Un decreto ministeriale ha messo in allarme gli operatori del settore, che temono un ulteriore appesantimento del carico burocratico legato alle procedure sulla sicurezza
A CURA DELLA REDAZIONE
UN’ALTRA ROGNA?
Alcuni abbonati ci hanno chiesto spiegazioni sulla nuova normativa che definisce la figura del consulente alla sicurezza per il carico e scarico di merci pericolose. Si tratta di una serie di prescrizioni emanate con il Decreto ministeriale 6 giugno 2000 n. 82T, e con il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. In pratica queste norme, rese necessarie per adeguare la legislazione italiana a quella europea, obbligano tutte le aziende che effettuano operazioni di carico e scarico di merci pericolose ad avere un responsabile addestrato a tale compito, con le conseguenti pratiche burocratiche necessarie che, come sempre, sono complesse e gravose. Poiché le vernici, i detergenti, i solventi e i diluenti sono sempre considerate merci pericolose, gli operatori del nostro settore più attenti alle novità legislative si sono preoccupati, ritenendo che questa nuova tegola riguardasse sia i produttori, che inviano le merci, sia gli utilizzatori, che le scaricano nelle proprie aziende.
LA PAROLA AL MINISTERO
Dato che, come spesso accade, la legge presentava numerosi punti oscuri, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha emanato una circolare (7 luglio 2000, n. U. DI G. MOT. N. A 21), sulle “Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti. (Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2000, n. 1827). Il documento chiarisce anche quali sono i soggetti coinvolti nella nuova normativa, per cui abbiamo estratto alcune spiegazioni che riguardano il nostro settore.
OPERAZIONI DI CARICO
(che riguardano i produttori e distributori di vernici, detergenti, solventi e diluenti)
Per maggiore chiarezza, facciamo alcuni esempi:
- se una fabbrica di vernici, per il confezionamento degli imballaggi e/o per il loro caricamento sui veicoli o sui carri ferroviari si serve, anzichè di proprio personale, di imprese esterne, queste ultime dovranno nominare il consulente, mentre la fabbrica produttrice (che figura come “speditore”) non è soggetta a tale obbligo
- se in un deposito di prodotti il riempimento dell’autocisterna viene materialmente effettuato in tutte le sue fasi dal conducente del veicolo, ed il personale del deposito, pur assicurando un servizio di emergenza in caso di necessità, non interviene nelle operazioni di riempimento, l’impresa di trasporto è tenuta alla nomina del consulente (che del resto deve già avere, in quanto trasporta), mentre l’impresa che gestisce il deposito non ha tale obbligo. Le imprese che risultano esclusivamente “speditrici” delle merci pericolose e che, in base al suindicato criterio non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 40/2000, pur non essendo tenute alla nomina del consulente, sono però obbligate a rispettare tutte le incombenze che l’ADR ed il RID prevedono espressamente a carico dello speditore.
OPERAZIONI DI SCARICO
(che riguardano gli utilizzatori di vernici, detergenti, solventi e diluenti)
Per quanto riguarda le operazioni di “scarico”, non rientrano nel campo di applicazione le imprese “che scaricano le merci alla loro destinazione finale”; tale interpretazione è esplicitamente enunciata in una dichiarazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E., contenuta nel documento della riunione del Consiglio in cui è stato approvato il testo della direttiva nel quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE “…coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale”. La motivazione di tale interpretazione è che quando la merce è arrivata al destinatario finale, il trasporto è ormai concluso, quindi lo scarico di tali merci non influenza più la sicurezza del trasporto.
CONCLUSIONI
Gli utilizzatori di vernici, detergenti, solventi e diluenti stavolta possono tirare un sospiro di sollievo: gli adempimenti riguardanti la figura del consulente alla sicurezza nelle operazioni di scarico non li riguardano in nessun modo.