Sicurezza nella verniciatura

Decreto del ministero del Lavoro, di concerto con i ministeri dell’Industria e della Sanità: procedure standardizzate degli adempimenti previsti per le piccole e medie imprese in materia di sicurezza sul lavoro (decreti legislativi 626/94 e 242/96) La traccia non costituisce una modulistica “obbligatoria” ma solamente “consigliata” (il piccolo imprenditore può infatti utilizzare altri metodi). Le piccole imprese al di sotto dei 10 addetti non sono obbligate a redigere un documento, ma solo ad attestare l’avvenuta effettuazione (entro il 1° gennaio 1997) della valutazione del rischio e degli obblighi ad essa collegati. Il decreto contiene una falsariga – ossia una traccia per puntiche dovrebbe guidare i piccoli imprenditori nella redazione del documento alla sicurezza, ossia quel risultato documentale finale da predisporre a seguito della valutazione del rischio. Le piccole e medie imprese di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, tenuto conto della natura del rischio, possono utilizzare il modello allegato al presente decreto, per la redazione del documento di cui all’articolo 4, comma 2 del citato decreto legislativo.

Premessa

Va chiarito, preliminarmente, che esso non sostituisce il processo di valutazione dei rischi dell’articolo 4, comma 1 del suddetto decreto, n é costituisce una linea guida per effettuare tale valutazione, anche se fa propri, implicitamente, alcuni dei criteri che si ritengono essenziali per la buona riuscita di tale processo. In particolare esso è indirizzato alle aziende di piccole e medie dimensioni caratterizzate da una bassa incidenza di rischio. Questa traccia deve, in ogni caso, essere considerata un riferimento non obbligatorio, che il datore di lavoro, se vuole, può utilizzare come guida alla compilazione della già richiamata relazione. L’imprenditore che intende servirsi di questo modello tenga presente che esso va compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione di volta in volta suggerita, sempreché tale modello sia idoneo a illustrare la reale situazione aziendale. Esso consente al datore di lavoro di documentare che in azienda è stato attuato (naturalmente nei modi congruenti con l’entità dell’azienda e dei corrispondenti fattori di rischio) un sistema per tenere sotto controllo i rischi (esso sarà utile in particolare a quei datori di lavoro che, in forza delle disposizioni dell’articolo 10 del decreto in questione, intendono assumere personalmente il compito e le responsabilità del servizio di prevenzione e protezione). Altro obiettivo conseguibile è quello di documentare che la valutazione dei rischi è stata fatta nel rispetto dei criteri formali (coinvolgimento delle persone incaricate o associate, tempi di attuazione, consultazione delle parti interessate) e sostanziali (concretezza, globalità, congruenza, programmazione delle misure eccetera), che la legge prescrive al riguardo.

Le operazioni per la valutazione dei rischi in azienda

Il presente documento sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione di cui all’articolo 4 comma 1 del predetto decreto e si articola nelle seguenti sezioni:

  1. relazione
  2. indicazione dei criteri seguiti
  3. individuazione delle misure
  4. programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  5. documentazione e supporto.
Relazione

Azienda (ragione sociale)
Sede sociale
Rappresentante legale
Sede dell’azienda o dell’unità produttiva (cui è riferito il documento)
Attività svolta o esercitata (oggetto dell’impresa)
Nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (se diverso dal datore di lavoro)
Numero delle persone dipendenti dall’azienda Numero delle persone addette all’unità produttiva
Breve descrizione dell’attività lavorativa (con particolare riferimento agli elementi di rilevanza ai fini della sicurezza: rischi, modelli organizzativi, lavoro articolato su turni, notturno, in cantieri fissi/mobili ecc.)
Data, o periodo di effettuazione (della valutazione cui si riferisce il documento)
La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con:
servizio di prevenzione e protezione interno
servizio di prevenzione e protezione esterno (indicare quale)

medico competente (indicare il nome)
altra consulenza tecnica (specificare quale)
altra consulenza sanitaria (specificare quale)
Il rappresentante dei lavoratori (dipendente/territoriale/di comparto, indicare il nome, la data di designazione da parte dei lavoratori, se conosciuta, e quella in cui è pervenuta all’azienda la relativa comunicazione) è stato consultato:
preventivamente (indicare la/le data/date significativa/e)
durante lo svolgimento della valutazione (indicare la/le data/e significativa/e)
non è stato nominato
Coinvolgimento dei lavoratori dipendenti:
sì, mediante
intervista
questionario a schede
colloquio
altro (specificare)
no
Altre indicazioni ed osservazioni

Criteri seguiti

Si dà di seguito l’elenco dei fattori di pericolo presi in considerazione
(segue elenco).
Nella valutazione si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti dell’azienda e anche dalle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente in azienda.
I rischi rilevati sono i seguenti: (segue indicazione o descrizione)
Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento gli elementi seguenti: (segue indicazione )
regolamentazione di legge (specificare quale)
norme di buona tecnica (specificare quali)
principi generali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n.626/94
altri (indicare quali)

Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza conseguenti alla valutazione dei rischi sono quelle sottoindicate e suddivise in:

  1. misure per migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo delprogresso della tecnica prevenzionistica) situazioni già conformi;
  2. misure per dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n.626/94 nel testo modificato del decreto legislativo n.242/96.

Per i lavoratori che necessitano della sorveglianza sanitaria ai sensi della legislazione vigente, sono stati definiti i relativi contenuti della sorveglianza stessa. Si dà di seguito l’elenco dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori (segue elenco).

Programma di miglioramento

Il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è stato fatto come indicato di seguito:

  1. è stato definito un programma di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità;
  2. è stato stabilito un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi (solo per gli art. 63 comma 5 e 78 comma 3) con le seguenti modalità (indicare le modalità);
  3. è in atto/definito (altro) un piano di informazione e formazione per i lavoratori dipendenti che viene/sarà/è stato svolto:
    • in collaborazione con le organizzazioni sindacali
    • in proprio
    • con la collaborazione di organismi paritetici
    • altro (specificare);
  4. eventuali altre azioni (in relazione ai risultati della revisione periodica di cui alla lettera b) Ove presenti, si suggerisce di indicare i riferimenti seguenti:
  • alle istruzioni e procedure di sicurezza;
  • alle procedure di emergenza e di pronto soccorso;
  • al contenuto della sorveglianza sanitaria;
  • alla programmazione delle azioni di informazione e formazione.
Documenti allegati
  1. schede specifiche di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi;
  2. indicazione delle metodiche seguite per la valutazione delle esposizioni (rumore, sostanze pericolose, altri agenti fisici, chimici ecc.)
  3. documentazione particolare da allegare al presente documento in applicazione di specifiche disposizioni del decreto legislativo n.626/94;
  4. altra documentazione utile ad attestare la concreta effettuazione della valutazione come già descritta.
Nota finale

Il presente documento è stato:

  • posto all’ordine del giorno degli argomenti della riunione periodica di sicurezza prevista per il (indicare la data)
  • sottoposto all’attenzione del rappresentante dei lavoratori in data(indicare la data)
  • portata a conoscenza di (indicare i destinatari) , mediante (indicare le modalità).

 

Pubblicato il 12 Aprile 2001