sicurezza nella verniciatura del legno
CAPITOLO 3 APPENDICI
Appendice 1: il rischio secondo gli igienisti statunitensi
Storia dei TLV (Threshold Limit Values)

Nel 1942 un comitato degli igienisti americani (Acgih) compila una lista di limiti di esposizione per varie sostanze precisando che: “la tabella non è stata costruita come concentrazioni di sicurezza raccomandate”.
Nel 1946 l’Acgih pubblica la sua prima lista annuale di “Massime concentrazioni ammissibili” per 144 sostanze. Cook, i cui lavori hanno supportato 118 dei valori adottati, sottolineò allora che il suo intento era: “di procurare un maneggevole metro da usarsi come guida per il controllo di routine di quei rischi, e non di elencare numeri adeguandosi ai quali si sarebbe garantita la protezione contro possibili danni alla salute”.
Nel 1948 il comitato sente l’esigenza di ricordare che “le persone presentano una grande variabilità nella risposta a droghe e sostanze tossiche”. Il comitato aggiunge inoltre la riconosciuta difficoltà di tentare di proteggere i lavoratori senza imporre un “carico insostenibile per i produttori”. In effetti elaborare un Tlv equivale a mediare tra le parti in causa.
Nel 1953 alla lista annuale viene aggiunta una prefazione, in cui i Tlv vengono descritti come “massime concentrazioni medie di contaminanti cui i lavoratori possono essere esposti per una giornata lavorativa di 8 ore senza danni per la salute”.
Nel 1958 il comitato attenua la precedente definizione: “ (i Tlv)….rappresentano condizioni al di sotto delle quali si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano essere esposti ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti dannosi”.

I TLV e le PPM

Quando si impiegano solventi negli ambienti di lavoro, per misurare le concentrazioni limite, al di sopra delle quali si creano rischi per gli operatori, anzichè valutare le percentuali (cioé alcune parti su cento), si utilizzano le parti per milioni, più note come p.p.m. In questo modo si possono definire con numeri facilmente comprensibili le concentrazioni molto basse (che altrimenti richiederebbero l’impiego degli 0,0000….). Con le ppm ci si può riferire a concentrazioni in peso: 1 ppm equivale a 1 mg/kg, per cui 10 ppm rappresentano 10 grammi di una certa sostanza rispetto ad un milione di grammi (che sono poi pari ad una tonnellata).
Se invece si vogliono esprimere concentrazioni in volume (come avviene per i solventi), si deve tenere conto che 1 ppm equivale a 1 cc/m3, per cui quando si parla ad esempio di 500 ppm di acetone nell’aria, si vuol indicare la presenza di 500 millilitri (cioé 500 cm3, o mezzo litro) di vapori di solvente in un m3 d’aria (cioé in 1000 litri).
Poichè ogni millilitro (o cm3) di vapori di acetone, alla temperatura di 25°C e a pressione atmosferica (1 bar) pesa 58.09 milligrammi, una concentrazione di 500 p.p.m. equivale a 1188 mg di solvente in un metro cubo di aria.

TLV-TWA e TLV-STEL

TLV-TWA (valore limite di soglia – media ponderata nel tempo).
Si tratta della concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa convenzionale di otto ore e su 40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi.
TLV-STEL (valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione).
Si tratta della concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti continuativamente per brevi periodo di tempo (purchè il TLV – TWA giornaliero non venga superato), senza che insorgano irritazioni, danni cronici o irreversibili del tessuto, oppure riduzione dello stato di vigilanza che possano aumentare le probabilità di infortuni, o influire sulle capacità di mettersi in salvo, o ridurre materialmente l’efficienza lavorativa, sempre nel presupposto che il TLV-TWA non venga superato. Il TLV-STEL non costituisce un limite di esposizione indipendente, ma piuttosto integra il TLV-TWA di una sostanza la cui azione tossica sia principalmente di natura cronica, qualora esistano effetti acuti riconosciuti. Gli STEL vengono raccomandati quando l’esposizione ad alta concentrazione per breve durata ha messo in evidenza effetti tossici.
Uno STEL viene definito come esposizione media ponderata su un periodo di 15 minuti, che non deve mai essere superata nella giornata lavorativa, anche se la media ponderata su 8 ore è inferiore al TLV. Esposizioni al valore STEL non devono protrarsi oltre i 15 minuti e non devono ripetersi per più di quattro volte al giorno. Fra esposizioni successive al valore STEL, devono intercorrere almeno 60 minuti. Un periodo di mediazione diverso dai 15 minuti può essere consigliabile se ciò è giustificato da effetti biologici osservati.

TLV-C (Valore limite di soglia – Ceiling)

Si tratta della concentrazione che non deve essere superata durante l’attività lavorativa nemmeno per un brevissimo periodo di tempo.
Per alcune sostanze, quali i gas irritanti, riveste importanza la sola categoria del TLV-C. Per altre sostanze, in funzione della loro azione fisiologica, possono essere importanti due o tre categorie di TLV.
E’ sufficiente che uno qualsiasi dei tre TLV venga superato, per presumere che esista un potenziale rischio di esposizione per la sostanza in questione. I limiti di concentrazione indicati per prevenire manifestazioni irritative non devono essere considerati meno vincolanti di quelli raccomandati per evitare l’insorgenza di un danno per la salute. Sono sempre più frequenti le constatazioni che l’azione irritativa può avviare, facilitare o accelerare un danno per la salute attraverso l’interazione con altri agenti chimici o biologici.

Relazione fra limiti TWA e limiti Ceiling

I TLV-TWA consentono escursioni al di sopra del limite, purchè queste vengano compensate durante la giornata lavorativa da escursioni equivalenti al di sotto dello stesso. In alcuni casi è permesso calcolare la concentrazione media per settimana lavorativa, piuttosto che per giornata lavorativa. Il rapporto fra TLV ed escursione consentita è una regola empirica ed in alcuni casi non può essere applicata. L’ampiezza del superamento del TLV per brevi periodi di tempo senza danni per la salute dipende da parecchi fattori quali: la natura della sostanza, la sua capacità di causare ad alte concentrazioni, anche per brevi periodi, intossicazioni acute, la frequenza di tali periodi e, infine, dalla possibilità di effetti cumulativi. Tutti questi fattori devono essere presi in considerazione nello stabilire se esiste o meno una condizione di pericolo.

Limiti di escursione

Per la grande maggioranza delle sostanze aventi un TLV-TWA, non sono disponibili conoscenze tossicologiche sufficienti per giustificare uno STEL. Comunque è bene tenere sotto controllo le escursioni al di sopra dei TLV-TWA anche nei casi in cui la media ponderata delle otto ore risulta entro i limiti.

Le escursioni per esposizioni di breve durata possono superare un valore pari a 3 volte il TLV-TWA per non più di 30 minuti complessivi durante la giornata lavorativa e, in nessun caso, un valore pari a 5 volte il TLV-TWA, sempre nel presupposto che il TLV-TWA non venga superato.

Rischi di assorbimento per via cutanea

Nella valutazione sulla pericolosità delle sostanze redatta dagli igienisti americani, viene aggiunta la dicitura “Cute”, per indicare il potenziale contributo all’esposizione globale determinata dall’assorbimento per via cutanea, comprese le mucose e gli occhi, sia per contatto con i vapori che, ancor più, per contatto diretto della pelle con la sostanza. Le sostanze veicolanti, presenti nelle soluzioni o nelle miscele, possono inoltre potenziare significativamente l’assorbimento attraverso la pelle.

Le sostanze che hanno la notazione “Cute” ed un TLV basso possono dare luogo a problemi particolari durante le operazioni che espongono a concentrazioni in aria elevate, specie se ampie superfici cutanee sono esposte per lungo tempo. In tali condizioni è necessario prendere speciali precauzioni per impedire o ridurre il contatto con la pelle.

Fattori fisici

E’ dimostrato che la concomitanza di alcuni fattori di natura fisica, come le temperature elevate, le radiazioni ultraviolette e ionizzanti, l’umidità, un’anormale pressione barometrica (altitudine) e simili, possono dare luogo ad uno stress supplementare per l’organismo esposto, cosicchè gli effetti derivanti dalla esposizione a sostanze alla concentrazione limite possono essere modificati. La maggior parte di questi stress influisce sfavorevolmente, aumentando la risposta tossica alle sostanze. Benchè molti limiti di soglia siano stati stabiliti con fattori di sicurezza idonei a compensare gli effetti negativi dovuti a moderate deviazioni dalle condizioni ambientali normali, i fattori di sicurezza per molte di queste sostanze non sono così ampi da garantire contro grandi deviazioni. Per esempio, un lavoro continuo a temperature superiori a 32°C, o un lavoro a tempo pieno che prolunghi la settimana lavorativa di oltre il 25%, possono essere considerati come grandi deviazioni. In questi casi si deve agire con oculatezza per un corretto adeguamento dei valori limite di soglia.

Sostanze non elencate

L’elenco dei TLV non rappresenta in alcun modo una lista completa di tutte le sostanze pericolose, nè di tutte le sostanze pericolose impiegate nell’industria. Per un grande numero di sostanze con tossicità riconosciuta, non esistono o esistono pochi dati utilizzabili per definire un TLV. Le sostanze che non compaiono nell’elenco dei TLV non devono essere considerate non pericolose o non tossiche.

Conversione dei TLV da ppm a mg/m3

I TLV per gas e vapori vengono di norma fissati in termini di parti per milione (ppm) di sostanza in aria. Per convenienza dell’utilizzatore i TLV vengono elencati nelle tabelle statunitensi anche in termini di milligrammi per metro cubo (mg/m3) di sostanza in aria, in cui 24,45 rappresenta il volume molare in litri, in base alla formula:

 

formula tvl 1c

La conversione, invece, da mg/m3 a ppm si può effettuare mediante la seguente formula:

 

Carcinogenicità

Le sostanze carcinogene sono state suddivise dagli igienisti americani in 5 categorie.

A1 (carcinogeno riconosciuto per l’uomo): la sostanza è risultata carcinogena per l’uomo sulla base dei risultati di studi epidemiologici o di evidenza clinica convincente.
A2 (carcinogeno sospetto per l’uomo): la sostanza è risultata carcinogena in animali da esperimento a livelli di dose, per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico, o per meccanismi che sono considerati rilevanti per l’esposizione dei lavoratori. Gli studi epidemiologici disponibili sono controversi o insufficienti per confermare un incremento del rischio di cancro per l’uomo esposto.
A3 (carcinogeno per l’animale): la sostanza è risultata carcinogena in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico, o per meccanismi che non vengono considerati rilevanti per l’esposizione dei lavoratori. Gli studi epidemiologici disponibili non confermano un incremento del rischio di cancro per l’uomo esposto. Le conoscenze disponibili suggeriscono come improbabile che l’agente causi il cancro nell’uomo, se non in improbabili e non comuni situazioni di esposizione.
A4 (non classificabile come carcinogeno per l’uomo): attualmente non esistono dati, o quelli esistenti sono inadeguati per classificare la sostanza per quanto riguarda la cancerogenicità per l’uomo e/o gli animali.
A5 (non sospetto come carcinogeno per l’uomo): questi studi hanno un “follow-up” sufficientemente prolungato, storie espositive affidabili, dosi sufficientemente elevate e evidenza statistica adeguata per concludere che l’esposizione alla sostanza non comporta un rischio significativo di cancro per l’uomo. L’evidenza di scarsa cancerogenicità nelle prove su animali viene considerata se è supportata da altri dati pertinenti.
Alle sostanze per le quali non si dispone di dati di carcinogenicità sull’uomo e su animali da esperimento, non è stata data alcuna designazione relativa alla cancerogenicità.
L’esposizione a carcinogeni deve essere mantenuta al minimo. I lavoratori esposti a carcinogeni di categoria A1, per i quali non viene definito un TLV, devono essere adeguatamente equipaggiati per eliminare nel modo più completo possibile ogni esposizione. Per i carcinogeni di categoria A1 con un TLV e per i carcinogeni di categoria A2 e A3, l’esposizione, attraverso qualsiasi via, deve essere accuratamente controllata al fine di mantenerla a livelli ragionevolmente più bassi del TLV.

APPENDICE 2: LE FRASI DI RISCHIO (R) E I CONSIGLI DI PRUDENZA(S)

Le fasi di rischio (R)
Le lettere, i numeri e la descrizione del loro significato, indicano i rischi specifici connessi con le sostanze e i preparati classificati come pericolosi.
Le frasi di rischio devono essere ben visibili sulle etichette dei prodotti e sulle schede di sicurezza che li accompagnano.

R1= esplosivo allo stato secco.
Per prodotti immessi sul mercato bagnati o in soluzione, ad esempio nitrocellulosa con oltre il 12,6% di azoto.

R2= rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione.
Per prodotti esplosivi e taluni perossidi organici.

R3= elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione.
Per alcune sostanze o preparati esplosivi particolarmente sensibili (es.: picrati, stifnati, fulminati) e taluni perossidi organici.

R4= forma composti metallici esplosivi molto sensibili.
Per sostanze che possono formare derivati metallici instabili quali acetilene, acido picrico, stifnico, fulminico.

R5= pericolo di esplosione per riscaldamento.
Per casi speciali di sostanze instabili al calore, non classificate come esplosive, ad esempio nitrometano, acido perclorico, etc..

R6= esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria.
Per sostanze instabili a temperatura ambiente, come l’acetilene.

 R7= può provocare un incendio.
Perossidi organici che possono infiammarsi anche quando non sono in contatto con altri materiali combustibili.

R8= può provocare l’accensione di materie combustibili.
Per prodotti ossidanti, perossidi inorganici e sostanze che possono infiammarsi o aggravare il rischio d’incendio quando sono a contatto con materiali combustibili.

R9= esplosivo in miscela con materie combustibili.
Per sostanze con forti proprietà ossidanti, compresi perossidi inorganici, che diventano esplosive se mescolate a materiali combustibili, ad esempio clorati.

R10= infiammabile.
Per liquidi con punto di infiammabilità tra 21° e 55°C. Per alcune sostanze piroforiche non stabilizzate.

R11= facilmente infiammabili.
Per liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. Per perossidi organici.

R12= estremamente infiammabile.
Per liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e un punto di ebollizione inferiore a 35°C. Per gas quali metano, HCN, acetilene, etc…

R13= gas liquefatto altamente infiammabile.
Per gas liquefatti infiammabili. Per la definizione di gas liquefatto si può far riferimento alle norme di trasporto.

R14: reagisce violentemente con l’acqua.
Per casi speciali: sodio, potassio, magnesio, alluminio, alchili. Usata per composti metallorganici che reagiscono violentemente con l’acqua, cloruro di acetile, tetracloruro di titanio, metalli alcalini.

R15= a contatto con l’acqua libera gas estremamente infiammabili.
Per casi speciali di sostanze quali carburo di calcio, fosfuri, potassio e calcio metallo, che con aria umida svolgono gas infiammabili, in relazione al risultato delle prove definite nell’allegato 5 della Direttiva 79/831.

R16= pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.
Per casi particolari (fosforo rosso o altri riducenti).

R17=spontaneamente infiammabile all’aria.
Cioé a temperatura ambiente e senza apporto di energia.

R18= durante l’uso può formare con aria miscele esplosive-infiammabili.
Per preparati che contengono sostanze volatili che possono prendere fuoco senza apporto esterno di energia, pur senza essere classificati come infiammabili.

R19= può formare perossidi esplosivi.
Per casi particolari, quali 1.4 diossano, etere dietilico, che nello stoccaggio possono dar luogo a perossidi.

R20= nocivo per inalazione.
Per valori di CL50 compresi tra 2 e 20 mg/l.

R21= nocivo a contatto con la pelle.
Per valori di DL50 compresi tra 400 e 2000 mg/kg.

R22= nocivo per ingestione.
Per valori di DL50 compresi tra 200 e 2000 mg/Kg.

R23= tossico per inalazione.
Per valori di CL50 tra 0,5 e 2 mg/kg

R24= tossico a contatto con la pelle.
Come sopra, per valori di DL50 tra 50 e 400 mg/kg.

R25=tossico per ingestione.
Per valori di DL50 tra 25 e 200 mg/Kg.

R26= molto tossico per inalazione.
Per valori di DL50 inferiori a 0,5 mg/Kg.

R27= molto tossico a contatto con la pelle.
Per valori di DL50 inferiori a 50 mg/kg.

R28= molto tossico per ingestione.
Per valori di DL50 inferiori a 25 mg/kg.

R29= a contatto con l’acqua libera gas tossici.
Per prodotti che a contatto con acqua o umidità sprigionano gas tossici (ad esempio fosfuro di alluminio, pentasolfuro di fosforo).

R30= può diventare facilmente infiammabile durante l’uso.
Per miscele contenenti sostanze non classificate come infiammabili, ma che possono diventarlo in seguito alla perdita di componenti volatili non infiammabili.

R31= a contatto con acidi libera gas tossici.
Per prodotti che possono sprigionare gas tossici per reazione con acidi (ad esempio ipoclorito di sodio, polisolfuro di bario)

R32= a contatto con acidi libera gas molto tossici.
Per prodotti che possono sprigionare gas molto tossici per reazione con acidi (quali acido cianidrico, azoturo di sodio).

R33= pericolo di effetti cumulativi.
Per alcuni metalli pesanti, alcuni nitro composti aromatici e alcune ammine aromatiche.

R34= provoca ustioni.
Se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale, distrugge l’intero spessore del tessuto cutaneo dopo un esposizione di non oltre 4 ore

R35= provoca gravi ustioni.
Se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale, distrugge l’intero spessore del tessuto cutaneo dopo un esposizione di non oltre 3 minuti.

R36= irritante per gli occhi.
Sostanze che, applicate sugli occhi degli animali, provocano una significativa lesione oculare entro 72 ore, che persista almeno 24 ore

R37= irritante per le vie respiratorie.
Nei casi di effetti verificati da osservazioni pratiche.

R38= irritante per la pelle.
Sostanze che, applicate sugli animali, provocano una significativa infiammazione della pelle che persista almeno 24 ore dopo un periodo massimo di esposizione di 4 ore.

R39= pericolo di effetti irreversibili molto gravi.
Anche causati da un’unica esposizione

R40= possibilità di effetti irreversibili.
Per sostanze che in prove di laboratorio fanno sospettare effetti irreversibili o effetti cancerogeni, ma per le quali non sono ancora disponibili dati adeguati per una sufficiente valutazione.

R41= rischio di gravi lesioni oculari.
Sostanze che, applicate sugli occhi degli animali, provocano una grave lesione oculare entro 72 ore, che persista almeno 24 ore

R42= può provocare sensibilizzazione per inalazione.
Ad esempio asma, rinite o alveolite, provocate da isocianati, che creano ipersensibilità

R43= sensibilizzazione per contatto con la pelle.
In caso di sensibilizzazione (ad esempio dermatiti o orticartie immunologiche da contatto), superiore a quanto ci si debba attendere in una popolazione normale.

R44= rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinante.
Per sostanze non classificate come esplosive, ma che possono esplodere

se riscaldate in un contenitore chiuso (alcune sostanze ad esempio possono esplodere se riscaldate in un fusto d’acciaio, mentre non esplodono i contenitori meno robusti).
R45= può provocare il cancro.

R46= può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

R48= pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

R49= può provocare il cancro per inalazione.
Per polveri, vapori o fumi

R50= altamente tossico per gli organismi acquatici.

R51= tossico per gli organismi acquatici.

R52= nocivo per gli organismi acquatici.

R53= può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.

R54= tossico per flora.

R55= tossico per la fauna.

R56= tossico per gli organismi del terreno.

R57= tossico per le api.

R58= può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente.

R59= pericoloso per lo strato di ozono.

R60= può ridurre la fertilità.Per sostanze che provocano effetti tossici sullo sviluppo (sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2)

R61= può danneggiare i bambini non ancora nati.
Per sostanze da considerare come riduttive della fertilità umana (sostanze
tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2)

R62= possibile rischio di ridotta fertilità.
Sostanze sospette per gli esseri umani a causa di possibili effetti tossici sullo sviluppo (sostanze tossiche per la riproduzione di categoria1)

R63= possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

R64= possibile rischio per i bambini allattati al seno.
Per le sostanze assorbite dalle donne che possono interferire con il latte
materno e causare preoccupazione per la salute dei bambini

R65: può causare danni polmonari se ingerito.
Riguarda le sostanze e i preparati liquidi che contengono idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici in una concentrazione uguale o superiore al 10%, con una viscosità inferiore ai limiti definiti dalla norma.

I consigli di prudenza (S)

Le lettere, i numeri e la descrizione del loro significato, descrivono le raccomandazioni su come manipolare i prodotti in condizioni di sicurezza.

S1= conservare sotto chiave.
Per sostanze molto tossiche, esplosive, corrosive.

S2= conservare fuori dalla portata dei bambini.
Obbligatorio per sostanze e preparati che possono essere usati nelle case.

S3= conservare in luogo fresco.
Obbligatorio per i perossidi organici. Raccomandato per sostanze che hanno un punto di ebollizione inferiore a 40°C.

S4= conservare lontano da locali di abitazione.
Di norma limitata alle sostanze tossiche o molto tossiche.

S5= conservare sotto …. (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).
Per sodio, potassio, fosforo bianco e casi simili.

S6= conservare sotto…. (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).
Per alluminio alchili e composti metallo-organici simili.

S7=conservare il recipiente ben chiuso.
Obbligatorio con perossidi organici. Raccomandato per le sostanze che sviluppano vapori molto tossici, tossici o estremamente infiammabili.

S8= conservare al riparo dell’umidità.
Usato in casi particolari di sostanze decomponibili con acqua che possono reagire violentemente, sprigionando gas estremamente infiammabili, molto tossici o tossici (fosfuri, alluminio alchili, metilati o etilati alcalini e similari).

S9= conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Raccomandato per sostanze volatili che possono sprigionare gas estremamente o facilmente infiammabili, molto tossici o tossici.

S10= mantenere il prodotto umido con ….
Limitato ad esplosivi tipo nitrocellulosa e simili.

S11= conservare nel recipiente originale.
Per sostanze soggette a facile decomposizione catalitica.

S12= non chiudere ermeticamente il recipiente.
Per sostanze decomponibili che potrebbero sviluppare gas e provocare la rottura dell’imballaggio (cloruro di alluminio e simili).

S13= conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande.
Per sostanze ad uso domestico o artigianale e non per sostanze di uso industriale. Per pesticidi agricoli.

S14= conservare lontano da …(sostanze incompatibili, da precisare da parte del produttore).
Obbligatorio per perossidi organici. Serve per casi particolari (incompatibilità di ossidanti con riducenti, di acidi con basi, di acqua con sostanze sensibili all’umidità).

S15= conservare lontano dal calore.
Per casi particolari di prodotti che si decompongono al calore o che hanno elevata volatilità. Non è necessario se ci sono già frasi R 2-3 e/o 5

S16= conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
Raccomandato per sostanze altamente e facilmente infiammabili poiché la maggior parte degli incidenti è dovuta a fiamme o sigarette, sia nell’uso industriale che domestico.

S17= tenere lontano da sostanze combustibili.
In casi particolari per sostanze ossidanti quali perossidi, nitroderivati e simili, che possono sviluppare un’eccessiva pressione nel contenitore.

S18= manipolare ed aprire il recipiente con cautela.
Per sostanze che possono sviluppare un’eccessiva pressione nel contenitore o che possono formare perossidi esplosivi.

S19= non mescolare con …
Raccomandato per prodotti di uso domestico che possono sviluppare gas tossici.

S20= non mangiare né bere durante l’impiego.
Per sostanze tossiche, molto tossiche e corrosive (per esempio arsenico e suoi composti, fluoroacetati).

S21= non fumare durante l’impiego.
Di uso limitato a sostanze che, sotto l’azione di una fiamma, si decompongono in prodotti tossici, ad esempio prodotti alogenati.

S22= non respirare le polveri.
Precauzione generale per industria e artigianato nel caso di prodotti in polvere. Impiegato insieme a R 42.

S23= non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (dicitura appropriata da precisare da parte del produttore).
Precauzione di carattere generale, per le sostanze con frase R42, obbligatoria per i prodotti da usare a spruzzo.

S24= evitare il contatto con la pelle.
Per sostanze assorbite attraverso la pelle; obbligatoria con frase R 43.

S25= evitare il contatto con gli occhi.
Si applica per indicare un rischio di assorbimento attraverso gli occhi, specialmente con prodotti destinati al pubblico. Nel caso di sostanze corrosive o irritanti si impiegano le corrispondenti frasi R 34-35-36.

S26= in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Obbligatorio con i corrosivi che hanno frase R 41.

S27= togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Raccomandato per sostanze molto tossiche, tossiche e per quelle corrosive facilmente assorbibili attraverso la pelle, come nitrili, acetoncianidrina e simili.

S28= in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).
La presenza del detergente può talvolta favorire la penetrazione della sostanza; obbligatorio per sostanze molto tossiche.

S29= non gettare i residui nelle fognature.
Per sostanze che possono incendiarsi negli scarichi (cioè facilmente infiammabili), che possono reagire con i liquidi di scarico presenti nelle fognature, dando luogo a sostanze tossiche.

S30= non versare acqua sul prodotto.
Nei casi particolari di sodio, potassio, alluminio-alchili, acido solforico e simili sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua.

S31= tenere lontano da sostanze esplodibili.
Osservando le norme di trasporto dei regolamenti internazionali, questo consiglio diventa superfluo.

S32= usare solo in luogo ben aerato.
Per sostanze tossiche volatili. Raccomandato in taluni prodotti per uso domestico.

S33= evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.
Da adottarsi negli stabilimenti industriali per sostanze altamente e facilmente infiammabili ed in particolare con quelle che hanno poca tendenza ad assorbire umidità (es.: solfuro di carbonio) e che possono caricarsi elettrostaticamente.

S34= evitare l’urto e lo sfregamento.
Obbligatorio con i perossidi organici.

S35= non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Per sostanze molto tossiche e tossiche, esplosive, pericolose per l’ambiente.

S36= usare indumenti protettivi adatti.
Per sostanze ad uso industriale molto tossiche e tossiche, nocive, corrosive; non necessario per nocive o irritanti. Obbligatorio per i perossidi organici.

S37= usare guanti adatti.
Obbligatorio per sostanze molto tossiche, tossiche e corrosive. Raccomandata per perossidi organici e per sostanze sgrassanti.

S38= in caso di ventilazione insufficiente, usare apparecchio respiratorio adatto.
Per sostanze molto tossiche e tossiche.

S39= proteggere gli occhi/la faccia.
Per sostanze corrosive e per quelle irritanti che comportano gravi pericoli di lesioni per gli occhi. Obbligatorio per i perossidi organici.

S40= per pulire il pavimento e gli oggetti contaminanti da questo prodotto, usare …(da precisare da parte del produttore).
Per sostanze che non possono essere lavate con acqua, ma che debbono essere assorbite su polveri sciolte in solvente (pesticidi, metalloalchili e simili).

S41= in caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.
Per sostanze che nella combustione sprigionano gas molto tossici o tossici (cloroderivati che danno fosgene, fluoro-derivati, etc …).

S42= durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto.
Per alcuni pesticidi

S43= in caso di incendio usare .. . (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l’acqua aumenta il rischio, precisare “non usare acqua”).
Per sostanze altamente infiammabili, facilmente infiammabili e infiammabili. Obbligatorio per sostanze che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili.

S45= in caso di incidente o malessere chiamare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l’etichetta).
Obbligatorio per sostanze o preparati altamente tossici e corrosivi.

S46= in caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
Obbligatorio per sostanze o preparati pericolosi diversi da quelli altamente tossici, tossici, corrosivi e pericolosi per l’ambiente..

S47= conservare a temperatura non superiore a….°C (da precisare da parte del fabbricante).
Per sostanze che diventano instabili a una certa temperatura (ad esempio alcuni perossidi organici)

S48= mantenere umido con….(mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).
Sostanze che possono diventare molto sensibili alle scintille, a frizione o agli urti qualora si asciughino (ad esempio nitrocellulosa)

S49= conservare soltanto nel recipiente originale.
Sostanze sensibili alla decomposizione catalitica (ad esempio alcuni perossidi organici)

S50= non mescolare con…(da specificare da parte del fabbricante).
Obbligatorio per alcuni perossidi che possono provocare una violenta reazione con acceleratori o promotori

S51= usare soltanto in luogo ben ventilato.
Per sostanze che potrebbero produrre vapori, polveri, spray, fumi, nebbia ecc e che comportano pericolo di inalazione o di incendio o di esplosione.

S52= non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.
Per sostanze volatili molto tossiche, tossiche e nocive.

S53= evitare l’esposizione, procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso.
Obbligatorio per sostanze cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione

S54= smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
Per sostanze pericolose per l’ambiente

S57= usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale.
Come sopra

S59= richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.
Per le sostanze pericolose per l’ambiente. Obbligatorio per le sostanze pericolose per lo strato di ozono.

S60= questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Per le sostanze pericolose per l’ambiente

S61= non disperdere nell’ambiente.
Riferirisi alle istruzioni speciali e alle schede informative in materia di sicurezza.

S62= non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
Per le sostanze con frase R65

APPENDICE 3: CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE AI FINI FRLL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO (TABELLA “D” DEL DM 12/7/90)
Classe I

Anisidina; Butilmercaptano; Cloropicrina; Diazometano; Dicloroacetilene; Dinitrobenzeni; Dinitrocresoli; Esaclorobutadiene; Esaclorociclopentadiene; Esafluoroacetone; Etere diglicidilico; Etilacrilato; Etilenimina; Etilmercaptano; Isocianati; Metilacrilato; Nitroglicerina; Perclorometilmercaptano; 1,4-diossano.

Classe II

Acetaldeide; Acido cloroacetico; Acido formico; Acido tioglicolico; Acido tricloroacetico; Anidride ftalica; Anidride maleica; Anilina; Benzilcloruro; Bifenile; Butilacrilato; Butilammina; Canfora sintetica; Carbonio tetrabromuro; Carboniocloruro; Cicloesilammina; Cloroacetaldeide; 1-Cloro-1-nitropentano; Cresoli; Crotonaldeide; 1,2-Dibutilaminoetanolo; Dibutilfosfato; o-diclorobenzene; 1,1-Dicloroetilene; Dicloroetiletere; Diclorofenolo; Diclorometano; Dietilammina; Difenilammina; Diisopropilammina; Dimetilammina; Etilammina; Etanolammina; 2-Etossietanolo; 2-Etossietilacetato; Fenolo; Formaldeide; Ftalati; 2-Furaldeide; Furfurolo; Iodoformio; Isoforone; Isopropilammina; Metilacrilonitrile; Metilammina; Metilanilina; Metilbromuro; Metil n-butilbromuro; Metilcloruro; Metil-2-cianoacrilato; Metilstirene; 2-Metossietanolo; 2Metossietanolo acetato; Nitroetano; Nitrometano; 1-Nitropropano; Nitrotoluene; Piretro; Piridina; Piomboalchili; 2-Propenale; 1,1,2,2-Tetracloroetano; Tetracloroetilene; Tetranitrometano; m,p Toluidina; Tributilfosfato; Triclorofenolo; Tricloroetilene; Triclorometano; Trietilammina; Trimetilammina; Trimetilfosfina; Vinilbromuro; Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo).

Classe III

Acido acrilico; Acetonitrile; Acido propionico; Acido acetico; Alcool n-butilico; Alcool iso-butilico; Alcool sec-butilico; Alcool ter-butilico; Alcool metilico; Butirraldeide; p-ter-Butiltoluene; 2-Butossietanolo; Caprolattame; Cicloesanone; Ciclopentadiene; Clorobenzene; 2-Cloro-1,3-Butadiene; o-Clorostirene; o-Clorotoluene; p-Clorotoluene; Cumene; Diacetonalcool; 1,4-Diclorobenzene; 1,1-Dicloroetano; Dicloropropano; Dietanolammina; Dietilformammide; Diisobutilchetone; N,N-Dimetilacetammide; N,N-Dimetilformammide; Dipropilchetone; Disolfuro di carbonio; Esametilendiammina; n-Esano; Etilamilchetone; Etilbenzene; Etilbutilchetone; Etilenglicole; Isobutilglicidiletere; Isopropossietanolo; Metilmetacrilato; Metilamilchetone; o-Metilcicloesanone; Metilcloroformio (111Tricloroetano); Metilformiato; Metilisobutilchetone; Metilisobutilcarbinolo; Naftalene; Propilenglicole; Propilenglicolemonometiletere; Propionaldeide; Stirene; Tetraidrofurano; Trimetilbenzene; n-Veratraldeide; Vinilacetato; Viniltoluene; 2,4-Xilenolo.

Classe IV

Alcool propilico; Alcool isopropilico; n-Amilacetato; sec-Amilacetato; Benzoato di metile; n-Butilacetato; Iso-Butilacetato; Dietilchetone; Difluorodibromometano; sec-Esilacetato; Etilformiato; Metilacetato; Metiletilchetone; Metilisopropilchetone; n-Metilpirrolidone; Pinene; n-Propilacetato; Iso-propilenacetato; Toluene; Xilene.

Classe V

Acetone; Alcool etilico; Butano; Cicloesano; Cicloesene; Cloropentano; Clorobromometano; Clorodifluorometano; Cloropentafluoroetano; Dibromodifluoroetano; Dibutiletere; Diclorofluorometano; Diclorotetrafluoroetano; Dietiletere; Diisopropiletere; Dimetiletere; Eptano; Esano tecnico; Etere isopropilico; Etilacetato; Metilacetilene; Metilcicloesano; Pentano; 1,1,1,2-Tetracloro 2,2Difluoroetano; 1,1,1,2-Tetracloro 1,2-Difluoroetano; Triclorofluorometano; 1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano; Trifluorometano; Trifluorobromometano.

APPENDICE 4: ESEMPIO DI SCHEDA DI SICUREZZA PER UN PREPARATO CONTENENTE ISOCIANATI (TRATTO DALLE LINNE GUIDA DEPE, CONFEDERAZIONE EUROPEA ASSOCIAZIONI PRODUTTORI DI VERNICI)
1. Identificazione del preparato e della società

Nome del prodotto (eventualmente con suo codice)
Uso previsto
Nome, indirizzo completo e numero di telefono della società
Numero telefonico di emergenza della società e/o di un organismo ufficiale

2. Composizione del preparato

Sostanze pericolose per la salute. Deve essere indicata la denominazione, la concentrazione, il simbolo e la frase di rischio di ognuna delle sostanze pericolose (il testo completo di queste frasi deve essere riportato nel paragrafo 16)

3. Identificazione dei pericoli
4. Misure di primo soccorso

In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. Se l’infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.

Inalazione

Portare il paziente in zona ben aerata, tenerlo al caldo e a riposo. Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale. Nel caso di perdita di coscienza, mettere in posizione di riposo e richiedere l’intervento medico.

Contatto con gli occhi

Lavare con abbondante acqua fresca per almeno 10 minuti, tenendo le palpebre ben aperte. Se necessario ricorrere a cure specialistiche.

Contatto con la pelle

Togliere gli abiti contaminati. Lavare bene le parti interessate con acqua e sapone o con detergente appropriato. Non usare solventi o diluenti.

Ingestione

In caso di ingestione accidentale ricorrere immediatamente a cure mediche. Mantenere a riposo. Non provocare il vomito.

5. Misure antincendio
Mezzi estinguenti

Consigliati: schiuma resistente all’alcol, CO2 , polveri, acqua nebulizzata. Da non usare: getti d’acqua.

Raccomandazioni

La combustione sviluppa fumi neri e densi. L’esposizione ai prodotti di decomposizione può comportare danni alla salute. Può risultare necessario l’utilizzo di un apparecchio respiratorio adeguato. Raffreddare con acqua i contenitori chiusi esposti al fuoco. Impedire che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d’acqua.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla ed aerare la zona. Non respirare i vapori. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 e 8. Contenere e assorbire il liquido versato con materiale assorbente (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile).
Riporre in un contenitore adeguato. La zona contaminata deve essere immediatamente pulita con un decontaminante adeguato. Un possibile decontaminante (infiammabile) è costituito da: acqua (45 parti in volume), etanolo o isopropil alcool (50 parti), soluzione di ammoniaca concentrata con d=0,880 (5 parti).
Un’alternativa non infiammabile è: carbonato di sodio (5 parti), acqua (95 parti). Il materiale di perdita deve essere trattato con lo stesso decontaminante, lasciandolo riposare per alcuni giorni in recipiente non completamente chiuso, fino a quando non ci sarà più alcuna reazione.
Una volta raggiunta questa situazione, chiudere il contenitore e avviarlo a smaltimento (vedi paragrafo 13).
Evitare che il liquido di perdita defluisca verso fognature o corsi d’acqua. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l’autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc).

7. Manipolazione e stoccaggio

Le persone che hanno manifestato precedenti episodi di asma, allergie, malattie respiratorie croniche o ricorrenti non devono essere adibite a lavorazioni che comportino l’uso di questo preparato.

Manipolazione

I vapori sono più pesanti dell’aria e si diffondono radenti al suolo. Essi possono formare miscele esplosive con l’aria.
Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i limiti di esposizione professionale previsti. Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non protette, o altre sorgenti di fiamma o scintilla. Le apparecchiature elettriche devono essere adeguatamente protette, in conformità alle norme.
Il preparato può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra qundo lo si trasferisce da un contenitore ad un altro. Gli operatori devono indossare calzature antistatiche; gli indumenti e i pavimenti devono essere di tipo conduttivo. Tenere i recipienti ben chiusi. Devono essere prese le precauzioni necessarie per minimizzare il contatto con l’umidità atmosferica o con acqua; in questi casi si ha infatti formazione di CO2, che provoca aumento di pressione nei contenitori chiusi. Bisogna far particolare attenzione nel riaprire contenitori parzialmente utilizzati. Tenere lontano da fonti di calore, scintille o fiamme vive. Usare attrezzi antiscintilla. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Evitare l’inalazione di vapori e aerosol.
Nella zona di applicazione non si deve fumare, mangiare nè bere.
Per i mezzi protettivi personali si veda il paragrafo 8. Non usare mai la pressione per vuotare i contenitori; essi infatti non sono recipienti a pressione.
Tenere sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale.
Mettere in atto le norme di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle leggi vigenti (DPR 27/4/1955 n.547, DPR 19/3/1956 n.303, DPR 626/94).

Stoccaggio

Rispettare le prescrizioni riportate sull’etichetta. Stoccare tra….. e …… °C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e raggi diretti del sole. Tenere lontano da ogni sorgente di fiamma o scintilla. Tenere lontano da agenti ossidanti, da alcali forti e da acidi forti, così come da ammine, alcooli e acqua. Non fumare. Vietare l’accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti, in modo da prevenire la fuoriuscita del prodotto.

8. Controlli dell’esposizione/protezione individuale

Le persone che hanno manifestato precedenti episodi di asma, allergie, malattie respiratorie croniche o ricorrenti, non devono essere adibite a lavorazioni che comportino l’uso di questo preparato.

Precauzioni impiantistiche

Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Installare fonti di aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d’aria generale. Gli operatori addetti alla nebulizzazione devono indossare gli autorespiratori anche quando l’aerazione è adeguata. Negli altri casi, se le fonti di aspirazione localizzata e i sistemi di ricambio d’aria generali non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni del materiale particellare e dei vapori di solventi al di sotto del limite di esposizione professionale, è necessario far uso di adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Per ogni sostanza vanno indicati i limiti di esposizione professionale (generalmente si utilizzano i TLV emanati ogni anno dall’ACGIH), sia per per esposizione prolungata che per esposizione di breve durata

Protezione personale

Protezione delle vie respiratorie. In caso di nebulizzazione utilizzare autorespiratori. Per operazioni diverse dalla nebulizzazione, in zone ben aerate, gli autorespiratori possono essere sostituiti da maschere con filtro a carbone e setto filtrante per materiale particellare.

Protezione delle mani

In caso di contatto prolungato o ripetuto, usare:………………………………… Creme protettive possono essere utili per proteggere le zone della pelle esposte. Esse devono essere comunque applicate quando il contatto ha già avuto luogo.

Protezione degli occhi

Indossare occhiali di sicurezza per la protezione contro gli spruzzi.

Protezione della pelle

Il personale deve indossare indumenti antistatici in fibra naturale o in fibra sintetica, resistente alle alte temperature. Tutte le parti del corpo devono essere lavate in caso di contatto.

9. Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico: viscoso
Punto di infiammabilità:…… (secondo il metodo……)
Viscosità:………………………..(secondo il metodo……)
Gravità specifica:……………..(secondo il metodo……)
Densità dei vapori: (è sufficiente indicare se maggiore o minore dell’aria) Limite inferiore di esplosività:………
Solubilità in acqua:…………………….

10. Stabilità e reattività

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio e d’uso raccomandate (si veda il paragrafo 7). Se sottoposto a temperature elevate può dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi, quali il monossido e il diossidio di carbonio, fumo, ossidi di azoto e acido cianidrico. Tenere lontano da agenti ossidanti, alcali e acidi forti, nonché da ammine, alcoli e acqua.
Ammine e alcoli provocano reazioni esotermiche. Il preparato reagisce lentamente con l’acqua dando luogo a formazione di CO2, con conseguente rischio di scoppio in contenitori chiusi.

11. Informazioni tossicologiche

In base alle proprietà dei componenti isocianici e tenendo conto delle informazioni tossicologiche relative a prodotti similari, questo preparato può provocare fenomeni di irritazione acuta e/o sensibilizzazione del sistema respiratorio, con possibili manifestazioni asmatiche e rilevanti difficoltà respiratorie. Le persone sensibilizzate possono successivamente manifestare sintomi asmatici, anche se esposte a concentrazioni atmosferiche ben al di sotto del limite di esposizione professionale. Esposizioni ripetute possono provocare un danno permanente al sistema respiratorio. L’esposizione a vapori di solventi in concentrazioni superiori al limite di esposizione professionale può provocare danni alla salute, quali irritazione delle mucose e delle vie respiratorie, danni ai reni, al fegato e al sistema nervoso centrale. L’intossicazione può manifestarsi con mal di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e, in casi estremi, perdita di coscienza. Il contatto prolungato o ripetuto con il preparato può provocare rimozione del grasso naturale della pelle, nonché l’insorgenza di dermatiti non allergiche.
Il liquido spruzzato negli occhi può provocare irritazioni e danni reversibili.

12. Informazioni ecologiche

Non sono disponibili dati specifici sul preparato.

13. Considerazioni sullo smaltimento

I resti del prodotto, i rifiuti derivanti dalla sua utilizzazione e i contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti.
Non abbandonarli nell’ambiente nè scaricarli in fognature o corsi d’acqua.
I residui nei contenitori vuoti devono essere neutralizzati con apposito decontaminante (vedi paragrafo 6).

14. Informazioni sul trasporto

Attenersi alle norme stabilite da ADR per il trasporto su strada, RID per quello ferroviario, IMDG per quello via mare, ICAO/IATA per quello aereo.
Gruppo …………………
Imballaggio …………………

15. Informazioni sulla regolamentazione

In conformità alle prescrizioni vigenti il prodotto viene etichettato come segue (simboli di pericolo, frasi R e frasi S).
Contiene: Isocianati. Si vedano le avvertenze del fabbricante (la presente scheda fornisce tutte le necessarie informazioni)

16. Altre informazioni

Testo completo delle frasi R riportato nell’appendice 2.
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle attuali conoscenze e sono fornite in conformità alle prescrizioni vigenti.
Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati nel paragrafo 1, senza aver ottenuto preventive istruzioni scritte. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
E’ sempre responsabilità dell’utilizzatore conformarsi alle norme di igiene, sicurezza e protezione dell’ambiente previste dalle leggi vigenti. Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendersi come descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza: non sono da considerarsi garanzia delle proprietà del prodotto stesso.
Data di revisione…………….

CAPITOLO 3: II PARTE APPENDICI
Come riconoscere i prodotti più pericolosi? Guida pratica alla lettura delle etichette e delle schede di sicurezza delle vernici, dei diluenti e delle colle
3.1 Anche la sabbia uccide!

Il livello di pericolosità di un prodotto deve essere sempre legato al modo in cui viene utilizzato. L’esempio più evidente di questo fondamentale concetto è quello della sabbia. Al mare ci facciamo le sabbiature, i bambini ci si rotolano e a volte la ingoiano, senza che vi sia alcun danno alla salute. La stessa sabbia, sparata ad altissima pressione e sminuzzata in piccolissime particelle nelle sabbiatrici usate industrialmente, può provocare nei lavoratori non protetti adeguatamente una malattia che può essere mortale: la silicosi!

3.2Prodotti pericolosi o usati pericolosamente?

Fatta questa doverosa premessa si deve comunque approfondire la conoscenza della pericolosità dei prodotti impiegati nell’incollaggio e nella verniciatura, sia per decidere di sostituirli con altri meno pericolosi, sia per poter scegliere i dispositivi di protezione più adeguati.
E’ quindi necessario poter distinguere i diversi “segnali di pericolosità” e imparare a conoscere gli elementi essenziali che contraddistinguono i prodotti.

3.3 La scheda di sicurezza: una carta d’identità europea per i vostri prodotti

Gli utilizzatori professionali hanno a disposizione un importante strumento per controllare le caratteristiche ambientali e di sicurezza delle vernici, dei diluenti e dei collanti acquistati. Si tratta della scheda di sicurezza, che contiene tutte le informazioni che consentono di proteggere la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.
L’Italia ha recepito una specifica Direttiva CEE con il Decreto Ministeriale del 28 gennaio 1992, che ha rappresentato una tappa importante nei rapporti tra produttori e utilizzatori. Dal 30 giugno 1993, data dell’effettiva entrata in vigore della normativa, ogni prodotto deve essere munito di una dettagliata “scheda anagrafica”: chi immette sul mercato una vernice, una colla o un diluente, (cioé il fabbricante, l’importatore o il distributore), é obbligato a fornire la scheda di sicurezza al destinatario, vale a dire all’utilizzatore professionale del prodotto chimico.
Le informazioni devono essere fornite gratuitamente, al più tardi all’atto della prima fornitura del preparato, e successivamente ad ogni revisione dovuta a modifiche concernenti la sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente.
L’utilizzatore deve conservare queste schede a portata di mano, soprattutto alla luce di quanto prescritto dalle norme sulla sicurezza (legge 626). Una copia dovrebbe essere conservata in archivio, mentre una seconda copia dovrebbe essere conservata nel reparto di produzione, in modo che l’operatore possa leggerla ogni volta che gli serve.
Le schede di sicurezza devono essere scritte in lingua italiana, devono indicare la data di redazione e devono essere divise in 16 parti, secondo una sequenza ben precisa (vedi un esempio nell’appendice 4 alla fine di questo capitolo).

  1. Identificazione del preparato e della società produttrice
  2. Composizione/Informazioni sugli ingredienti
  3. Identificazione dei pericoli
  4. Misure di primo soccorso
  5. Misure antincendio
  6. Misure in caso di fuoruscita accidentale
  7. Manipolazione e stoccaggio
  8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale
  9. Proprietà fisiche e chimiche
  10. Stabilità e reattività
  11. Informazioni tossicologiche
  12. Informazioni ecologiche
  13. Considerazioni sullo smaltimento
  14. Informazioni sul trasporto
  15. Informazioni sulla regolamentazione
  16. Altre informazioni.

La responsabilità sulla correttezza e completezza delle informazioni ricade sulla persona responsabile all’immissione del preparato sul mercato.
E’ bene sottolineare che la scheda di sicurezza é ben diversa dalla scheda tecnica, che serve solo per capire le caratteristiche prestazionali di un prodotto e per impiegarlo nel modo migliore. Le informazioni presenti sulla scheda tecnica sono meno vincolanti per il fornitore, che se invece scrive informazioni false sulla scheda di sicurezza rischia molto in termini legali. Se per esempio il dato sul residuo secco é discordante tra le due schede dello stesso prodotto, fidatevi di ciò che é riportato sulla scheda di sicurezza!

3.3.1 Per leggere la scheda ci vuole la laurea?

La risposta dovrebbe essere no, ma certe schede non sono sicuramente redatte con l’intento di facilitare la lettura. Pessima grafica, linguaggio “burocratese”, struttura diversa a seconda delle aziende: tutto sembra fatto per rendere “criptico” il significato di un documento che dovrebbe essere chiaro, trasparente e soprattutto uniforme, per consentire la comprensione anche ai “non addetti ai lavori” (che poi sono quelli che lavorano e quindi utilizzano i prodotti!).
Se la scheda di sicurezza doveva servire all’utilizzatore per aiutarlo a conoscere meglio i prodotti che utilizza, dobbiamo dire con sincerità che siamo ancora lontani dall’obbiettivo per vari motivi.

3.3.2 Gli errori più frequenti
Uniformità

La scheda dovrebbe essere divisa in 16 punti, eppure qualche fornitore ancora non li distingue, o li riporta in sequenza diversa, rendendo così difficile la comparazione tra i prodotti, una delle possibilità più importanti che gli utilizzatori hanno per scegliere prodotti meno pericolosi. A volte alcuni punti sono addirittura del tutto mancanti, o redatti in modo superficiale.

Numero di telefono e nome della persona da contattare in caso di emergenza

E’ una delle indicazioni più utili, della cui mancanza però ci si accorge solo in caso di necessità. Forse per questo è una delle carenze più frequenti nelle schede di sicurezza.

Frasi di rischio

Tutte le sostanze pericolose, quando sono contenute nei prodotti in quantità superiore a determinate concentrazioni (superiore allo 0,1% per le sostanze molto tossiche e tossiche, superiore all’1% per le sostanze corrosive,nocive e irritanti), devono essere indicate nella scheda di sicurezza nel punto 2 (composizione/informazione sugli ingredienti). Deve in particolare essere indicato:

  1. il tipo di sostanza
  2. il simbolo di pericolo
  3. le frasi di rischio (per esteso), particolarmente importanti per conoscere i prodotti utilizzati. A volte invece viene inserita solo la lettera con il numero (ad esempio R11) senza alcuna descrizione del suo significato.

E’ bene sottolineare che la pericolosità del preparato (diversa dalla pericolosità delle singole sostanze che lo compongono) viene descritta nel punto 15 della scheda di sicurezza; se non sono indicati simboli di pericolosità per la salute dell’uomo o frasi di rischio, vuol dire che la sostanza pericolosa presente in formula non è contenuta in quantitativi tali da apportare al prodotto finale le sue stesse caratteristiche di pericolosità.

Informazioni ecologiche

La normativa europea ha lasciato purtroppo alcuni spazi all’interpretazione soggettiva. In mancanza di indicazioni precise le aziende chimiche hanno scelto di approfondire questo punto in modo diverso. Nei casi peggiori si indica semplicemente che il prodotto “va impiegato e smaltito nel rispetto delle norme vigenti”: un’affermazione così scontata da scadere nel ridicolo.
Altre aziende invece, dimostrando un’attenzione ben maggiore nei confronti dei clienti, forniscono una serie di dati molto utili al verniciatore, indicando ad esempio la classe di appartenenza dei solventi ai sensi del DPR 203 sulle emissioni in atmosfera, evitando così faticose ricerche a coloro che devono richiedere le autorizzazioni alla Provincia e alla Regione.
Molto utile anche l’indicazione chiara della percentuale di solvente contenuta nel prodotto verniciante, che consente di valutare con precisione il residuo secco della vernice nella latta.
E’ questo uno dei modi in cui, secondo noi, si fornisce un miglior servizio al cliente, andando anche al di là di ciò che la legge impone al fornitore. Dovrebbe poi essere l’utilizzatore a premiare (o punire) il produttore più disponibile, non limitandosi a confrontare il prezzo d’acquisto.

3.3.3 Diffidate gente, diffidate!

Le aziende più serie hanno investito ingenti risorse umane e finanziarie per realizzare e aggiornare le schede di sicurezza. Diffidate dei fornitori che non rispettano i criteri che abbiamo indicato e ovviamente di quelli che non le consegnano: al di là degli eventuali rischi non evidenziati, un comportamento del genere dimostra scarso interesse delle aziende per la sicurezza dei propri clienti e, come minimo, scarsa trasparenza.

3.4 Il “pericolosometro”: un metodo per misurare la pericolosità dei prodotti

La scheda di sicurezza contiene una gran mole di segnali di pericolosità che bisogna saper riconoscere e che si possono imparare con facilità (n.d.a.: un mio professore di chimica insisteva nel dirmi che “tenevo un lucchetto che mi bloccava il cervello”, per cui se sono riuscito a capire io questi meccanismi ci possono riuscire tutti…).
Siccome é più pratico misurare le cose con degli indici (cioé con dei numeri), mi limiterò a spiegare il valore di tre indici che sono spesso contenuti nelle schede di sicurezza e che consentono a chiunque di confrontare la pericolosità dei prodotti (se non li trovate, richiedete spiegazioni al fornitore):

  1. i TLV (indicati nel punto 8)
  2. le classi della tabella “D” del DM 12/7/90 sull’inquinamento atmosferico (indicate nei punti 12, o 15, o 16)
  3. le frasi di rischio delle etichette (indicate nel punto 15).

Se non vi fate spaventare dalla stranezza di questi termini e arrivate alla fine di questo capitolo vi garantisco che sarete in grado di valutare un prodotto in 30 secondi.

3.4.1 Il “pericolosometro” e I TLV: una soglia di sicurezza nell’ambiente di lavoro?

I TLV, cioé i valori limite di soglia, sono stati elaborati dall’Associazione degli Igienisti statunitensi (ACGIH), e indicano le concentrazioni delle sostanze disperse nell’aria alle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente senza effetti negativi per la salute: più il TLV é basso e più una sostanza é pericolosa, in quanto basta una piccola quantità presente nell’ambiente di lavoro per creare una situazione di rischio.
Si tratta di valori che in Italia non sono vincolanti per legge e quindi vengono utilizzati solo come riferimento generale per la valutazione della pericolosità di una sostanza. In altri Paesi invece i TLV (o i MAK, che vengono utilizzati in modo analogo in Germania, o gli OES inglesi e francesi) rappresentano un limite legalmente riconosciuto, una specie di barriera al di sotto della quale le aziende non vengono considerate responsabili di violazioni. L’argomento é costante fonte di accesi dibattiti, che vedono due fronti contrapposti, pro e contro l’uso dei TLV come limite “legale”.
In effetti nel nostro Paese la mancanza di un preciso limite fissato dalla legge consente ampi margini di discrezionalità agli operatori della prevenzione, creando notevoli squilibri nelle diverse aree geografiche a seconda del livello di controllo sulle aziende e delle interpretazioni che vengono date volta per volta sulle procedure da applicare per migliorare l’ambiente di lavoro. Si assiste così per esempio al divieto che in alcune zone viene imposto all’impiego di cabine a secco, oppure alla richiesta di sostituire alcune sostanze con altre, senza che le regole del gioco vengano fissate in modo identico per tutti.
D’altronde é ben noto il fatto che, a causa della notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare disturbi o danni in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano pari o inferiori ai TLV e, in una più piccola percentuale di individui, si può osservare anche un effetto più marcato per l’aggravarsi di condizioni preesistenti o per l’insorgere di una malattia professionale.
Il fumo, per esempio, può incrementare gli effetti biologici delle sostanze chimiche presenti nell’ambiente di lavoro e può ridurre i meccanismi di difesa dell’organismo contro le sostanze tossiche.
Alcuni individui possono inoltre essere molto più sensibili, rispetto alla norma, nei confronti di alcune sostanze in conseguenza di fattori genetici, età, abitudini personali (fumo, alcool, altre droghe), cure mediche o esposizioni pregresse. Questi individui possono non essere adeguatamente protetti contro gli effetti causati da sostanze presenti a concentrazioni pari o inferiori ai TLV.
Prima di approfondire ulteriormente la questione, cerchiamo di capire come nascono i TLV e soprattutto come vengono aggiornati.
Questi valori, secondo quanto affermano gli igienisti americani, vengono stabiliti in base ai dati più attendibili ricavati dall’esperienza in campo industriale, ai risultati di ricerche sperimentali sull’uomo e sugli animali e, quando possibile, alla combinazione di entrambi gli elementi. Il criterio con cui il limite tollerabile viene fissato può variare a seconda del tipo di sostanza considerata: in alcuni casi l’obbiettivo é quello di prevenire i danni per la salute, in altri di eliminare fenomeni irritativi, di riduzione dello stato di vigilanza, di disagio o altre forme di stress.
I danni per la salute considerati comprendono quelli che possono ridurre l’aspettativa di vita, compromettere le funzioni fisiologiche, ridurre le capacità di resistenza ad altre sostanze tossiche o alle malattie, influire negativamente sulla funzione riproduttiva o sui processi di sviluppo.
La qualità e la natura delle informazioni disponibili per stabilire i TLV varia da sostanza a sostanza; di conseguenza la precisione dei TLV stabiliti è soggetta a variazioni e la documentazione più aggiornata deve essere consultata per valutare l’insieme e la natura dei dati disponibili per una data sostanza.

3.4.1.1 Come nascono i TLV?

Il meccanismo di determinazione dei TLV americani negli ultimi 50 anni é rimasto invariato: le liste sono sempre quelle del 1942, rivedute e corrette con un ritmo di aggiornamento di una decina di sostanze all’anno.In un articolo di Emilio Volturo, apparso qualche anno fa sulla rivista italiana “SNOP” (il bollettino della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione), vengono citate alcune fonti ACGIH dalle quali risulta che nel 1986 su circa 600 sostanze esaminate, i TLV di 89 di esse erano stati elaborati soprattutto sulla base di informazioni non pubblicate di fonte aziendale.
Per “informazioni non pubblicate” si intendono quelle informazioni che non compaiono neanche nelle schede tecniche della casa produttrice (in questo caso verrebbero considerate infatti informazioni “pubblicate”). Inoltre parte delle informazioni non era mai stata trasmessa per iscritto, bensì telefonicamente! Di conseguenza la maggior parte di queste importanti informazioni di fonte aziendale non pubblicate non sono disponibili in forma scritta per essere sottoposte ad un esame scientifico da parte di esperti.

3.4.1.2 Un limite tra il bene e il male?

Indubbiamente, lo ammettono gli stessi igienisti americani, i TLV non possono costituire una linea netta di demarcazione tra livello di sicurezza e livello di pericolo.
Se prendiamo ad esempio l’acetone, che ha un TLV-TWA di 500 ppm (ppm significa “parti per milione”; per maggiori spiegazioni e per la definizione di “TWA” vedi appendice 1 a fine capitolo), non potremmo ragionevolmente pensare che con una concentrazione di 499 ppm nell’ambiente di lavoro possiamo stare tranquilli, mentre con 501 dobbiamo far scattare l’allarme: una parte per milione in più o in meno non può certamente determinare l’esistenza o l’assenza di un rischio per la salute!
Sembrerebbe solo una questione di buon senso, ma purtroppo il concetto di “buon senso” é troppo soggettivo per una questione così delicata.
Se infatti si definisse per legge che al di sopra del TLV c’è rischio, mentre al di sotto c’é sicurezza, negli ambienti di lavoro in cui si supera il livello di allarme ci si preoccuperebbe semplicemente di raggiungere la linea del TLV: si perderebbe, in questo modo, ogni possibilità di introdurre cambiamenti positivi che consentirebbero di migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro. Perchè ad esempio bisogna chiudere i contenitori delle vernici dopo l’uso se la concentrazione dei solventi nell’aria é inferiore al TLV? Perchè mai un’azienda dovrebbe acquisire una tecnologia che impiega vernici, colle, diluenti o solventi meno pericolosi, se tutti gli inquinanti nell’ambiente di lavoro si trovano sotto il tetto del TLV? Perchè infine utilizzare le cappe di aspirazione, che a volte intralciano o comunque rallentano il lavoro, se i fumi di saldatura, i vapori presenti durante le fasi di incollaggio o di lavaggio delle attrezzature sono sotto il TLV?

3.4.1.3 I limiti cambiano nel tempo

Se torniamo all’esempio dell’acetone e vediamo la sua classificazione nel tempo, troveremo che nelle tabelle pubblicate fino al 1996 il TLV era stato fissato a 750 ppm, ma in alcuni studi pubblicati dal 1987 al 1989 su alcune riviste internazionali di medicina del lavoro (“Journal of occupational medicine”, “American journal of industrial medicine”, Scandinavian journal of work environmentand health”, “British journal of industrial medicine”) erano stati evidenziati effetti negativi sul sistema nervoso con concentrazioni di 250 ppm dopo 4 ore di esposizione.Analoghi risultati sono stati verificati con esposizioni ad altri inquinanti ben lontane dal limite considerato pericoloso (stirene, toluene, formaldeide).

3.4.1.4 Un limite soggettivo

Non tutti i lavori sono uguali e non tutti gli uomini sono uguali. Inoltre, ammesso e non concesso che da un punto di vista biologico basse dosi diluite nel tempo abbiano lo stesso significato di alte dosi concentrate in un breve periodo di tempo, ne derivano non poche difficoltà nel valutare esattamente l’inquinamento di un ambiente chiuso. Il valore che si ricava è sempre una stima della realtà, che oscilla all’interno di un intervallo tanto più ampio quanto maggiore è la variabilità del ciclo produttivo in esame.

3.4.1.5 Gli effetti sinergici

Un altro punto critico è quello delle sinergie (cioé della somma degli effetti di varie sostanze): come ci comporteremo a proposito della presenza contemporanea di più fattori di rischio? Accetteremo che, in caso di presenza contemporanea di 10 inquinanti, tutti e dieci si fermino un milionesimo di milligrammo al di sotto del TLV? O introdurremo complicate e sofisticate formule matematiche per il calcolo dell’effetto combinato? Oppure ce la caviamo con una “raccomandazione” a stare attenti alla possibile azione sinergica in presenza di più di un inquinante (che è la situazione reale di fatto più frequente)?

3.4.1.5 I TLV e le sostanze cancerogene

Uno dei punti più criticati é l’indicazione dei TLV per sostanze ad azione mutagena o cancerogena. Le ragioni sono tutte molto valide:

  • non esiste, come è noto, una netta divisione tra sostanze che scatenano o promuovono l’azione cancerogena o mutagena
  • l’azione sinergica in questo campo comporta un rischio molto più grande rispetto alle sostanze “solamente” tossiche
  • in particolare l’effetto mutageno o cancerogeno che potrebbe colpire anche un piccolissimo numero di lavoratori (quelli che risentono particolarmente gli effetti di determinate sostanze che mediamente non comportano problemi) rappresenterebbe la condanna di un certo numero, per quanto piccolo, di sfortunati a contrarre un tumore.
3.4.1.7 Conclusioni

Se la severità nell’applicazione delle regole del gioco può essere legata all’interpretazione dei giudici, non lo può essere invece la certezza del diritto. E quale certezza ci può essere, si dice, se un datore di lavoro non può ritenersi mai completamente sicuro di aver ottemperato alla norma, ossia di aver fatto tutto ciò che è tecnicamente fattibile o che comunque è già stato concretamente realizzato in qualche azienda analoga? Per non parlare della “soggettività” degli operatori dei servizi di prevenzione, che fanno le loro valutazioni sulla base di esperienze e conoscenze inevitabilmente limitate che, al di là della buona volontà di ciascuno, risentono della mancanza di aggiornamento e della scarsità di informazioni su cicli produttivi, sempre più specialistici e in rapida trasformazione.
Una possibilità di sciogliere questo nodo, secondo alcuni, starebbe nell’attribuire al TLV il significato di “valore minimo” necessario per il rispetto della norma, e quindi per non incorrere immediatamente nella sua violazione, con tutte le implicazioni penali che ne derivano.
Sarebbe però poi indispensabile, come già avviene in alcuni Paesi europei, in particolare Francia e Gran Bretagna, elaborare le cosiddette norme di buona tecnica, relative a diverse attività lavorative, codificate anche rispetto a parametri di igiene industriale.
Comunque, anche se non possono essere considerati del tutto rassicuranti, in mancanza d’altro i limiti americani costituiscono un indice da tenere in considerazione, se non altro come “soglia di attenzione” e come punto di partenza per la verifica delle condizioni dell’ambiente di lavoro, nell’ottica di un costante miglioramento della sicurezza dei lavoratori.
Tutti coloro che, leggendo queste righe, si sono appassionati all’argomento e vogliono approfondire ulteriormente la conoscenza della materia, troveranno alla fine di questo capitolo altre informazioni più dettagliate (appendice 1).

3.4.2 Il “pericolosometro” e le classi della tabella “D” del DM 12/7/90 sull’inquinamento atmosferico

Mentre i TLV rappresentano un limite nell’ambiente di lavoro, le classi della tabella “D” definiscono i limiti di inquinamento fuori dall’azienda.I limiti di emissione dei solventi in atmosfera (cioé all’esterno delle fabbriche), sono stabiliti nel D.M. 12/7/1990, nell’Allegato 1. Tale Allegato prevede, nella Tabella D, una ripartizione delle sostanze organiche volatili articolata in 5 classi; per ogni classe sono fissati i limiti di emissione.

limiti di emissionei formulalimiti di emissione formula 2

 

Come si può facilmente notare dalla tabella, i limiti di emissione più bassi riguardano la prima classe, che quindi è quella più pericolosa; essa infatti comprende le sostanze cancerogene, che non dovrebbero mai essere presenti nelle colle e nelle vernici, anche se in qualche caso di “diluente truccato” ne è stata rilevata la presenza (in particolare di benzene, noto cancerogeno).
Il “pericolosometro” in questo caso é facilmente applicabile senza ulteriori approfondimenti: alla classe I appartengono le sostanze più pericolose, mentre nella classe V si trovano quelle meno pericolose.
Il Ministero dell’Ambiente italiano, che ha classificato solo alcune sostanze (l’elenco completo é pubblicato alla fine di questo capitolo), inspiegabilmente non ha chiarito sulla base di quali parametri é stata definita la suddivisione delle diverse classi (probabilmente é stata fatta una sintesi tra effetti sull’uomo e sull’ambiente). L’indice di pericolosità in questo caso é piuttosto grossolano e incompleto, però ha il pregio di essere compreso da chiunque (se non trovate la classe sulle schede di sicurezza dei vostri prodotti, richiedetela al fornitore).
Quasi tutte le Regioni italiane non autorizzano emissioni di aziende che utilizzano vernici contenenti solventi di classe I e II (a meno che si installi un impianto di abbattimento) e ormai sul mercato tutti i produttori più attenti li hanno sostituiti con solventi di classe III, IV e V, disponibili sul mercato a prezzi più che accettabili.

3.4.3 Il “pericolosometro” e l’etichettatura europea: i simboli e le frasi di rischio
3.4.3.1 Come vengono classificate le sostanze e i preparati in Europa?

L’obbiettivo della classificazione è l’identificazione di tutte le proprietà fisicochimiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche delle singole sostanze e delle proprietà tossicologiche e fisico-chimiche dei preparati (cioé delle miscele di varie sostanze) che possono comportare dei rischi all’atto della normale manipolazione o utilizzazione. Dopo l’identificazione delle proprietà pericolose, la sostanza o il preparato devono essere etichettati per indicare il pericolo o i pericoli, al fine di proteggere l’utilizzatore e l’ambiente.
Le norme hanno lo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori informazioni essenziali sulle sostanze e sui preparati pericolosi che utilizzano. L’etichetta può inoltre richiamare l’attenzione su informazioni più complete in materia di precauzioni e di utilizzazione del prodotto, disponibili sotto altra forma.
L’etichetta tiene conto di tutti i pericoli potenziali connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi nella forma in cui vengono commercializzati, ma non necessariamente nelle altre possibili forme di utilizzazione finale, ad esempio allo stato diluito.
I pericoli più gravi sono segnalati da simboli; questi pericoli e quelli causati da altre proprietà pericolose sono precisati in frasi standard di rischio (frasi “R”), mentre altre frasi, relative ai consigli di prudenza (frasi “S”), presentano le precauzioni che occorre prendere.
Nel caso delle sostanze, l’informazione è completata dalla denominazione secondo una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale, preferibilmente quella utilizzata dallo “European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) o dalla “European List of Notified Chemical Substances (ELINCS), dal numero CEE e da nome, indirizzo e numero di telefono del responsabile dell’immissione della sostanza sul mercato avente sede nell’Unione Europea.
Nel caso di preparati (cioé una miscela di sostanze), l’informazione è completata dalla designazione o nome commerciale del preparato, dalla denominazione chimica delle sostanze presenti nel preparato e dal nome, indirizzo e numero di telefono del responsabile dell’immissione sul mercato del preparato avente sede nell’Unione Europea.
L’etichettatura prende in considerazione le sostanze se le concentrazioni sono:

  • >0,1% per le sostanze classificate molto tossiche, tossiche, cancerogene di categoria 1 o 2, mutagene di categoria 1 o 2, tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2.
  • >1% per le sostanze classificate nocive, corrosive, irritanti, sensibilizzanti, cancerogene di categoria 3, mutagene di categoria 3, tossiche per la riproduzione di categoria 3, a meno che nell’allegato 1 al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 siano stati specificati valori più bassi.
3.4.3.2 Classificazione in base alle proprietà tossicologiche

La classificazione si basa sugli effetti acuti e su quelli a lungo termine delle sostanze e dei preparati, siano essi dovuti ad un’unica esposizione o ad un’esposizione ripetuta o prolungata.
Se è possibile provare che l’effetto tossico sull’uomo delle sostanze e dei preparati è o potrebbe essere diverso da quello messo in evidenza dai risultati sperimentali ottenuti con le prove su animali o con l’applicazione del metodo convenzionale, le sostanze e i preparati vanno classificati in base alla tossicità per l’uomo. Tuttavia le prove sull’uomo dovrebbero essere scoraggiate e in nessun caso dovrebbero essere utilizzate per confutare i dati positivi riscontrati sugli animali.

3.4.3.3 Le sostanze pericolose (D.L. 3.2.97, n° 52)

Le sostanze sono gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione.I preparati sono le miscele e le soluzioni costituite da due o più sostanze. Sono considerati pericolosi le seguenti sostanze e preparati.
Per quanto riguarda l’infiammabilità, la normativa prevede tre livelli di infiammabilità decrescenti.
Estremamente infiammabili (simbolo fiamma e scritta F+): le sostanze e i preparati liquidi con il punto di infiammabilità inferiore a 0°C e un punto di ebollizione inferiore o uguale a 35°C; le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambientale sono infiammabili a contatto con l’aria.

Facilmente infiammabili (simbolo fiamma e scritta F):

  1. le sostanze ed i preparati che, a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi
  2. le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione
  3. le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d’infiammabilità è molto basso
  4. le sostanze ed i preparati che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose.

Vale anche per sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C, ma che non sono estremamente infiammabili.
Infiammabili (senza simbolo fiamma): sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è compreso tra 21 e 55°C. In questo caso non è necessario il simbolo, ma solo la frase R10 “infiammabile” in etichetta.
Molto tossici (simbolo teschio e scritta T+): le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche.
Tossici (simbolo teschio e scritta T): le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche.
Nocivi (simbolo croce e scritta n): se la tossicità DL50 e/o CL50 (vedi la tabella che spiega il significato di DL50 e CL50) é più bassa di quella prevista per classificare la sostanza o il preparato come molto tossico o tossico, ma rientra nei limiti previsti, allora il prodotto è nocivo. Oltre al simbolo va indicata, per mezzo delle frasi di rischio, la via di pericolo tossicologico (ingestione, inalazione, contatto con la pelle). Sono poi eventualmente necessarie altre frasi, nel caso di rischi tossicologici specifici; ad esempio R39 “pericolo di effetti irreversibili molto gravi” se esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili potrebbero essere causati da un’unica esposizione, oppure R48 “pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata” se gravi danni potrebbero essere causati da esposizione ripetute o prolungate.

Definizione del livello di tossicità sulla base di DL50 e CL50

livello tossicità su base dl50 e cl 50

Terminologia

DL50: dose che provoca la morte nel 50% degli animali da esperimento (va definita anche la via orale, cutanea, etc.). Per la DL50 orale la normativa CEE prevede l’uso del ratto come animale da esperimento. Per la DL50 cutanea è previsto l’uso del ratto o del coniglio.
CL50: concentrazione in aria che provoca la morte nel 50% degli animali da esperimento, se inalata per un determinato periodo di tempo. Per la CL50 la normativa CEE prevede l’uso del ratto come animale da esperimento, per una esposizione di 4 ore.
Comburenti (simbolo comburente e scritta O): le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica, provocandone l’accensione o aggravando il rischio di incendio. Possono anche risultare esplosive in miscela con materie combustibili.
Corrosivi (simbolo corrosione e scritta C): le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva. Irritanti (simbolo croce e scritta Xi): le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.
Esplosivi (simbolo esplosione e scritta E): le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento.
Pericolosi per l’ambiente (simbolo albero + pesce morti e scritta N): le sostanze ed i preparati che, qualora si diffondano nell’ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali.
Sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione, per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche.
Cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza.

La normativa sull’etichettatura definisce 3 categorie di cancerogenicità:

  1. sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori
  2. sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla92 base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali, o di altre informazioni specifiche.
  3. sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo, per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2.

Una sostanza viene inserita in categoria 1 in base ai dati epidemiologici, mentre la collocazione nelle categorie 2 e 3 si basa fondamentalmente sugli esperimenti sugli animali.
Non esiste un simbolo specifico per i cancerogeni, ma in etichetta va riportata la frase R45 ”può provocare il cancro”, o R49 “può provocare il cancro per inalazione” con il simbolo T+ o T, per i cancerogeni di Cat. 1 e 2, o R40 “possibilità di effetti irreversibili”, unito almeno al simbolo Xn per le sostanze in Cat. 3.
La normativa di classificazione definisce cancerogene un centinaio di sostanze. I preparati che contengono più dello 0,1% di sostanze delle Categorie 1 e 2, o più dell’1% di quelle in categoria 3, sono da considerare a loro volta cancerogeni, con l’obbligo della relativa frase di rischio. Anche per la cancerogenicità è opportuno effettuare una classificazione provvisoria, per le sostanze non ancora classificate ufficialmente dalla CEE, ma definite cancerogene da Enti ufficiali nazionali o internazionali (CCTN, IARC).
Mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza. La normativa sull’etichettatura definisce 3 categorie di mutagenicità:

  1. esistono prove sufficienti per stabilire nessi causali tra l’esposizione degli esseri umani ad una sostanza e le alterazioni genetiche ereditarie. E’ estremamente difficile ottenere informazioni attendibili dagli studi sull’incidenza delle mutazioni nella popolazione umana o sul possibile aumento della loro frequenza; fino ad oggi non si conoscono esempi certi di sostanze mutagene
  2. esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione degli esseri umani ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie
  3. esistono prove fornite da studi specifici sugli effetti mutageni, ma non sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 2.

Tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole, o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili. La normativa sull’etichettatura definisce 3 classi di tossicità per la riproduzione:

  1. esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione umana alla sostanza e la riduzione di fertilità. Oppure esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione umana alla sostanza e successivi effetti tossici a livello di sviluppo della progenie.
  2. esistono prove evidenti per presumere che l’esposizione umana alla sostanza possa ridurre la fertilità. Oppure esistono prove sufficienti per presumere che l’esposizione umana alla sostanza possa dar luogo a effetti tossici a livello di sviluppo della progenie.
  3. sostanze sospette per la fertilità umana. Oppure sostanze sospette a causa di possibili effetti tossici a livello di sviluppo della progenie.

La tossicità riproduttiva comprende la diminuzione della funzioni o della capacità di riproduzione maschile e femminile (effetti negativi sulla libido, sul comportamento sessuale e sulla fecondazione) e il manifestarsi di effetti nocivi non ereditari sulla progenie (aborto, peso corporeo ridotto, ritardo nella crescita e nello sviluppo a livello fisico o mentale) .

3.4.3.4 Sostanze non comprese nell’elenco di classificazione ufficiale

La CEE fornisce un elenco di classificazione ufficiale di oltre un migliaio di sostanze chimiche, che periodicamente viene aggiornato. Le sostanze che non sono comprese in questo elenco devono essere classificate provvisoriamente dal produttore, sulla base delle informazioni disponibili in letteratura e/o mediante l’effettuazione di test specifici. Non è quindi accettabile che una sostanza non sia etichettata perchè il produttore non ha trovato una classificazione ufficiale della CEE, o perchè non sono state trovate altre informazioni. E’ un preciso obbligo del produttore classificare provvisoriamente la sostanza effettuando ad esempio i test di infiammabilità ed esplosività e i test per la DL50 e la CL50, se questi dati non sono disponibili in letteratura.Per i preparati (miscele di sostanze) la normativa prevede la possibilità di una classificazione tossicologica stimata, che si ottiene attraverso un calcolo a partire dalla tossicità e dalle percentuali delle singole sostanze, mentre prevede la verifica mediante test delle caratteristiche di infiammabilità, a meno che la miscela non sia composta solo da sostanze non infiammabili.94 Se la normativa di classificazione di sostanze e preparati è correttamente rispettata dal produttore della sostanza o del preparato, l’utilizzatore finale ha a disposizione tutte le informazioni necessarie per valutare il rischio, per mettere in atto i sistemi di protezione necessari e, in definitiva, per operare in sicurezza.

3.4.3.5 Obbligo di ricerca: una garanzia per gli utilizzatori

I fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze pericolose che non figurano ancora nell’allegato I, ma sono incluse nell’EINECS, sono obbligati ad effettuare idonee ricerche per conoscere i dati pertinenti ed accessibili esistenti per quanto riguarda le proprietà di tali sostanze.

3.4.3.6 Imballaggio

L’imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare le seguenti condizioni.L’imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni che prescrivono speciali dispositivi di sicurezza.
I materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non devono essere suscettibili di deteriorarsi a causa del contenuto, nè poter formare con questo composti pericolosi.
Tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali sollecitazioni della manipolazione.
Il recipiente munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato, deve essere progettato in modo che l’imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto.

3.4.3.7 In sintesi

L’etichettatura delle sostanze pericolose deve recare in caratteri leggibili e indelebili una serie di dati che si possono così schematizzare.
La denominazione della sostanza.
Il nome e l’indirizzo completo, nonchè il numero di telefono del responsabile dell’immissione sul mercato stabilito all’interno dell’Unione europea, che può essere il fabbricante, l’importatore o il distributore.
I simboli di pericolo, se previsti, e l’indicazione di pericolo che comporta l’impiego della sostanza. I simboli e le indicazioni di pericolo stampati in nero su fondo giallo-arancione.
Le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell’uso della sostanza, dette “frasi R”.
Indicazioni quali “non tossico”, “non nocivo” o qualsiasi altra analoga, non devono figurare sull’etichetta o sull’imballaggio delle sostanze pericolose.
E’ inoltre vietata la pubblicità delle sostanze pericolose, qualora la pubblicità stessa non indichi la categoria o le categorie di appartenenza della sostanza.
Le frasi di rischio e i consigli di prudenza devono essere scritte per esteso, per comprenderne il significato. La legge precisa infatti che non é sufficiente indicare soltanto la lettera R con il numero che contraddistingue il tipo di rischio, in quanto ciò richiederebbe che l’utilizzatore abbia sempre con sé un”bigino” che gli consenta di decifrare il significato della lettera e del numero: comunque, per ogni evenienza, alla fine di questo capitolo sono riportate tutte le frasi R e S (appendice 2).

3.5 Conclusioni

Se le spiegazioni che abbiamo dato sono state sufficientemente chiare, ogni utilizzatore è ora in grado di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze tra quelli esistenti sul mercato.
Ciò non significa che tutti da domani debbano indirizzarsi solo sui prodotti che contengono solventi di classe V, senza simboli di tossicità o nocività sull’etichetta e con TLV elevato: un solvente più pericoloso, usato in una cabina ben ventilata può essere meno dannoso di un solvente meno pericoloso usato in una cabina con il filtro intasato!
E’ evidente che nella scelta dei prodotti intervengono motivazioni economiche e prestazionali che sono importanti: se un prodotto meno pericoloso non funziona o costa troppo non potrà mai sostituire un prodotto più pericoloso, a meno che quest’ultimo venga penalizzato da una legislazione efficace (e sappiamo come funzionano le cose nel nostro Paese..).
Se però i prodotti meno pericolosi, come già avviene in molti casi, sono competitivi, la strategia della sicurezza diventa praticabile anche senza repressione “poliziesca”. E abbiamo ogni giorno conferma del fatto che gli utilizzatori, quando hanno gli strumenti per distinguerli, sanno scegliere i prodotti giusti.

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