Attenzione alle caparre versate per l’acquisto di impianti prima del contratto di leasing: i soldi non vengono più restituiti se il fornitore è in difficoltà.
Stiamo raccogliendo le segnalazioni sugli impiantisti del nostro settore che hanno già fatto “il pacco”: prima di acquistare chiedete informazioni sullo stato finanziario dei fornitori.
Alcuni abbonati ci hanno segnalato le disavventure in cui sono incorsi versando l’anticipo per l’acquisto di un impianto. Pubblichiamo la “lettera al direttore” inviataci da un lettore, che racconta nel dettaglio come ha perso 14.000 euro e segnaliamo le precauzioni da prendere per evitare la “trappola”. La lettera è già stata diffusa via email agli operatori del settore e alcuni ci hanno già inviato le proprie considerazioni: pubblichiamo le più interessanti.
LA LETTERA
Egr. Direttore,
nel gennaio dello scorso anno ho firmato la proposta d’ordine per la fornitura di una cabina di verniciatura dell’importo di euro 70.000 + IVA. Il pagamento concordato era il seguente:
– 20% della fornitura, pari a euro 14.000 + IVA, alla firma di detta proposta, corrisposto a mezzo assegno bancario, a titolo di caparra confirmatoria e fatturata dal fornitore;
– 100% a mezzo leasing, con pagamento al fornitore a vista fattura e rapporto collaudo, con restituzione della caparra confirmatoria a pagamento leasing avvenuto.
Ho quindi stipulato il contratto di leasing per euro 78.000 + IVA, della durata di 60 mesi e la società di leasing a febbraio ci ha fatturato il maxi-canone quale corrispettivo di leasing alla firma + spese di istruttoria.
Da febbraio abbiamo quindi cominciato regolarmente a pagare i RID mensili fatturati dalla nostra banca. A marzo, dopo vari solleciti, non avendo ricevuto la cabina abbiamo formalmente richiesto in forma scritta la restituzione della caparra con raccomandata A/R. Pochi giorni dopo il fornitore ci ha inviato via fax una disposizione di bonifico inoltrata alla sua banca, a nostro favore, per una somma pari all’importo della caparra: peccato che l’accredito non sia mai arrivato sul nostro conto corrente!
Abbiamo quindi trasmesso tutta la documentazione al nostro studio legale, che ha inoltrato al fornitore una prima lettera di sollecito, consegnando contestualmente a mano la stessa documentazione allo studio legale corrispondente. In seguito è stato emesso presso il tribunale competente un “Decreto Ingiuntivo” nei confronti della società fornitrice. E’ poi stato emesso un “Atto di precetto” per euro 16.500.000 (cifra comprensiva di spese), notificato recentemente, seguito dalla notifica del pignoramento presso terzi e la data dell’udienza per la dichiarazione è stata fissata per il mese di luglio.
In questi giorni ho ricevuto comunicazione dal nostro avvocato, che ci informava che il pignoramento presso terzi darà esito negativo, in quanto il fornitore non intrattiene più rapporti con la banca presso la quale era stato fatta la disposizione di bonifico a nostro favore.
Il nostro avvocato ci consiglia a questo punto come unica soluzione possibile la presentazione di istanza di fallimento, al fine di eliminare definitivamente dal mercato il fornitore in questione.
Abbiamo inoltre appurato, purtroppo, che da una ricerca presso la Cancelleria, il fornitore in questione è pluriesecutato e per importi cospicui (11 nominativi, tra cui una banca che vanta un credito di circa 250.000 euro). Ho voluto segnalarle il fatto, sperando che altri miei colleghi non cadano nello stesso mio raggiro.
Cordiali saluti
Lettera firmata
LA RISPOSTA DEL DIRETTORE
La lettera dell’abbonato, a cui va il nostro plauso per aver voluto segnalare il fatto a tutti gli operatori del settore (anche ai concorrenti), evidenzia un fenomeno che merita di essere raccontato ai nostri lettori. Rendere partecipi gli altri delle proprie disavventure rientra in una strategia che abbiamo sempre favorito, anche se a volte chi subisce fregature è restio a raccontarle, in base a una filosofia, ben poco solidale, secondo la quale “dato che ci ho sbattuto il muso io, è giusto che ce lo sbattano anche altri…”.In realtà bisognerebbe rendersi conto che, al di là dei principi di solidarietà che ognuno può avere o meno, esiste una filosofia molto pratica fondata sul principio “oggi a me, domani a te”: scambiarsi informazioni sulle proprie esperienze, positive o negative, ha soprattutto un’utilità economica, che prima o poi riguarda tutti! Per dare il nostro contributo a questo circolo virtuoso, oltre all’azione di diffusione delle informazioni, abbiamo chiesto agli esperti della materia di suggerire le procedure da mettere in atto per evitare disavventure come quella in cui è incappato il nostro abbonato, in modo da mettere in allarme gli utilizzatori, fornendo però nel contempo una possibile soluzione per evitare la “trappola”. Ogni società di leasing, quando apre una pratica, chiede al proprio cliente che tipo di accordo è stato stipulato tra lui ed il suo fornitore, che in genere può essere di due tipi:
– il cliente versa una caparra che poi gli deve essere restituita dal fornitore, sulla base di una scrittura privata; in questo caso la società di leasing non entra nel merito della contrattazione tra le parti e, dopo aver completato le pratiche, versa al fornitore l’intero importo dell’operazione (senza effettuare nessun controllo sul fornitore stesso). In questo caso, per evitare sorprese, è meglio farsi rilasciare una fidejussione sulla caparra versata;
– il cliente informa la società di leasing che la caparra è da considerare come acconto sulla fornitura; in questo caso la società di leasing scriverà nel contratto che il cliente ha già versato a titolo di acconto una quota e che salderà direttamente il fornitore per la differenza (ovviamente la società di leasing si cautela, effettuando gli adeguati controlli sull’affidabilità della società fornitrice).
Se qualcuno vuole indicarci altre modalità per cautelarsi, o vuol segnalare altre “trappole”, può inviare un messaggio alla nostra redazione, all’indirizzo email redazione@finishing.it.
Pierluigi Offredi
I COMMENTI DEI LETTORI
Sono meravigliato per il contenuto della vostra comunicazione, chiaramente senza senso ed allarmistico. I truffatori e delinquenti esistono in ogni categoria, nessuna esclusa, noi ad esempio abbiamo preso solenni fregature e ben più onerose da subfornitori, ma ci siamo ben guardati dal generalizzare allargando ad una intera categoria di impiantisti. Dalla prima frase della vostra comunicazione sembrerebbe che ci siano diversi abbonati tutti truffati da costruttori di impianti di verniciatura e con il trucco dell’anticipo sulla fornitura a fronte di un pagamento con leasing. La caparra è una normalissima clausola nei contratti del nostro settore, fatta anche per cautelare il fornitore di impianti non standard da eventuali ripensamenti del cliente nel caso, ad esempio si voglia accelerare la costruzione dell’impianto in attesa della stipulazione del contratto definitivo di leasing da parte del cliente. A noi è capitato di ricevere un pre-ordine con pagamento in leasing, sollecitati dal cliente iniziata la costruzione e poi sentirci annullare l’ordine per il fatto che la banca non aveva concesso il leasing per ragioni oscure. Vi invitiamo a pubblicare questa lettera onde limitare il grave danno d’immagine subito dalla nostra categoria con questa vostra inopportuna iniziativa.
Distinti saluti.
Lettera firmata
Condivido in toto il vostro commento. Nei Paesi più evoluti vale il principio opposto, per cui la comunicazione (referenze) è essenziale. Purtroppo nel nostro Paese, in cui le banche danno le migliori informazioni sui peggiori clienti, la situazione è ben peggiore del “se-ci-sono-cascato-io-ci-caschi-lui”: quella vera è “c’è-cascato-lui-ma-nonci-casco-io” ovvero …la presunzione (imbecillità) al potere. Ma non è questo il punto. Conoscere per non cascarci è parte del mestiere. Personalmente ho avuto l’esperienza opposta (il cliente ritardava l’emissione degli ordini leasing); infatti i problemi li hanno avuti le società di leasing. Nel merito, vorrei solo osservare che il deposito deve essere una “caparra confirmatoria”, in quanto l’ acconto è soggetto a fatturazione a fronte di una fornitura che non avverrà mai. Quindi, dalla padella…nella brace. Sono possibili strumenti alternativi: il versamento contro garanzia bancaria, oppure la garanzia fidejussoria contro la cancellazione dell’ordine. Naturalmente se il fornitore non vuole garanzie, ma il “cash” (e non ha credito per garantirlo) non accetterà, ma allora questa sarà la prova che c’è puzza di bruciato…
Cordiali saluti
Lettera firmata
La nostra società ha usato una terza via: alla firma del contratto abbiamo versato l’anticipo alla società di leasing, la quale ha provveduto a consegnare l’acconto al fornitore.
Questa forma ci tutela completamente dal punto di vista finanziario dal fornitore e ci permette di non subire contestazioni di forma nel caso il nostro investimento sia compreso in pratiche statali di agevolazioni per gli investimenti effettuati.
Lettera firmata
Normale amministrazione…in questo periodo difficile i casi di questo tipo si moltiplicheranno… Personalmente mi sono sempre “battuto” per la trasparenza in questo settore e ritengo che nella scelta del fornitore gli aspetti tecnici siano importanti, ma a monte di questi deve esserci una analisi economica del fornitore, che valuti la sua solidità, soprattutto nei momenti di difficoltà economica.
Se i dati non tornano anche se la soluzione tecnica è “brillantissima” (migliore equilibrio tra costi investimento ed operativi) è sempre meglio lasciare perdere… Segnalo inoltre che, oltre all’importo di caparra che non viene restituito, sicuramente si sommeranno altri costi quali:
mancanza di garanzia che non verrà effettuata (costi aggiuntivi)
riduzione di valore dell’usato (ricavi inferiori)
mancanza di assistenza da parte del fornitore (costi aggiuntivi).
L’analisi tecnica delle soluzioni impiantistiche proposte da un fornitore, non devono mai disgiungersi dall’analisi del profilo economico del fornitore (capitale sociale, fatturato, dipendenti, parte di un gruppo, ecc.),
Lettera firmata
Egr. dr. Offredi,
la ringrazio per la vostra iniziativa e le sottopongo il mio parere sull’accaduto.
Noi costruttori, prima di iniziare un impianto, abbiamo bisogno di garanzie e l’acconto all’ordine è una di queste. Prima di consegnare l’impianto o la macchina il costruttore deve ricorrere al credito bancario, per sostenere i costi di costruzione di cui l’acconto copre solo una minima parte.
Diverse volte abbiamo accettato ordini di macchine speciali, senza acconti, ma dopo alcuni mesi ci sono state disdette perché qualcuno più furbo si è intromesso nella trattativa già fatta (e molte volte non vale la pena fare una denuncia).
Spesso i clienti ti danno un acconto non incassabile da tenere nel cassetto, o peggio ancora ti chiedono una fideiussione, difficilissima da ottenere, con alti costi per il costruttore.
La lentezza della giustizia italiana agevola i furbi e penalizza gli onesti, dati i costi alti di una causa e la lentezza dell’iter processuale (dopo anni dall’accaduto le ragioni della causa diventano incomprensibili, ecc.).
Una soluzione ci sarebbe: le società di leasing dovrebbero pagare il fornitore, deducendone l’acconto che ha ricevuto in fase d’ordine e poi rimborsando l’importo dell’acconto al cliente che ha comperato la macchina. Inoltre si potrebbe fare in modo che l’acconto, pur potendo essere incassato, debba figurare come pegno (o altra formula che ne definisca la proprietà del committente) della macchina in costruzione. Così facendo, in caso di chiusura del costruttore, la parte di costruzione della macchina rimarrebbe di proprietà del committente e non farebbe parte dell’ eventuale fallimento, anzi si potrebbe ipotizzare un acconto rateale ad avanzamento lavori, maggiormente apprezzato dal costruttore. Meglio ancora sarebbe se le società di leasing studiassero dei contratti che includano il periodo di costruzione dell’impianto, compreso il versamento degli acconti sull’avanzamento lavori, e relative rate di leasing che coprano il periodo di costruzione della macchina.
Quanto sopra porterebbe molti vantaggi sia alle società di leasing, perché allungherebbero il periodo del finanziamento, sia al costruttore, che non dovrebbe finanziarsi chiedendo anticipi sull’ordine alle banche, sia al committente, che sarebbe maggiormente garantito in tutte le fasi dell’acquisto.
Sarebbe importante ottenere una legge che garantisca i rapporti tra costruttore e committente, nei contratti a lungo termine di macchine o impianti anche a mezzo di leasing, come è stato fatto per gli agenti. Nell’apprezzarla per l’impegno che pone nel suo lavoro, le porgo i miei più distinti saluti.
Lettera firmata