Camini arpav 22

Controllo tecnico-analitico delle emissioni prodotte e raffronto con il quadro normativo di settore

A cura di: Provincia di Treviso – Arpav

PREMESSA

Il territorio ricadente nella Provincia di Treviso è fortemente interessato da una diffusa realtà produttiva di tipo industriale, caratterizzata per lo più da imprese di piccola e media dimensione. In tale ambito, in particolare nelle zone del Quartier del Piave e dell’Opitergino-Mottense, un settore fortemente sviluppato è quello dell’industria del mobile e di tutte le diverse fasi di lavorazione dei materiali legnosi ad essa collegate. Per esigenze di mercato tale settore industriale utilizza solo in piccola parte il legno vergine quale materia prima, mentre la gran parte della produzione prende avvio dalla lavorazione di pannelli preformati di vario tipo (truciolare, multistrato, mdf, ecc.) e sovente ne recupera il contenuto energetico riutilizzando gli scarti prodotti in impianti termici dedicati di taglia tipicamente compresa tra 1 e 4 MW. Tale attività di recupero, dal punto di vista amministrativo, viene normalmente condotta in regime di procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., previa presentazione della prevista comunicazione, mentre le relative emissioni in atmosfera derivanti dal processo sono soggette ai limiti di cui al D.M. 05/02/1998. Vista la molteplicità degli impianti presenti nel territorio provinciale, la combustione dei residui di legno costituisce quindi un aspetto critico, in quanto potenziale fonte di inquinamento atmosferico, non solo per l’emissione dei tipici sottoprodotti della reazione ossidativa del combustibile (ossidi di azoto, carbonio e zolfo), ma anche di sostanze di particolare rilevanza ambientale (polveri sottili, metalli, microinquinanti organici).


GRAFICO A: – Produzione annua nel Veneto di rifiuti di legno


GRAFICO B: – Stima della produzione di rifiuti di legno nel 2006 dai dati di gestione

Tale criticità, insita nel processo, laddove non vengano dedicate le dovute risorse, può inoltre risultare accentuata da scorrette modalità gestionali di conduzione e controllo della combustione, che non costituisce evidentemente il “;core business”; delle aziende del settore. Un recente lavoro di analisi e valutazione dei dati tratti dalle comunicazioni annuali MUD fornisce una quantificazione piuttosto aggiornata in tema di produzione e recupero e scarti di legno in Veneto [rif. Polo E., Tesi di laurea, 2011], dal 2000 al 2008, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati. In particolare, ai fini del presente studio, si riporta che la produzione di scarti di legno nel periodo considerato si è sempre mantenuta oltre le 250.000 tonn/anno (per il 2006, a causa di un cambio normativo, il dato è stato stimato, vedi grafici A e B). Questo studio evidenzia altresì che in Veneto le problematiche legate al settore del legno sono concentrate essenzialmente nella Provincia di Treviso, sia in riferimento alla quantità di scarti prodotta, con un contributo percentuale che si mantiene nell’ordine dell’80% del totale (82% nel 2008), che in riferimento al numero e dimensione delle unità produttive (vedi grafici C, D e E).


GRAFICO C – Numero di ditte operanti nel settore del legno-arredo, suddivise per provincia


GRAFICO D – Ripartizione per provincia dei primi 20 stabilimenti, sulla base della produzione di scarti nel 2008


GRAFICO E – Ripartizione per provincia della produzione di scarti legnosi nel 2008

Dei rifiuti prodotti la quasi totalità (>99%) è codificata con il codice CER 030105 (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose); il fatto che lo stesso codice comprenda sia il legno vergine che quello trattato rende difficile una stima delle due tipologie di rifiuti. Un precedente studio [rif. Merlo F., Tesi di laurea, 2006], focalizzato  sugli anni 2003-2004, aveva tuttavia stimato, dall’elaborazione dei dati MUD e da verifiche dirette su un campione di aziende del settore, la percentuale di scarti di legno vergine in circa il 17% del totale. I rifiuti legnosi vengono avviati quasi integralmente a successive operazioni di recupero, tra le quali l’utilizzo quale combustibile per produrre energia (R1) costituisce quantitativamente poco meno della metà del totale. Ad oggi le attività autorizzate, in regime di procedura semplificata e autorizzazione integrata ambientale, all’esercizio delle operazioni di recupero energetico di rifiuti legnosi, assommano nella Provincia di Treviso a 60, per un quantitativo massimo, costituito quasi esclusivamente da legno trattato, pari a 148.565 t/anno. I grafici F e G, ricavati dalla prima tesi sopracitata, fotografano quanto descritto, quantificando in circa 115.000 tons l’ammontare di scarti legnosi avviati in combustione nel 2008.
In tale contesto, sulla base di quanto emerso dalle indagini condotte su un numero significativo di impianti termici scelti a campione, il presente lavoro di approfondimento tecnico-analitico si pone come obiettivi:
ottenere un effettivo riscontro dei livelli di concentrazione degli inquinanti emessi da unità termiche funzionanti con legno trattato;
confrontare tali valori con le emissioni di impianti analoghi alimentati a biomasse vegetali e pertanto non soggetti alla normativa sui rifiuti;
verificare la congruenza tra i limiti imposti dal contesto
acquisire elementi di valutazione in merito alle modalità gestionali di conduzione e controllo del processo.

CONTESTO NORMATIVO E LIMITI DI RIFERIMENTO: COMBUSTIONE DI BIOMASSE

L’allegato X alla parte V del D. Lgs n. 152/2006 “Disciplina dei combustibili”, individua nella parte I sez.1 i combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti di cui al titolo I.
Tra questi, alla lettera n) troviamo le biomasse combustibili, individuate nella parte II sez. 4.
Nella sezione relativa alle caratteristiche delle biomasse combustibili si fa riferimento, tra l’altro, a:
“materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate”;
“materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli”;
“materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti”.


GRAFICO F – Ripartizione percentuale tra attività di recupero e smaltimento degli scarti di legno prodotti in Veneto nel 2008


GRAFICO G – Quantificazione delle diverse attività di recupero dei rifiuti di legno in Veneto nel 2008

Al punto 1 bis si precisa : “Salvo il caso in cui i materiali indicati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte IV del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della parte V è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte IV”.
Quindi per poter utilizzare tali biomasse ai sensi della parte V, e non ricadere nell’applicazione della normativa rifiuti, è necessario dimostrare la natura di sottoprodotto del materiale utilizzato.
Il DLgs 3 dicembre 2010 n. 205, in recepimento della direttiva 2008/98/CE, fornisce all’art. 184 bis una nuova definizione di sottoprodotto:
“1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
“2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.” L’ art. 185, come modificato dal DLgs. n. 205/2010, esclude ex lege determinati materiali vegetali dal campo di applicazione della normativa rifiuti :
“1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto:
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettano in pericolo la salute umana”. Una nota del Ministero dell’Ambiente, prot. 11338 del 01.03.2011, chiarisce che i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, non sono esclusi dalla normativa rifiuti, e che l’articolo 185 fa riferimento solo a materiali che provengono da attività agricola e forestale e solo per gli usi che sono descritti.

Limiti alle emissioni in atmosfera I limiti alle emissioni per le attività che effettuano la combustione di tali materiali vengono individuati nell’allegato I alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, in particolare al punto 1. della parte III (impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore ai 50 MW).

I limiti alle emissioni per le attività che effettuano la combustione di tali materiali vengono individuati nell’allegato I alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, in particolare al punto 1. della parte III (impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore ai 50 MW). Sono esclusi gli impianti in cui i
prodotti della combustione sono utilizzati prevalentemente per il riscaldamento diretto, l’essiccazione, o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo e forni di trattamento termico. I valori vengono distinti tra impianti nuovi e anteriori al 2006, autorizzati a partire dal 12 marzo 2002 e impianti anteriori al 1988. Per la combustione delle biomasse, nell’allegato X, al punto 2 della sez. 4, vengono descritte inoltre le modalità con cui deve essere posta in essere la combustione.

  POTENZA TERMICA NOMINALE
a) alimentazione automatica del combustibile 1 MW
b) controllo della combustione, anche nelle fasi di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/ combustibile 3 MW
c) installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido 6 MW
d) misurazione e registrazione in continuo, nell’effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo

(la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l’effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell’analisi)

6 MW
e) misurazione e registrazione in continuo, nell’effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale 20 MW
f) misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo

Tali condizioni riguardano, a seconda della potenza termica nominale dell’impianto di combustione, l’alimentazione automatica del combustibile, il controllo della combustione, l’installazione di bruciatore pilota, ecc.. Nella tabella precedente sono riepilogate le condizioni di utilizzo, con riferimento alla potenza termica nominale a partire dalla quale tale condizione è richiesta.

CONTESTO NORMATIVO E LIMITI DI RIFERIMENTO: RECUPERO ENERGETICO DI LEGNO VERGINE

Se la qualificazione data al materiale costituito da legno vergine è invece quella del rifiuto, occorrerà fare riferimento alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Qualora si intenda accedere alle procedure semplificate, troveranno applicazione le norme tecniche del D.M. 05/02/1998 e in particolare, trattandosi di trattamento termico, le norme relative al recupero energetico di rifiuti di legno vergine descritti nella tipologia 4 dell’Allegato 2 suballegato 1. Il nuovo art. 214 riproduce il precedente con alcune correzioni.

 

Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate
“1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 177, comma 4….
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani, oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

normativo attualmente vigente e le performance tecnologicamente raggiungibili dagli impianti di combustione e abbattimento in uso presso le aziende;
Sono esclusi gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati prevalentemente per il riscaldamento diretto, l’essiccazione, o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo e forni di trattamento termico. I valori vengono distinti tra impianti nuovi e anteriori al 2006, autorizzati a partire dal 12 marzo 2002 e impianti anteriori al 1988. Per la combustione delle biomasse, nell’allegato X, al punto 2 della sez. 4, vengono descritte inoltre le modalità con cui deve essere posta in essere la combustione.
D.M. 05/02/1998 : Allegato 2 suballegato 1 “Norme tecniche per l’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o altro mezzo per produrre energia”
Tipologia 4 : rifiuti della lavorazione del legno vergine e affini non trattati (030101, 030105, 150103, 170201, 200138)
4.1. Provenienza: industria della carta, del sughero e del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l’edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).
4.2. Caratteristiche del rifiuto: scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.
4.3. Attività e metodi di recupero: il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni.
Impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali. Detti impianti dovranno essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
controllo in continuo del monossido di carbonio, dell’ossigeno e della temperatura nell’effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW).
Negli impianti oltre i 6 MWt, controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell’11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) = 200 mg/Nm3;
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo = 400 mg/Nm3.
Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm3 e il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm3, come media giornaliera.Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall’impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all’impianto devono essere come indicato al suballegato 3 del presente allegato.

Limiti alle emissioni in atmosfera
I valori limite di emissione sono indicati per la specifica tipologia (NOx) nell’Allegato 2 Suballegato 1 e nell’Allegato 2 Suballegato 2 dalla norma tecnica di cui al D.M. 05/02/1998. Il suballegato 3 fa riferimento alla determinazione di valori limite di emissione nel caso di combustione mista di rifiuti e combustibili autorizzati.

CONTESTO NORMATIVO E LIMITI DI RIFERIMENTO: RECUPERO ENERGETICO DI LEGNO TRATTATO

Per il materiale costituito da legno che ha subito processi di trattamento, vale senz’altro l’esclusione dal regime dei combustibili definiti dall’Allegato X alla Parte V. In questi casi ci si trova pertanto in presenza di rifiuti il cui recupero energetico deve essere autorizzato. In questo senso si rimanda a quanto già detto con riferimento alle procedure entro le quali può ricadere il trattamento di questo rifiuto non pericoloso.
DM 05/02/1998 : Allegato 2 suballegato 1 “Norme tecniche per l’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o altro mezzo per produrre energia” Tipologia 6 : rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati ( 030105, 200138 ).
6.1 Provenienza: industria del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l’edilizia, ecc.).
6.2 Caratteristiche del rifiuto: scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale contenenti un massimo di resine fenoliche dell’1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melamina-formaldeide o ureamelaminaformaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello);
un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell’8% (come massa secca/massa secca di pannello);
un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa
un contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/ massa secca di resina).
6.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni.
Impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW. Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
controllo in continuo del monossido di carbonio, dell’ossigeno e della temperatura nell’effluente gassoso.
negli impianti oltre i 6 MWt, controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a).
Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell’11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) = 200 mg/Nm3
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo = 400 mg/Nm3
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore = 0,1 ng/ Nm3
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore = 0,01 mg/ Nm3
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall’impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all’impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. Qualora il materiale costituito da legno trattato possa contenere composti organo alogenati o metalli pesanti, troverà applicazione la normativa in materia di coincenerimento e di incenerimento, il D.Lgs. n. 133/2005. L’assenza di tali elementi deve essere supportata da una procedura di verifica del processo lavorativo che genera il rifiuto. Se inoltre si giunge a determinare la presenza di componenti in misura tale che il rifiuto sia da considerarsi pericoloso, non sarà più possibile ricorrere alla procedura semplificata e, come si è detto, dovrà trovare applicazione il D. Lgs. n. 133/2005.

Limiti alle emissioni in atmosfera
La norma tecnica che trova applicazione è quella riferita alla tipologia 6 dell’Allegato 2 suballegato1 del decreto ministeriale D.M. 05/02/1998 e quanto riportato nell’Allegato 2 Suballegato 2.

CONTESTO NORMATIVO E LIMITI DI RIFERIMENTO: INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DI RIFIUTI

Il D. Lgs. n. 133/2005 “Attuazione della direttiva in materia di incenerimento”, con riferimento agli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, ne disciplina i valori limite alle emissioni, i metodi di campionamento, di analisi e valutazione degli inquinanti, i criteri e le norme tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali, e le condizioni di esercizio.
All’art. 3 comma 1 lett. a) punto 4) il decreto esclude dal proprio campo di applicazione i rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati, o metalli pesanti, o quelli classificati come pericolosi ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento.
La circolare esplicativa della Provincia di Treviso del 05/07/2006 prot. n. 45014 e della nota n. 1560 del 02/03/2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha previsto che per poter beneficiare della succitata esclusione è necessario dimostrare che la materia prima a base legno non venga sottoposta, all’interno del processo produttivo che ha luogo presso l’azienda, a trattamenti protettivi o di rivestimento (quali ad esempio: bordatura, impiallacciatura, verniciatura), tali da conferire al rifiuto da essa generato le caratteristiche che lo farebbero rientrare nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 133/2005 (rifiuto di legno trattato che contiene composti organici alogenati o metalli pesanti, o che sia classificato come pericoloso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 133/2005).

Limiti alle emissioni in atmosfera
Il D. Lgs. n. 133/2005 si applica sia agli impianti di incenerimento (definiti come qualsiasi unità e attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento), che agli impianti di coincenerimento (definiti come gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile). Ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 133/2005, i limiti alle emissioni in atmosfera che tali impianti devono rispettare sono riportati all’Allegato 1 per gli impianti di incenerimento e all’Allegato 2 per gli impianti di coincenerimento. Al comma 3 dello stesso art. 9, si precisa che “qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell’impianto, i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell’Allegato 1”. Mentre l’Allegato 1 riporta valori limite specifici, espressi come media giornaliera, semioraria, oraria o riferita ad un periodo di campionamento di 8 ore, l’Allegato 2 fa riferimento ad una formula di miscelazione che tiene conto del contributo derivante dalla combustione del rifiuto e di quello derivante dalla combustione di altro materiale. Nella tabella n.1 sono riportati i valori limite alle emissioni, così come individuati dalle diverse norme di riferimento, nel caso di combustione di biomasse, nel caso di recupero di rifiuti di legno non trattato o di legno trattato e nell’ipotesi di incenerimento di rifiuti.

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