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Il codice conosce due tipi di denuncia: quella da parte dei privati e quella da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

A – La denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331, 332) presenta le seguenti caratteristiche:
autore può essere solo un pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o un incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.). Il pubblico ufficiale non deve appartenere alla polizia giudiziaria: per quest’ultima, l’obbligo di riferire la notizia di reato è disciplinato dall’art. 347
è obbligatorio per i reati perseguibili d’ufficio appresi nell’esercizio o a causa delle funzioni
– vale il principio generale per il quale l’obbligo sorge solo quando si tratta di una notizia di reato in senso tecnico
– se la notizia è appresa fuori dall’esercizio e non a causa delle funzioni svolte, si applicano le norme sulla denuncia di privati
– la denuncia è obbligatoria anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito
– l’obbligo sorge anche quando vi è incertezza sul titolo del reato e sul fatto che questo sia o meno perseguibile d’ufficio
la presentazione o trasmissione della denuncia deve essere fatta al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando si tratta di una denuncia fatta ad un ufficiale di polizia giudiziaria, il dirigente dell’ufficio da cui questi dipende deve inoltrarla al pubblico ministero entro 48 ore
non esiste un termine perentorio per la presentazione o la trasmissione della denuncia al pubblico ministero o all’ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo, senza frapporre indugi che non derivino da circostanze obiettive e legittime
deve avere Forma Scritta
il suo contenuto consiste nell’esposizione degli elementi essenziali del fatto, nell’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia di reato e delle fonti di prova già note, ove possibile, del domicilio e di quanto altro valga ad identificare la persona alla quale il fatto è attribuito, la persona offesa e coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti del fatto.

L’Omissione o il Ritardo nella presentazione della denuncia sono sanzionati dagli art. 361 comma 1, 362 e 363 c.p.

B – La denuncia da parte dei Privati (art. 333) è l’atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell’autorità – pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria – un reato perseguibile d’ufficio del quale ha notizia. L’istituto della denuncia da parte di privati presenta le seguenti caratteristiche:
autore può essere qualunque persona che abbia avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio
nella generalità dei casi la denuncia è Facoltativa
la Presentazione o la Trasmissione della denuncia deve essere fatta al pubblico ministero o all’ufficiale di polizia giudiziaria. La persona che presenta denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione (art. 107 att.). Quando si tratta di denuncia presentata o trasmessa da un ufficiale di polizia giudiziaria, il dirigente dell’ufficio da cui questi dipende deve inoltrarla al pubblico ministero entro 48 ore dalla ricezione assieme agli atti di indagine eventualmente compiuti
quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione mentre, nei casi di denuncia obbligatoria, apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta
la denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. nel primo caso, l’ufficiale di polizia giudiziaria – o il pubblico ministero – redigerà verbale (art 357 comma 2a, 373 comma 1a), mentre nel secondo caso la denuncia dovrà essere sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale
per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico ed il denunciante potrà limitarsi alla semplice esposizione del fatto

LA DENUNCIA E’ OBBLIGATORIA:

per il cittadino che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.)
per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art. 694 c.p. ora sanzionato in via amministrativa)
per chiunque abbia ricevuto denaro o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.)
per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 comma 6 Legge 18/4/1975 n. 110)
per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 Legge 18/4/1975 n. 110). Si aggiunga infine che chiunque rinvenga un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri
per i rappresentanti di enti sportivi che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive.
In particolare, la denuncia è obbligatoria per chiunque, essendone a conoscenza, ometta o ritarda di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
Non è punibile chi ha omesso o ritardato di riferire in favore del prossimo congiunto (art. 3 comma 2 Legge 18/4/1975 n. 110)