Metafore salvadanaio risparmio
UN’OCCASIONE DA COGLIERE IN FRETTA

Con l’art. 5 del Decreto Legge 1.7.2009 n. 78 convertito nella Legge 3.8.2009 n. 102, c.d. “manovra d’estate”, è stato ripristinato un incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, offrendo in tal modo alle aziende un’opportunità per affrontare la difficile situazione congiunturale.
Si tratta della cosiddetta “Tremonti-ter”, già in passato utilizzata per sostenere e rilanciare l’economia. Quest’ultima riproposizione si contraddistingue dalle due precedenti sia per la sua semplicità di calcolo, sia per averne limitato l’applicazione esclusivamente ai titolari di reddito di impresa e con esclusivo riferimento a determinate tipologie di beni (molti dei quali ricadono nell’ambito di interesse delle aziende che operano nel settore della finitura).

QUALI IMPRESE POSSONO GODERE DELLE AGEVOLAZIONI ?

L’agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, s.n.c., s.a.s, s.r.l., s.p.a.)a prescindere dal regime contabile o di determinazione del reddito adottato. Possono fruire dell’agevolazione anche le imprese di nuova costituzione (costituite dopo il 1 luglio 2009)

QUALI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE SONO AGEVOLABILI ?

Sono agevolabili tutti i macchinari e le attrezzature descritte nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, che comprende macchinari ed apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui processi di lavorazione.
Per espressa previsione normativa sono agevolabili soltanto i beni nuovi, ossia quelli che non sono già stati utilizzati presso altri soggetti.

QUALI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NON SONO AGEVOLABILI ?

Non sono oggetto dell’agevolazione tutti i beni non richiamati dalla suddetta divisione 28. In particolare non sono agevolabili gli immobili, gli autoveicoli e i computer (questi ultimi sono detassabili se fanno parte dell’investimento complessivo e se sono indispensabili per il funzionamentodello stesso).

QUALI SONO LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ?

Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:
– acquisto diretto;
– acquisto con patto di riservato dominio;
– appalto;
– leasing o altre forme di finanziamento;
– costruzioni in economia.

IN QUALE PERIODO DEVONO ESSERE EFFETTUATI GLI INVESTIMENTI ?

L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall’1.7.2009 al 30.6.2010 (salvo proroghe ad oggi non ancora previste). Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare attenzione con quale modalità avviene l’acquisto o il trasferimento del bene.

Beni acquistati con compravendita

Occorre prestare attenzione alla data di consegna o spedizione. Se la consegna avviene in più giorni, alla data dell’ultima consegna.

Beni acquistati con compravendita, ma con differimento del trasferimento della proprietà, in virtù dell’esistenza del patto di riservato dominio

Nonostante il trasferimento della proprietà avvenga dopo il pagamento dell’ultima rata, è rilevante comunque la data di consegna o di spedizione.

Beni acquistati con compravendita ma con differimento del trasferimento della proprietà in virtù dell’esistenza della clausola di prova (collaudo) a favore dell’acquirente

Occorre considerare il momento in  cui si ha la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dell’acquirente. Se ad esempio il montaggio del macchinario nella sede dell’acquirente avviene il 20 giugno 2009 e il collaudo del macchinario funzionante, con relativo verbale, avviene il 15 luglio 2009, la data rilevante ai fini dell’applicazione della  Tremonti è il 15 luglio 2009. Si suggerisce di prestare particolare attenzione ai beni, acquistati con la clausola di prova, la cui consegna è prevista verso la fine del periodo agevolato (maggio-giugno 2010): in caso di eventuale protrarsi dei tempi di consegna e/o installazione che dovessero impedire di effettuare il collaudo entro il 30 giugno 2010, non sarebbe infatti possibile includere il bene tra quelli agevolabili.

Beni in leasing

E’ rilevante la data di consegna o di spedizione del bene al locatario, con dichiarazione di presa in consegna da parte del locatario.

Beni in leasing con previsione della clausola di prova (collaudo) a favore del locatario

Ai fini dell’agevolazione, è rilevante la dichiarazione di esito favorevole del collaudo da parte del locatario.

Contratti di appalto con metodo basato sull’ultima prestazione effettuata

Ai fini dell’agevolazione, l’investimento si intende realizzato nel momento in cui il bene viene ultimato, a prescindere dall’effettuazione dei pagamenti.

Contratti di appalto con metodo basato sull’accettazione degli stati avanzamento lavori (anche in presenza di un contratto di leasing)

Ai fini dell’agevolazione, è rilevante l’importo dell’investimento commisurato all’ammontare delle somme corrisposte in base allo stato avanzamento lavori (con accettazione senza riserve). Investimenti realizzati in economia
Ai fini dell’agevolazione, l’investimento si intende realizzato con riferimento ai beni e servizi acquistati nel periodo agevolato, come risultanti da apposite schede interne (materiali acquistati, mano d’opera impiegata, costi diretti imputabili, lavorazioni esterne).

COME OPERA IL MECCANISMO DI CALCOLO DELLA DETASSAZIONE?

L’agevolazione consiste nell’esclusione dell’imposizione sul reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione (vedi tabella I). Nel secondo esempio mostrato in tabella, occorre precisare che la perdita fiscale può essere utilizzata negli esercizi successivi, secondo le modalità di seguito illustrate.
La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), ma non ai fini IRAP.
Il meccanismo di calcolo è semplificato rispetto alla precedente versione dell’agevolazione, laddove era detassato il 50% della differenza tra investimenti realizzati nel periodo e la media del quinquennio precedente.
Inoltre, a differenza delle precedenti versioni dell’agevolazione, sono irrilevanti i disinvestimenti effettuati nel periodo d’imposta agevolato.

DA QUANDO DECORRE LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE?

L’agevolazione fiscale, ossia l’esclusione dalla tassazione, opera in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
Il provvedimento consente alle aziende che acquistano macchinari di avvalersi, oltre delle normali forme di sgravio mediante il processo di “ammortamento contabile”, anche di una ulteriore deduzione dal reddito pari al 50% del valore dei beni acquistati