Lavorazione legno 1

Cosa cambia per le aziende che operano nel settore del trattamento delle superfici

A CURA DELLA REDAZIONE

Lo scorso anno, il Consiglio Regionale lombardo ha approvato la legge n.8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie”, con “l’obiettivo di garantire una maggiore tutela del diritto alla salute del cittadino, attraverso un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull’appropriatezza, sull’evidenza scientifica, sull’efficacia e sulla semplificazione amministrativa, nonchè sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale”. La nuova legge regionale prevede, per ciò che riguarda anche il nostro settore:
l’abolizione di autorizzazioni e adempimenti superati dalla normativa comunitaria, nella logica della responsabilizzazione degli operatori: tra questi, il nulla osta per l’esercizio di attività lavorative;
il rilancio e la riqualificazione del sistema della prevenzione e, in particolare, dell’attività di vigilanza e controllo delle ASL … da effettuare in sinergia con l’ARPA negli ambiti di vigilanza di interesse comune.
Per ciò che concerne il Nulla osta all’esercizio di attività lavorative, esso costituiva un adempimento di ambito esclusivamente lombardo e le basi per il suo superamento erano state già previste dalle leggi regionali n. 1/2005 e n. 1/2007. La nuova normativa prevede la sostituzione del suddetto nulla osta con una dichiarazione di inizio di attività produttiva, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, o comunque alla struttura individuata allo scopo dal Comune; quest’ultimo provvederà ad inoltrarne copia alla ASL competente per territorio ed al Dipartimento territoriale dell’ARPA.
La dichiarazione di inizio di attività produttiva è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà e, unitamente alla ricevuta di deposito presso l’Amministrazione comunale nel cui territorio l’attività deve essere condotta, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività.
La modulistica da utilizzare per la presentazione delle denunce di inizio attività è ancora in fase di definizione ed approvazione con apposito atto regionale.
Le istanze di nulla osta già pervenute e il cui iter non risulterà ancora concluso alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2007, saranno considerate a tutti gli effetti dichiarazioni di inizio di attività produttiva.
Le nuove disposizioni regionali hanno anche introdotto la previsione di nuovi criteri e procedure per la più ampia attività di vigilanza, controllo e prevenzione attribuita alle ASL, da esercitare in maniera integrata e coordinata con altri soggetti, istituzionali e non, ed in particolare con l’ARPA, attraverso l’integrazione operativa tra i due enti; in quest’ottica verranno definite prossimamente le procedure per la programmazione delle attività di vigilanza da effettuare in modo concordato e coordinato, in un quadro di razionalizzazione delle risorse e di approccio unitario alle problematiche di interesse comune.

(fonte: Circolare n.11 /SAN/2007 della Regione Lombardia – Prime indicazioni operative di carattere sanitario per l’applicazione della legge regionale n. 8 del 27 marzo 2007 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie”)

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