Metanolo
Impiego del toluene e dello xilene (toluolo e xilolo) nelle attività lavorative: modifiche alla Legge n.245/1963

I 18 mesi di tempo previsti all’art.35, comma 6 della Legge 22 Febbraio 1994, n.146(c.d. Legge Comunitaria) per l’entrata in vigore delle disposizioni del medesimo articolo 35 sono da considerarsi trascorsi alla data del 19 Settembre 1995. L’art.35 ha disposto il superamento delle norme della legge n.245 del 1963 per quanto attiene, tra l’altro, i divieti e le limitazioni di impiego di toluene e xilene. Il comma 2 dell’art.35 rimandava ad un decreto del Ministero della sanità il compito di stabilire, in conformità alla normativa comunitaria (che non prevede restrizioni all’uso del toluene e dello xilene), i divieti o le limitazioni di impiego del benzene, del toluene e dello xilene. In ragione pertanto delle norme sopra richiamate, alla data del 19 Settembre 1995 cessano di aver vigore le disposizioni della legge n.245 del 1963 per quanto attiene i limiti di impiego del toluene e dello xilene, per cui il limite di concentrazione ammesso passa dal 45% al 70%. Decade quindi anche il divieto di uso di diluenti di lavaggio contenenti solventi aromatici con concentrazione superiore al 5%