-quater del Codice Civile, con la presente lettera fa presente che:
in data …….. si recava persso il vostro negozio sito in ………… via ……… e acquistava ………………….;
il giorno successivo l’acquisto, il bene stesso presentava difetti tali da impedirne il corretto utilizzo. Pertanto, ala luce di quanto premesso, invita codesta spettabile ditta a provvedere, ai sensi dell’articolo 1519-quater, al ripristino, senza spese per il sottoscritto, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione dello stesso o, eventualmente, alla riduzione del prezzo con riserva di agire nelle sedi opportune per la risoluzione del contratto.

Distinti saluti

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