I vizi dei terzisti, Cause legali, richieste di risarcimento, contestazioni: nei momenti di crisi crescono i contenziosi tra le aziende,che a volte nascondono solo il tentativo di rimandare i pagamenti, ma spesso sono fondati su difetti reali, per cui è necessario conoscere gli aspetti legali che regolano la materia
LETTERE AL DIRETTORE
Spettabile redazione,
sono un verniciatore conto terzi e un mio cliente, mi ha contestato una verniciatura eseguita 4 anni fa, denunciando distacchi del poliesteri da noi applicato sui suoi pannelli in MDF, senza però presentare prove, foto, campioni o documentazione a supporto delle sue lamentele. Premesso che nelle nostre fatture e bolle è sempre riportata la frase: “Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito”, quale garanzia viene generalmente considerata per i manufatti verniciati?
DAL PARTICOLARE AL GENERALE
Il caso segnalato dal lettore è facilmente risolvibile, in quanto il suo cliente doveva denunciare il difetto entro otto giorni a decorrere dalla consegna o, se i difetti non potevano essere percepiti subito (vizi “occulti”), dalla loro successiva scoperta (comunque entro un anno). Ovviamente il difetto doveva essere dimostrato con prove e documentazione, ma essendo ormai abbondantemente trascorsi i termini di legge, non c’è più alcuna possibilità di aprire un contenzioso legale.
Cogliamo però l’occasione per fare il punto su una materia che sta diventando sempre più attuale, visto che sono frequenti i casi di contestazione che ci vengono segnalati.
Quando si affida un trattamenti di superficie a un terzista (verniciatura, sverniciatura ecc.), può accadere che i manufatti non presentino le caratteristiche e la qualità che il committente si attendeva e su cui le parti si erano espressamente accordate.
Quando ciò accade il committente per prima cosa rifiuta di pagare, sostenendo che i prodotti sono difettosi o comunque non soddisfano i requisiti richiesti.
Dato che a questo punto di solito scattano i contenziosi legali, ricordiamo sinteticamente qual è il quadro normativo, distinguendo il rapporto tra due imprenditori da quello tra impresa e consumatore privato.
IL CONTRATTO TRA DUE AZIENDE
La legge italiana stabilisce che il venditore deve “garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa” (art. 1476, n.3, c.c.). Non ci occupiamo qui della garanzia per evizione (art. 1483 c.c.), che rappresenta una tutela per il compratore che si vede sottrarre il bene, da lui acquistato, da parte di un terzo che possa far valere dei diritti sullo stesso bene.
Sotto il termine “vizi” vengono classificate situazioni tra loro diverse, che possiamo così schematizzare.
Vizi in senso stretto (art. 1490 c.c.)
Si tratta, di solito, di difetti che rendono la cosa “inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. E’ il caso di una verniciatura che fa bolle o si stacca e il rimedio tipico, offerto al committente, è il rifacimento del lavoro (in caso di difetto grave) o una riduzione del prezzo del servizio (nel caso di difetto lieve), che comunque deve essere proporzionale al diminuito valore dei beni.
Mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali per l’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.)
Qui il manufatto finale, pur essendo privo di imperfezioni, presenta caratteristiche diverse rispetto a quelle che le parti avevano concordato. Ad esempio la superficie non è perfettamente liscia, oppure non ha la necessaria brillantezza, oppure il colore non è uniforme. Di solito si tratta di situazioni in cui è stato fissato un preciso capitolato che definisce requisiti e prestazioni di finitura, il cui livello viene determinato e misurato sulla base di specifiche tecniche concordate in fase di contratto.
In questo caso, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, ottenendo il risarcimento di eventuali danni
Aliud pro alio (letteralmente “qualcosa per qualcos’altro”)
Nel diritto privato indica la totale difformità del bene consegnato rispetto non solo alle aspettative del compratore, ma agli stessi accordi fondanti il rapporto stesso. Il compratore che dovesse riscontrare tale difformità è tutelato dalla disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive (ex art. 1453 e seg. c.c.).
Il principio è il medesimo del caso precedente, ma “spinto all’ estremo”, perché il terzista consegna una manufatto radicalmente diversa da quello richiesta.
Cattivo funzionamento del bene (art. 1512 c.c.)
Quando si effettua un trattamento per conto terzi, deve essere garantita l’efficacia e l’idoneità per un certo tempo, come avviene quando si garantisce la resistenza alla corrosione, oppure all’aggressione degli agenti atmosferici, al graffio o alle macchie e così via.
LA DENUNCIA DEI VIZI E L’AZIONE IN GARANZIA
In tutte le ipotesi elencate, tranne quella del c.d. “aliud pro alio” (che non è prevista dalla legge, ma è il risultato dell’applicazione giurisprudenziale delle norme sulla vendita), la legge prevede precisi termini entro i quali l’acquirente deve agire.
In primo luogo deve essere denunciato il difetto o il vizio al terzista, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, senza la quale decade il diritto di far valere la garanzia.
In secondo luogo deve essere promossa una causa, senza la quale si prescriverebbe l’azione legale di garanzia, qualora, successivamente, il terzista rifiutasse di riconoscere il vizio o la propria responsabilità.
L’ art. 1495 c.c. fissa i termini in cui è necessario agire.
Per i primi due casi (i vizi “in senso stretto” e la “mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali”), il compratore deve denunciare i vizi al terzista entro otto giorni a decorrere dalla consegna dei manufatti o, se i vizi non potevano essere percepiti subito (i cosiddetti vizi “occulti”), dalla loro successiva scoperta (art. 1495, comma 1°, c.c.). E’ il caso più frequente nei trattamenti di superficie, in quanto dal momento in cui il lavoro viene eseguito al momento in cui il manufatto viene messo in opera e/o utilizzato (finestre, mobili, utensili ecc.), può passare parecchio tempo.
Dopo la denuncia, al compratore è riconosciuto un termine di un anno, a decorrere dalla consegna della merce, per promuovere in giudizio l’eventuale azione contro il terzista (art. 1495, comma 3° c.c.).
Nel caso della garanzia per il “cattivo funzionamento del bene”, i termini sono di trenta giorni dalla scoperta del guasto, per la denuncia, e di sei mesi per adire le vie legali (art. 1512, comma 1°, c.c.).
In tutti i casi, le due scadenze si integrano a vicenda: non è possibile fare causa, neppure entro il periodo di prescrizione annuale o semestrale, se è mancata la tempestiva denuncia (perché, come detto, il compratore è decaduto dal diritto di garanzia) La denuncia rimane priva di effetto se, poi, di fronte alla mancanza di rimedi offerti spontaneamente dal terzista, il compratore trascura di promuovere la causa entro il citato periodo di prescrizione.
In pratica, per la legge italiana, l’acquirente, se non si attiene rigorosamente ai termini precisi dettati dalla legge, perde il diritto di ottenere la restituzione (parziale o meno) del prezzo, la sostituzione delle cose vendute con altre (prive di difetti o che presentino le qualità richieste) e il risarcimento dei danni subìti.
Il rigore di queste norme si attenua soltanto quando il compratore deve difendersi dall’iniziativa assunta, in sede giudiziaria, dal terzista (il che di solito avviene per ottenere il pagamento della fornitura).
In questo caso, il compratore, anche dopo la scadenza del periodo di prescrizione, può sollevare un’eccezione fondata sui vizi o sui difetti dei beni venduti, al fine di contrastare la richiesta del venditore, volta ad ottenere il relativo prezzo, malgrado l’insoddisfacente qualità dei beni stessi (art. 1495, comma 3°, c.c.).
Anche questa “apertura” concessa al compratore, comunque, non sfugge all’onere di denunciare tempestivamente i vizi della merce; egli, infatti, non potrà comunque far valere i vizi, neppure in via di eccezione, se è mancata la relativa contestazione nel termine di legge di otto giorni. La legge intende evitare, in questo modo, che il compratore lamenti vizi inesistenti in maniera pretestuosa, al solo fine di sottrarsi al pagamento della fornitura.
IL CONTRATTO TRA UN’AZIENDA E UN CONSUMATORE PRIVATO
I casi in cui un’azienda vende un prodotto e un servizio a un consumatore privato, ci interessano in questa sede solo per le realtà artigiane, che spesso hanno rapporti di vendita diretta a consumatori privati. È il caso, per fare qualche esempio, della produzione e vendita di mobili, serramenti e infissi da parte delle falegnamerie o comunque dei beni e servizi venduti dalle aziende ai privati (sverniciature, ristrutturazioni, manutenzioni ecc.).
In questi casi bisogna far riferimento al Codice del consumo, che prevede la garanzia legale sull’acquisto dei “beni di consumo”, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (emanato in attuazione della Direttiva 1999/44/CE), come artt. 1519 da bis a nonies del codice civile.
Il bene di consumo, secondo l’art. 128 del Codice, viene definito come qualsiasi bene mobile anche da assemblare (sono esclusi dalla normativa soltanto le cose mobili oggetto di vendite giudiziarie, l’acqua, l’elettricità e il gas).
Sono assoggettati alla disciplina in commento anche i beni usati, limitatamente, però, ai difetti non derivanti dalla normale usura.
Il venditore, secondo quanto previsto dall’art. 129, deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e quindi privi di difetti di conformità.
Circa il concetto di “conformità al contratto”, è utile precisare che sono conformi al contratto, tra l’altro, quei prodotti che riflettono la descrizione fatta dal venditore e che possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello. Le norme in esame si applicano non solo ai contratti di vendita di beni di consumo, ma anche ai contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (ad esempio quando si incarica un falegname di realizzare mobili o serramenti).
La garanzia
Il Codice (art. 132) prevede un termine di garanzia di due anni dalla consegna, mentre i consumatori hanno 60 giorni di tempo, dal momento in cui vengono a conoscenza del vizio, per denunciare al venditore o all’artigiano il difetto del prodotto acquistato.
L’azione diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore, quindi, si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.
Se i difetti si manifestano entro 6 mesi dall’acquisto, sussiste una presunzione di legge per la quale si ritiene che essi esistano già dalla data di consegna del bene.
La denuncia del difetto di conformità, va fatta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto oppure l’ha occultato.
I diritti del consumatore
Il consumatore (art. 130 del Codice) può innanzitutto chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro (ad esempio, in presenza di un difetto lieve, che può essere facilmente riparato da parte del venditore, è eccessivamente oneroso richiedere sin da subito la sostituzione del prodotto, mentre se il difetto è così grave da causare il mancato funzionamento del prodotto, oppure ragionevolmente si ritiene che la riparazione possa arrecare notevoli inconvenienti al consumatore o richiedere molto tempo, allora la richiesta di sostituzione sarà senz’altro giustificata e dovuta).
Da sottolineare il fatto che la legge prevede espressamente che il consumatore ha diritto al ripristino della conformità senza alcun tipo di spesa, compresi i costi di spedizione, manodopera e per i materiali.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. Al riguardo, il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito che bisogna far riferimento al tipo di prodotto, alle circostanze ed al periodo in cui vengono richiesti i rimedi (ad esempio se la riparazione si chiede nel mese di Agosto, si deve considerare che vi potrà essere un periodo di attesa più lungo a causa della minore attività esercitata in quel periodo).
Si può, poi, chiedere una riduzione del prezzo, oppure la risoluzione del contratto, quando:
- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro il termine congruo di cui sopra;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
- È di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dall’acquisto lo scontrino o la ricevuta fiscale per dimostrare dove e quandosi è acquistato il prodotto. ◆
I “vizi” dei terzisti – 23/06/2009
Cause legali, richieste di risarcimento, contestazioni: è necessario conoscere gli aspetti legali che regolano la materia
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