Ci sono voluti non più di due anni per una sentenza in sede civile che ha condannato il produttore di un impianto di depurazione inefficiente a restituire il prezzo ricevuto, con danni e spese legali. Ciò conferma la necessità di maggior prudenza nell’enfatizzare le prestazioni degli impianti, sia da parte delle riviste tecniche, sia da parte delle università, nei loro articoli e studi
A CURA DELLA REDAZIONE
TEMPI RAPIDI PER LA GIUSTIZIA
Questa è la storia, pubblica in quanto pubblica è la sentenza che la racconta, di una azienda che compra un “innovativo” impianto di depurazione di solventi provenienti da operazioni di verniciatura, dopo aver testato direttamente l’efficienza del prototipo sperimentale, e scopre a proprie spese che l’applicazione industriale di quel processo di abbattimento non corrisponde alle aspettative promesse. Ma cominciamo dall’inizio, facendo solo una piccola premessa: il testo “virgolettato in corsivo” che leggerete in questo articolo è la trascrizione fedele di quanto scritto nella sentenza del 24 maggio 2006 della Sezione II Civile del Tribunale di Varese. Gli attori di questa storia sono un’azienda specializzata nella verniciatura conto terzi (acquirente dell’impianto) e la IRP di Sinelli Claudio & C. Snc (produttore dell’impianto).
LE PRESTAZIONI DEL PROTOTIPO
Il verniciatore conto terzi, nel corso dell’anno 2000 entrava in contatto con il sig. Sinelli, titolare della IRP, dal quale apprendeva la possibilità di installare in azienda un impianto destinato all’abbattimento degli inquinanti che residuavano dal suo ciclo produttivo, in particolare le cosiddette Sostanze Organiche Volatili (SOV). “Le parti concordavano la predisposizione di un impianto pilota di limitate dimensioni e di ridotta portata [400 Nm3/h, NdA] al fine di testare l’efficacia dell’impianto di depurazione ed il suo effettivo funzionamento nel ciclo produttivo, in particolare onde verificare la effettiva possibilità di riportare le emissioni inquinanti all’interno dei parametri di legge. Le prove effettuate sull’impianto pilota tra l’anno 2000 e 2001 conducevano a risultati soddisfacenti tanto che le parti concordemente si determinavano alla stipula di un successivo contratto avente ad oggetto la fornitura di un impianto molto più grande, di dimensioni e portata adeguate all’attività aziendale del verniciatore conto terzi che, dopo aver concordato le caratteristiche tecniche ed i costi dell’impianto, perfezionava l’ordine di acquisto ad IRP in data 18-10-2001 (costo dell’operazione: oltre 250.000 euro).
LE PRESTAZIONI DELL’IMPIANTO INDUSTRIALE
L’impianto, acquistato in leasing dal verniciatore conto terzi, è un “Sistema integrato Biotrickling-Biodischi”, cioè un sistema di abbattimento ad umido con annesso sistema di trattamento in continuo delle acque di lavaggio, appartenente a quell categoria di impianti che gli operatori del settore definiscono comunemente “bioscrubber”. Schematicamente, l’aria proveniente dagli impianti di verniciatura (complessivamente circa 44.000 Nm3/h) viene inviata in due scrubber (torri di lavaggio) da 22.000 Nm3/h costituiti ciascuno da: una prima sezione di corpi di riempimento, destinata ad un preliminare lavaggio dell’aria mediante acqua; una seconda sezione di riempimento, ospitante colonie di microrganismi aventi l’incarico di degradare le sostanze non abbattute nel primo stadio. L’aria trattata fuoriesce dal camino, mentre l’acqua di lavaggio viene inviata a due distinti ed analoghi sistemi di trattamento, contenenti alcuni gruppi di biodischi, e quindi ricircolata nelle due torri. Il principio di funzionamento si basa sulle seguenti caratteristiche chimicofisiche: negli scrubber, i solventi solubili e biodegradabili vengono abbattuti dall’acqua di lavaggio, mentre quelli insolubili vengono trattenuti e parzialmente degradati dalla flora batterica presente nel secondo stadio; nei biodischi, la flora batterica opera la degradazione delle sostanze solubili abbattute dall’acqua e completa la degradazione delle sostanze insolubili, previa separazione delle polveri eventualmente presenti. In sede di contratto, IRP garantisce una resa di abbattimento SOV compresa tra il 65% e il 75%, anche se non vengono specificate nel dettaglio nè la tipologia nè la quantità (flusso di massa) delle sostanze da abbattere; così come non vengono specificati, se non un anno dopo, i costi di gestione dell’impianto. Ma nei mesi successivi all’installazione, l’impianto comincia a non fornire le prestazioni dichiarate e il verniciatore conto terzi procede ad effettuare una serie di verifiche e controlli (analisi al camino, analisi delle acque, etc.) che culminano, nel novembre 2003, in una indagine tecnica sull’impianto commissionata ad una società di consulenza, nella quale viene affermata l’incapacità dell’impianto ad abbattere le SOV provenienti dagli impianti di verniciatura, sia per carenze progettuali e realizzative da parte del produttore, sia per la natura intrinseca di tale tecnologia a trattare quel tipo di emissioni. Ovviamente, a seguito delle indagini effettuate e delle richieste di sistemazione dell’impianto, il contenzioso tra il verniciatore conto terzi e IRP si acuisce, fino a giungere alle vie legali: la citazione in giudizio è del 31-12-2003.
LA CAUSA GIUDIZIALE
Oggetto della causa intentata nei confronti di IRP è il “risarcimento danni e/o la risoluzione contrattuale per inadempimento…previo accertamento…dei vizi e/o difetti di funzionamento e di resa e/o di mancanza delle qualità promesse e/o dell’essere lo stesso [impianto] inadatto alla sua destinazione”; in particolare, il verniciatore conto terzi chiede che la IRP debba effettuare “…a proprie cure e spese, tutti gli interventi necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto…” o, in subordine, chiede di, “…accertata l’impossibilità di avvalersi dell’impianto, dichiarare la risoluzione contrattuale condannando, anche in solido, la IRP a corrispondere all’attrice [il verniciatore conto terzi] tutte le somme versate alla società di leasing….nonchè a corrispondere, nelle misure accertate, un importo a copertura dei costi di disinstallazione, il rimborso di tutti i costi/oneri sostenuti in relazione all’impianto e…alla corresponsione di una somma per il risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi (tra cui quelli relativi all’urgente installazione di un nuovo impianto)”. La difesa di IRP verte sull’opposizione a tutte le richieste del verniciatore conto terzi, “…chiedendone il rigetto, in quanto infondate in fatto ed in diritto. La IRP rilevava in particolare, come il non corretto funzionamento dell’impianto fosse imputabile a una non adeguata manutenzione dell’impianto medesimo ed a caratteristiche delle emissioni oggetto di depurazione…rivelatesi differenti da quelle previste in sede di progettazione”. Poichè l’impianto è stato acquistato in leasing dal verniciatore conto terzi, nel corso del processo “si costituiva inoltre la terza chiamata, la società di leasing, rilevando come non risultassero svolte nei suoi confronti domande dirette, chiedendo comunque il rigetto delle domande tutte eventualmente svolte nei suoi confronti, affermando il proprio diritto a proseguire nella percezione dei canoni contrattualmente previsti e rilevando come la risoluzione del contratto promossa dal verniciatore conto terzi contro IRP dovesse ritenersi subordinata all’assenso della società di leasing proprietaria del bene”.
TEMPISTICA E SENTENZA
In data 5-3-2004 il giudice istruttore conferisce incarico al consulente tecnico del tribunale (CTU) di eseguire una perizia tecnica sull’impianto al fine di accertarne il funzionamento; il CTU deposita nei termini di legge il proprio elaborato, ma IRP contesta le conclusioni della perizia “…per essere detta ultima del tutto errata, omissiva e lacunosa…anche con riferimento alla omessa valutazione da parte del CTU degli aspetti di natura biologica del sistema”, chiedendone una nuova “…volta ad accertare l’incidenza della eccessiva concentrazione di polveri sul funzionamento generale dell’impianto”. Con ordinanza in data 18-10-2004, il giudice disponeva l’immediata rimozione dell’impianto e all’udienza del 7-4-2005/10-5-2005 si procedeva all’interrogatorio formale delle parti. “In data 21-9-2005 il giudice respingeva definitivamente la richiesta di rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica disposta in corso di procedimento, dichiarando definitivamente chiusa l’istruttoria”. In data 24-5-2006 il Tribunale ha condannato IRP al pagamento a favore del verniciatore conto terzi del valore dell’impianto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese processuali (40.082 euro) oltre IVA e CP come per legge. Ha inoltre dichiarato integralmente compensate tra il verniciatore conto terzi e la società di leasing le spese del presente giudizio, ponendo in via definitiva a carico della IRP le spese di consulenza tecnica.
LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE
La sentenza “…trova la propria ragione nel mancato e/o non corretto funzionamento dell’impianto di depurazione delle SOV, così come successivamente realizzato ed installato dalla IRP presso la sede dell’attrice”, poichè “…è emerso in maniera pacifica nel corso dell’istruttoria, come l’impianto abbia manifestato sin dall’inizio dei problemi di funzionamento che, indipendentemente dalle cause a cui tale malfunzionamento fosse imputabile, hanno richiesto ripetuti e reiterati interventi concordati dalle parti, nel tentativo di ovviare agli inconvenienti emersi”. Nel corso delle operazioni peritali, infatti, il CTU “ha rilevato come l’abbattimento degli agenti inquinanti fosse significativamente inferiore rispetto a quanto contrattualmente stabilito (34% circa a fronte del 6575% pattuito) ed ancora come il mancato rispetto del risultato garantito contrattualmente non potesse essere imputato a vizi di realizzazione o gestione, ma a vizi di progetto, per un molteplice ordine di motivi qui di seguito brevemente riassunti: aree di trattamento dei biodischi insufficienti a trattare i solventi accumulati; gestione dei fanghi insufficiente a garantire una buona funzionalità; mancata previsione di un sistema per l’abbattimento dei solventi non biodegradabili; tempi di avviamento del sistema particolarmente lunghi e che non consentivano in questa fase un adeguato trattamento delle sostanze inquinanti”. Carenze progettuali, dunque, e non inadeguata gestione e manutenzione dell’impianto da parte del verniciatore conto terzi, come sosteneva IRP. E nemmeno “una non corrispondenza tra le caratteristiche del ciclo produttivo così come “prospettate” dal verniciatore conto terzi e come invece successivamente rilevate dalla IRP”. Questo è un punto fondamentale della sentenza, in quanto ribadisce come sia importante che i parametri di progetto siano chiaramente definiti, documentati e condivisi tra le parti, quando è in essere la compravendita di un impianto di depurazione. La difesa di IRP viene infatti rigettata in quanto “l’analisi dei documenti contrattuali ha provato come non sia stato concordato e formalizzato tra le parti un vero e proprio progetto esecutivo (il prototipo su cui si era formato il consenso non è stato acquisito al giudizio in quanto definitivamente smantellato) così come non risulta sia stata concordata alcuna condizione cui subordinare l’efficienza dell’impianto medesimo od ancora che siano stati in qualche modo definiti i “carichi massimi” di ingresso compatibili con il suo corretto funzionamento. Neppure è emerso in maniera certa ed incontrovertibile che IRP, sin dal momento della stipula del contratto, abbia garantito e vincolato il corretto funzionamento dell’impianto solo a determinate condizioni del ciclo produttivo del verniciatore conto terzi. Sarebbe peraltro singolare che la stessa IRP, qualora avesse effettivamente e chiaramente individuato dei parametri oggettivi posti come condizione necessaria e sufficiente per il corretto funzionamento dell’impianto e dopo essersi avveduta del mancato rispetto di tali parametri, non si sia immediatamente preoccupata non solo di interrompere i tentativi che stava ponendo in essere per risolvere le problematiche, ma anche di formalizzare una vera e propria “messa in mora” che imponesse al verniciatore conto terzi la modifica del proprio ciclo produttivo per conformarsi a quanto precedentemente (?) stabilito”. Di conseguenza, “accertata l’impossibilità, per l’impianto, non solo di garantire il rispetto dei parametri indicati in sede di accordo contrattuale [l’efficienza di abbattimento], ma anche una operatività soddisfacente e compatibile con le norme di legge, la responsabilità di tale malfunzionamento deve essere riconosciuto in capo alla fornitrice IRP. In aggiunta a ciò, in sede di operazioni peritali, il CTU “…ha affermato che la modifica di tale impianto al fine di renderlo idoneo all’utilizzo, non si presenta fattibile in quanto: non sono disponibili dati tecnici di letteratura su tali applicazioni; la realizzazione dei componenti necessari, su cui però non è pensabile fare una predizione affidabile per mancanza di esperienza in tale applicazione, è incompatibile con gli spazi a disposizione. Un’ipotesi assolutamente indicativa di un possibile intervento richiederebbe: l’aumento dell’area trattamento biodischi; la creazione di un trattamento fanghi con sedimentatore, ispessitore e filtropressa; la realizzazione di uno stadio di ossidazione chimica e/o di rimozione degli idrocarburi non biodegradabili. E’ comunque necessario sottolineare che tali interventi non è detto che siano sufficienti o che i valori esposti di costi e superfici necessarie siano giuste”.
Di conseguenza, “l’impossibilità di effettuare interventi necessari e sufficienti per ricondurre l’impianto medesimo alla piena funzionalità…consente di accogliere la domanda principale formulata dall’attrice”, cioè la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, con “la condanna della IRP al pagamento a favore dell’attore di tutte le somme da quest’ultimo versate alla società di leasing in adempimento del contratto medesimo…al pagamento degli importi versati per le prestazioni di assistenza effettuate da IRP nel tentativo di ripristinare la funzionalità dell’impianto che…si determinano in complessivi 16.936,67 euro e…i costi sostenuti dal verniciatore conto terzi per procedersi alla sostituzione ed all’analisi delle acque di depurazione, ammontanti a 26.121,61 euro”. Non può invece essere “riconosciuto l’ulteriore danno invocato dall’attore e quantificato nella differenza tra il costo del nuovo impianto installato dal verniciatore conto terzi in sostituzione, e l’importo precedentemente versato alla IRP….La scelta del verniciatore conto terzi di acquistare l’impianto di IRP, evidentemente dettata da motivi di convenienza economica della fornitura, esclude che il maggior costo sostenuto per il successivo acquisto di altro impianto sostitutivo possa di per sè assurgere a voce di danno”.
NOTE A MARGINE
Quanto sopra esposto sono le motivazioni che il giudice ha addotto, a giustificazione della sentenza, relativamente alla questione tecnica ed economica del contenzioso. A margine, ma non di secondaria importanza, sono da segnalare alcune decisioni che coinvolgono delle questioni formali sollevate dalle parti nel corso della causa giudiziale. In primo luogo, vengono rigettate le richieste di IRP di effettuare nuove operazioni peritali, in quanto “…la perizia (del CTU) risulta infatti esauriente e completa con riferimento ai quesiti prospettati, logicamente motivata ed esente da contraddizioni, rispettosa dei principi della scienza e della professionalità richiesti all’ausiliario del giudice, oltre che perfettamente compatibile con le risultanze istruttorie. L’attività del consulente si è inoltre sempre svolta…con la piena collaborazione e partecipazione dei consulenti tecnici di parte che hanno, o ben avrebbero, potuto e dovuto sollevare in sede di operazioni peritali tutte le osservazioni reiterate ovvero tardivamente formulate nelle proprie memorie conclusive. In ogni caso il CTU, una volta preso atto delle compiute ed articolate osservazioni formulate al proprio elaborato, non ha mai ritenuto di modificare le proprie conclusioni…con la conseguenza che nessun elemento oggettivamente rilevante giustifica…non solo la rinnovazione della consulenza ma neppure il richiamo del CTU ad integrazione”. In secondo luogo, vengono rigettate anche le affermazioni, da parte di IRP, sulla non “…legittimazione ad agire del verniciatore conto terzi, effettivo utilizzatore dell’impianto, con riferimento alle domande giudiziali complessivamente svolte soprattutto in ragione del fatto che il bene oggetto del giudizio risultava di proprietà della società di leasing, in ragione del contratto di leasing finanziario stipulato tra le parti”. Infatti, “la legittimazione ad agire in via diretta da parte del verniciatore conto terzi nei confronti del fornitore del bene oggetto di leasing, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni per vizi e difetti, è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità […] Deve peraltro ritenersi sussistente in capo al verniciatore conto terzi la legittimazione attiva anche con riferimento alla domanda di risoluzione contrattuale. La legge 14-7-1993 n.854 di ratifica ed esecuzione della convenzione Unidroit sul leasing finanziario, prevede infatti la partecipazione obbligatoria della società di leasing nel giudizio in cui l’utilizzatore richieda la risoluzione del contratto di fornitura e specifica inoltre come l’utilizzatore non possa richiedere la risoluzione del contratto senza il consenso della società cedente. […] Nel caso di specie, peraltro, La società di leasing ha espressamente rilasciato il consenso previsto dalla normativa sostanziale di riferimento…con la conseguenza che il verniciatore conto terzi debba ritenersi pienamente legittimata alla proposizione delle domande tutte svolte in giudizio”. In quest’ottica, il giudice stabilisce inoltre che “…sussistono sufficienti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di causa tra il verniciatore conto terzi e la società di leasing… [in quanto] … la società di leasing ha …prestato acquiescenza alla domanda di risoluzione contrattuale presentata dal verniciatore conto terzi e …lo stesso risulta aver regolarmente e senza ritardo adempiuto alle obbligazioni contratte nei confronti della società di leasing, versando tutti i canoni del contratto di locazione finanziaria senza ritardi e quindi senza causare alcun danno patrimoniale alla stessa società”.
CONCLUSIONI
Quando dovete comprare o vendere un impianto di depurazione, verificatene preventivamente la reale efficacia utilizzando gli strumenti normativi ampiamente disponibili (descrizione delle migliori tecnologie redatte dalla Regione Lombardia in collaborazione con UNIARIA, requisiti minimi degli impianti redatti dal GL7 della Commissione Ambiente UNI). Dopo questa analisi preventiva, preoccupatevi di concordare, definire consensualmente e formalizzare nero su bianco, sia i parametri di progetto che le prestazioni da garantire, utilizzando la norma tecnica UNI 10996 “Impianti di abbattimento dei Composti Organici Volatili (VOC) – Criteri e requisiti per l’ordinazione, la fornitura, il collaudo e la manutenzione”.