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Il Modello organizzativo non è obbligatorio per legge. Tuttavia, se vi è un procedimento penale, l’azienda priva del modello o che abbia adotta un modello ritenuto non adeguato dall’Autorità Giudiziaria, subisce pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive

AVV. CARLO DELLE PIANE
DEL FORO DI MILANO
(carlo@delle-piane.it)

Secondo il Rapporto INAIL “Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2005-2007”, nel solo anno 2007 sono stati denunciati 912.615 infortuni sul lavoro: per quelli avvenuti a partire dal mese di agosto 2007 le imprese possono incappare nel sistema di sanzioni previsto dal Decreto legislativo n. 231/01. Il decreto legislativo 231/2001 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento un sistema di responsabilità a carico delle persone giuridiche qualificata come “amministrativa” ma basata sui principi del diritto penale (la cosiddetta “responsabilità penale delle imprese”). La responsabilità degli enti è prevista nel caso in cui siano commessi determinati reati nell’interesse o a vantaggio dello stesso ente dai dirigenti, dagli amministratori e dal personale dipendente. Nel caso in cui la società sia riconosciuta responsabile, consegue l’applicazione di sanzioni a carico della stessa società: è sempre applicata una sanzione pecuniaria, tra un importo minimo e un importo massimo. Inoltre, per determinati reati e nei casi più gravi, sono applicate anche sanzioni interdittive, ovvero l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o la revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Inizialmente la responsabilità amministrativa era prevista per un limitato numero di reati, quali la concussione, la corruzione, la falsità in monete e i reati societari previsti dal codice civile. Nel tempo si è estesa ad altre ipotesi e la tendenza per il futuro è di una continua espansione, anche in conformità alla normativa europea. Per evitare le sanzioni o, meglio, per cercare di ridurne notevolmente il rischio, le società si possono tutelare adottando un insieme di procedure interne che limitino al massimo la possibilità che vengano commessi reati dalle persone che vi lavorano, formalizzate nel modello di organizzazione, gestione e controllo. Il modello deve prevedere, in particolare, l’adozione di precisi protocolli relativi alla gestione e amministrazione. Tra questi, ad esempio, l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, la previsione di un sistema disciplinare specifico, l’adozione del Codice Etico. La legge, è bene ricordarlo, non obbliga le società ad adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo ma, data la concreta possibilità che certi eventi accadano, è consigliabile adeguarsi. Ad esempio, nel caso in cui si verifichi un omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche, se non è stato adottato e attuato un modello organizzativo idoneo, possono essere applicate la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 64.500,00 ad un massimo di Euro 1.549.000,00 e le sanzioni interdittive (ad esempio, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) per un tempo variabile da tre mesi ad un anno. Le sanzioni possono essere del tutto evitate con l’adozione di un efficace modello organizzativo, oppure possono essere attenuate se l’adozione del modello dopo il fatto, ma prima dell’inizio del processo contro l’impresa. Attenzione a non confondere questa norma con le disposizioni in materia di sicurezza e, in particolare, con il nuovo testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 81/2008): non è sufficiente essere in regola con le nuove norme in materia di sicurezza per essere in regola con il decreto 231/2001. Ovviamente, se un’impresa ha già un efficiente sistema interno volto a prevenire gli infortuni, per tali tipi di rischi sarà ovviamente più semplice adottare il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo 231/2001. In conclusione, in caso di infortunio sul lavoro, fino all’agosto 2007 veniva sottoposto a processo penale solamente il titolare dell’azienda o, in caso di aziende di grandi dimensioni, il responsabile della sicurezza munito di apposita delega e di effettivi poteri di spesa. Con le nuove norme si apre anche un procedimento penal-amministrativo nei confronti dell’impresa. L’esito di tale giudizio, al pari di un processo penale, è quello di un’assoluzione oppure di una condanna ad una pena pecuniaria, accompagnata da una sanzione interdittiva nei casi più gravi. Non solo: la mancata adozione del Modello organizzativo da parte degli amministratori, oltre ad esporre il patrimonio sociale a gravi sanzioni, è passibile di azione di responsabilità da parte della società. Altra possibile conseguenza è prevista dal Codice dei Contratti (art. 38 decreto legislativo 163/2006): sono escluse dalla partecipazione alle gare di appalto le società cui sia applicata la sanzione interdittiva prevista dal decreto legislativo 231/01 del divieto a contrattare con la P.A. A ulteriore dimostrazione dell’importanza della norma, si segnala che la Regione Calabria ha sancito per le imprese convenzionate l’obbligo di adottare i modelli 231 entro il 31 dicembre 2008 (Legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008).

Attualmente questi sono i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle imprese: reati contro la Pubblica Amministrazione (Concussione e Corruzione, Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico); reati informatici e trattamento illecito di dati; reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo; reati societari previsti dal codice civile; reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; reati contro la personalità individuale e di mutilazione degli organi genitali femminili; abusi di mercato; omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; reati transnazionali (ovvero reati di una certa gravità in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, e che abbiano carattere di transnazionalità).