Pericolo di morte

La sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n° 7023 / 99 ha confermato che è “attività non solo tipica, ma riservata ai chimici (e quindi con esclusione di ogni altro professionista), l’attività professionale che abbia come oggetto finale la redazione di una perizia chimica o l’effettuazione di un’analisi chimica da presentare alla pubblica amministrazione”.
Inoltre ha stabilito che la dichiarazione delle emissioni e la relativa certificazione da presentare alla Regione o alla Provincia (prevista dal dpr 203), “attiene alla concentrazione delle emissioni prodotte e quindi all’inquinamento atmosferico, e non al buon funzionamento degli impianti di abbattimento dei fumi o di contenimento delle emissioni; ne consegue che l’analisi in questione può essere effettuata solo da un chimico o da un chimico industriale”.

SINTESI DELLA SENTENZA

In data 11.12.1995 la Provincia di Genova notificava all’Enel S.p.A., centrale termoelettrica di Genova nonché all’Ing. Piero Allegri, quale direttore responsabile del predetto impianto, l’ordinanza ingiunzione n. 33877 di pagamento della somma di L. 853.000, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione, contestata con verbale di accertamento del 24.10.1994, dalle disposizioni di cui alla 1, regione Liguria n. 11 / 1985, relativa alle dichiarazioni periodiche di emissione, in quanto le analisi sulle emissioni, inviate il 28.7.1994, non erano state firmate da un chimico, iscritto all’Albo, ma da un ingegnere chimico.
Il pretore riteneva che la natura di dette analisi fosse chimica; che dalla circolare della Direzione Generale degli Affari civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia del 25.3.1987, in tema di competenza professionale degli ingegneri, nonché da una precedente sentenza del Pretoredi Udine, emergeva che le analisi chimiche potevano essere effettuate solo dai chimici e non dagli ingegneri chimici, in quanto, poiché la relativa voce era compresa solo nelle tariffe dei chimici, emergeva che solo i chimici potevano effettuare analisi di chimica pura o applicata.
La giurisprudenza penale, nell’esaminare la questione del legittimo esercizio di un’attività professionale, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ha osservato che la finalità della norma di cui all’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione) è che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità culturali richieste dalla legge.
L’Art.16, c. 3°, r.d. 1 marzo 1928, n. 842, (regolamento per l’esercizio della professione di chimico) statuisce che: “devono essere redatte dagli iscritti all’albo (dei chimici) le perizie e le analisi che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni”.
Ne consegue che la norma individua come attività, non più solo tipica, ma addirittura “riservata” ai chimici (e quindi con esclusione di ogni altro professionista) l’attività professionale che abbia come oggetto finale la redazione di una perizia chimica o l’effettuazione di un’analisi chimica da presentare alla pubblica amministrazione.

 

L’analisi delle emissioni deve essere firmata da un iscritto all’ordine dei chimici – 27/09/2004
La sentenza della Corte di Cassazione
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