Garanzia verniciatura serramenti

Indicazioni per valutare la correttezza della garanzia sulla verniciatura dei serramenti. La durabilità dei cicli di verniciatura per serramenti in legno e materiali legnosi per esterni richiede anche un contratto preciso (1) 

1) DEFINIZIONI

Serramento: manufatto in legno che serve alla chiusura delle aperture verso l’esterno presenti negli edifici civili o industriali. Può essere, per esempio, il telaio o le parti mobili di una finestra, il telaio di una porta-finestra, una porta, uno schermo oscurante (2).
Prodotto: vernice trasparente, incolore o colorata, oppure pittura pigmentata, fornita per la verniciatura dei serramenti. Può essere un singolo prodotto, oppure l’insieme dei prodotti che costituiscono il sistema (detto anche “ciclo”) di verniciatura.
Produttore: l’organizzazione che produce il prodotto. È responsabile della sua qualità.
Serramentista: l’organizzazione che acquista il prodotto e lo applica su serramenti di sua produzione, o lo fa applicare a un verniciatore in conto terzi. È responsabile della fabbricazione del serramento e dell’applicazione del prodotto.
Garanzia: l’atto con il quale un produttore assicura che il suo prodotto offre determinate prestazioni, e si impegna a corrispondere un indennizzo qualora il prodotto non soddisfi i requisiti garantiti (l’indennizzo può essere in denaro o in altre forme). Può essere prestabilito, o concordato caso per caso.
Durata della garanzia: il periodo di tempo durante il quale il garante fornisce il prodotto oggetto della garanzia.
Durabilità della verniciatura: il periodo di tempo durante il quale è garantita la conformità delle prestazioni del prodotto applicato ai requisiti specificati (la durabilità non significa “vita utile” della verniciatura, che di solito ne è nettamente superiore).
Garante: l’organizzazione o persona che concede una garanzia sulla verniciatura dei serramenti.
Beneficiario: l’organizzazione o persona a favore della quale è concessa la garanzia sulla verniciatura dei serramenti.
Contraenti: le parti che stipulano o hanno stipulato una garanzia sulla verniciatura dei serramenti.
Materiale legnoso: qualsiasi materiale che contenga del legno. Comprende anche il truciolare, l’MDF, l’impiallacciato, eccetera.
Legno: qualsiasi materiale formato esclusivamente da legno, con quantità molto modeste di adesivi o materiali estranei. Comprende anche il multistrato, il compensato, il legno lamellare.
Legno massiccio: materiale ricavato da un albero e sottoposto a lavorazioni puramente meccaniche, senza alcuna modifica alla sua composizione.

2) GENERALITÀ DEI CONTRAENTI

Questo contratto di garanzia sulla verniciatura dei serramenti è stipulato fra la società … (nome, indirizzo, ecc.), di seguito denominata “garante”, che concede una garanzia alle condizioni di seguito precisate, e la società … (nome, indirizzo, ecc.), di seguito denominata “beneficiario”, che accetta la garanzia alle condizioni di seguito precisate.

3) OGGETTO DELLA GARANZIA SULLA VERNICIATURA DEI SERRAMENTI (3)

Il garante garantisce al beneficiario che la verniciatura dei serramenti avrà la durabilità definita nel successivo punto 4.1, purché siano state rispettate le seguenti condizioni:
3.1 la verniciatura sia stata effettuata utilizzando esclusivamente i prodotti elencati al punto 6;
3.2 tutti i prodotti siano stati forniti dal garante facendo riferimento alle condizioni di garanzia riportate nel presente documento;
3.3 l’applicazione sia stata eseguita secondo le prescrizioni trasmesse per iscritto dal garante sotto forma di schede tecniche conformi al M. U. 1633, accettate dal beneficiario. Le schede tecniche possono essere sostituite da documenti analoghi, che forniscano le medesime informazioni;
3.4 il serramento sia stato costruito secondo le prescrizioni trasmesse per iscritto dal garante e accettate dal beneficiario.

4) DURATA DEL CONTRATTO DI GARANZIA SULLA VERNICIATURA DEI SERRAMENTI

Questo contratto di garanzia sulla verniciatura dei serramenti entra in vigore alla data riportata in calce al presente contratto e, a partire da tale data, ha una durata di anni ……..
Durante tale periodo il garante si impegna a fornire al beneficiario il prodotto per la verniciatura dei serramenti, della quale è garantita la durabilità, come è definita al punto 4.1 (4)

4.1 Durabilità della verniciatura

La durabilità garantita della verniciatura è di
– anni …. per le vernici trasparenti incolori;
– anni … per le vernici trasparenti colorate;
– anni … per le pitture colorate chiare (ossia con un valore della componente colorimetrica L del sistema CIELab, > 75);
– anni …per le pitture colorate “non chiare” (ossia con un valore della componente colorimetrica L del sistema CIELab, L < 75). (5)
Il garante garantisce che, per tutta la durabilità, se sono state rispettate le condizioni precisate al punto 3, anche nelle condizioni di massima esposizione e senza alcuna manutenzione, la verniciatura per tutta la durata della garanzia non subirà un deterioramento superiore a quanto indicato nella tabella 1, almeno sul 95% della superficie degli infissi, salvo quanto previsto dal punto 7.3.
Sia le norme da utilizzare per le prove, sia i requisiti, non possono essere variati per tutta la durata della garanzia, salvo accordo fra le parti. Tuttavia si precisa che le norme sono soggette a modifiche, sia nel testo, sia nel loro status, per decisione degli enti normatori nazionali o internazionali. Per esempio quasi tutte le norme ISO sono destinate a diventare entro qualche anno norme europee adottate anche dall’Italia, ossia norme UNI EN ISO. In tutti i casi previsti dal presente contratto si deve sempre utilizzare l’edizione più recente.

TABELLA 1 – ESEMPIO DI REQUISITI MINIMI (6)
Difetto Norma Valore massimo Note
Presenza di bolle ISO 4628-2 2 (S5)
Presenza di crepe ISO 4628-4 4
Sfogliamento ISO 4628-5 3
Sfarinamento ISO 4628-6 3
Perdita di gloss UNI 9149 70% del valore iniziale misurato
Variazione di colore UNI 7823
UNI 8941 5 Laccati
5) TIPO DI SERRAMENTO

Le modalità di costruzione del serramento, il tipo di materiale legnoso da utilizzare o da non utilizzare (7), le modalità di verniciatura, devono essere quelle riportate dal documento trasmesso dal garante, come indicato al punto 3.4 (8), concordato con il beneficiario, preparato e consegnato dal garante, che costituisce parte integrante del presente contratto. Ogni scostamento rispetto a quanto stabilito dal documento deve essere approvato per iscritto dal garante e accettato dal beneficiario.

6) PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LA VERNICIATURA

La garanzia è valida se sono utilizzati i prodotti indicati nella tabella 2. (9)

TABELLA 2 – ELENCO PRODOTTI
Impregnante AA.11
Fondo intermedio BB.22
Vernice trasparente incolore CC.33
Vernice trasparente colorata DD.44…
Vernice trasparente colorata EE.55…
Pittura lucida colorata FF.66…
Pittura lucida bianca GG.77…
Induritore HH.88
Diluente II.99
Prodotti vari, accessori
7) OBBLIGHI DEL GARANTE

7.1 Il garante ha l’obbligo di comunicare al serramentista, oltre alla scheda di sicurezza conforme alla legislazione vigente, tutte le informazioni sulle caratteristiche del prodotto e quelle necessarie per il corretto impiego del prodotto, tramite le schede tecniche come detto al punto 3.3.
7.2 Il garante ha l’obbligo di comunicare al beneficiario, mediante l’invio di una scheda tecnica aggiornata, qualunque variazione nelle prestazioni del prodotto, dovuta a modifica della sua formulazione. Questa variazione non costituisce motivo di recesso dal contratto da parte del beneficiario se la qualità del prodotto e delle sue prestazioni non è peggiorato, e ciò può essere dimostrato.
7.3 La garanzia deve precisare qual è l’indennizzo al quale il garante è tenuto, qualora il prodotto fornito non soddisfi ai requisiti minimi specificati nel paragrafo 4.1. Tale obbligo decade se il prodotto non soddisfa ai requisiti specificati per cause fuori dal controllo del garante, come ad esempio eventi atmosferici di eccezionale intensità, inondazioni, incendi, atti di guerra, atti di vandalismo, danneggiamenti accidentali di origine chimica o meccanica.

8) OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

8.1 Il beneficiario deve dare al garante, a sua richiesta, facoltà e possibilità di effettuare ispezioni ai suoi impianti di verniciatura; di assistere alla verniciatura dei manufatti, di effettuare le misurazioni e i controlli che ritiene opportuni, compatibilmente al normale svolgimento dei lavori (vedi esempio tabella 3). Scopo di queste ispezioni del garante deve essere solo quello di controllare se il tipo di serramento, di verniciatura, di prodotti utilizzati, soddisfa quanto specificato dal garante, come detto ai paragrafi 5 e 6.
8.2 Il beneficiario deve comunicare al garante, con ragionevole anticipo, tutte le informazioni circa un eventuale impiego anomalo dei serramenti, come ad esempio (ma non solamente) l’impiego in ambiente industriale particolarmente aggressivo. In questi casi deve attendere il benestare del garante, o sue istruzioni, che devono pervenire in tempo per permettere l’esecuzione della verniciatura, se approvata.
8.3 Il beneficiario deve comunicare al garante con ragionevole anticipo, l’eventuale necessità, qualsiasi ne sia il motivo, di utilizzare prodotti diversi da quelli indicati al paragrafo 6, o processi di fabbricazione e/o di verniciatura diversi da quelli prescritti dal garante come detto al paragrafo 5. In questi casi deve attendere il benestare del garante, che deve pervenire in tempo per permettere l’esecuzione della verniciatura, se approvata.
8.4 Il beneficiario deve:
– segnalare prontamente al garante ogni eventuale anomalia riscontrata nel prodotto, che possa compromettere il raggiungimento dei requisiti minimi specificati al paragrafo 4.1;
– compiere ogni azione per facilitare il raggiungimento dei requisiti specificati e limitare ogni eventuale onere per il garante;
– prendere prontamente in considerazione ogni comunicazione di tipo tecnico ricevuta dal garante in modo formale, finalizzata ad un migliore utilizzo dl prodotto.

TABELLA 3 – ESEMPIO DI UN ELENCO DI PROVE PER IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Data:
Esaminatore: Sig. /Sig.ra XXX
Data di produzione:
Rilevamento: n°
Tipo di legno: XXX
Ciclo di verniciatura: XXX, prodotto dalla ditta XXX

 

CARATTERISTICA VALORE NOMINALE VALORE REALE MISURATO SODDISFACIMENTO DEL VALORE NOMINALE
Umidità del legno Dal 10% al 15% ….. (%) riferito al peso a secco secondo la norma …………… si / no
Temperatura aria Da 15 a 25 °C ….. (°C) si / no
Umidità dell’aria Dal 40 al 70%
di umidità relativa
….. (%) si / no

 

CICLO DI VERNICIATURA
Mano di fondo  

….. s

 

….. s

 

si / no

Tempo immersione
Tempo essiccazione ….. h ….. h si / no
Tempo flow coating ….. s ….. s si / no
Pressione ….. bar ….. bar si / no
Diametro ugelli ….. mm ….. mm si / no
Tempo essiccazione ….. s ….. s si / no
Carteggiatura ….. (grana) …..(grana) si / no
Mano intermedia  

….. s

 

…..s

 

si / no

Tempo immersione
Tempo essiccazione ….. h ….. h si / no
Tempo flow coating ….. s ….. s si / no
Pressione ….. bar ….. bar si / no
Diametro ugelli ….. mm ….. mm si / no
Tempo essiccazione ….. s ….. s si / no
Carteggiatura ….. grana ….. grana si / no
Mano di finitura a spruzzo  

….. bar

 

….. bar

 

si / no

Pressione
Diametro ugelli ….. mm ….. mm si / no
Spessore film umido
sulla superficie ….. micron ….. micron si / no
Spessore film
umido negli angoli ….. micron ….. micron si / no
Tempo essiccazione ….. h ….. h si / no
Nota: L’impianto deve essere pulito prima di ogni cambio di colore.
9) ALLEGATI ALLA GARANZIA SULLA VERNICIATURA DEI SERRAMENTI

Come parte integrante della presente garanzia, in ottemperanza ai punti 3.3) e 3.4) il garante trasmette al beneficiario:
9.1 schede tecniche conformi al M. U. 1633, identificate dal codice …. ed emesse in data ….., che riportano tutte le informazioni necessarie e utili per la corretta applicazione dei prodotti;
9.2 il documento identificato dal codice ……, emesso in data …….., che riporta le prescrizioni richieste dal garante circa la costruzione del serramento.
In segno di ricevuta ed accettazione, il beneficiario restituisce una copia firmata di ogni documento. Questi allegati devono essere contraddistinti da un codice identificativo e dalla data di emissione. Codice e data di emissione devono essere citati nel contratto.
Questi allegati sono validi per tutta la durata della garanzia. Ogni modifica, che venga proposta da una delle due parti, deve essere approvata per iscritto dall’altra parte.

10) DIRITTO DI RECESSO

Il garante ha il diritto di recesso dalla garanzia qualora il beneficiario non rispetti uno degli obblighi stabiliti da questa garanzia. In particolare (ma non solamente) ha diritto di recesso se in occasione di una sua ispezione all’impianto di verniciatura del beneficiario, come detto al punto 8.1, riscontrasse la presenza presso il beneficiario di prodotti diversi da quelli specificati al paragrafo 6.(10)

11) RILEVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ

Se il prodotto risulta non conforme alla specifica, il beneficiario deve trasmettere al garante reclamo scritto, corredato dal risultato delle misurazioni o delle osservazioni effettuate. Il garante ha il diritto di esaminare il prodotto e/o i manufatti verniciati, ed effettuare, entro i tempi tecnici ragionevolmente necessari, i controlli e le misurazioni che riterrà opportune.

12) OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle due parti è tenuta a mantenere la più assoluta segretezza, e a vincolare i dipendenti a tale segretezza, su qualsiasi informazione che abbia ricevuto dall’altra parte, volutamente o per caso. Tale obbligo permane per 2 anni dopo il termine della garanzia.
Tale obbligo non si applica:
– a qualsiasi informazione di cui la parte già disponesse prima della firma del contratto di garanzia, nel caso in cui sia in grado di dimostrarlo;
– a qualsiasi informazione che sia o che sia diventata di pubblico dominio senza colpa della parte interessata;
– a qualsiasi informazione che la parte abbia ricevuto in buona fede da una terza parte, che abbia legittima facoltà di divulgarla.

13) CESSIONE DI DIRITTI E DOVERI

Nel caso in cui il garante cedesse l’azienda, o vi fosse una sensibile variazione della proprietà, il subentrante avrà l’obbligo di rispettare quanto stabilito con la presente garanzia, fino al suo termine naturale. Nel caso che il beneficiario cedesse l’azienda, o vi fosse una sensibile variazione della proprietà, cesserà ogni diritto del subentrante a godere dei diritti previsti dalla presente garanzia. Le due clausole precedenti sono valide salvo diverso accordo scritto fra le parti.

14) CONTENZIOSO

Per qualunque controversia che sorga fra le parti, e che non possa essere risolta amichevolmente, si farà ricorso alla seguente procedura:… (11) Per tutto quanto non indicato nel presente documento, devono essere fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1229 del codice civile, all’art. 4 del D.L. n. 74 del 25/1/1992 (“Trasparenza della pubblicità”) e del D.L. n. 24, 2/2/2002 (“Garanzia ai consumatori”).


ISTRUZIONI PER L’USO DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI GARANZIA SULLA VERNICIATURA DEI SERRAMENTI (vedi note numerate in rosso nel testo precedente)

  1. Il documento definisce le linee guida di un contratto con il quale il fabbricante di prodotti vernicianti garantisce al serramentista una determinata prestazione dei prodotti applicati. Ogni garante deve inserire le proprie condizioni nelle clausole pertinenti.Con poche modifiche questo documento può essere utilizzato anche come contratto fra fabbricante di prodotti vernicianti e serramentista, per dare una garanzia congiunta all’acquirente dei serramenti.
  2. Il garante può includere altri tipi di serramenti. Oppure può escluderne alcuni, per esempio i serramenti inclinati rivolti verso il cielo, come le aperture sui tetti per mansarde e sotto tetti o su facciate costruite inclinate verso l’alto per ragioni estetiche.
  3. Questo è il punto più importante e delicato di tutto il documento: deve essere redatto con particolare attenzione, in modo completo e non equivoco.
  4. Si ricorda che la durata minima di una garanzia, stabilita dal Decreto Legislativo n. 24, 2 febbraio 2002, è di 2 anni.
  5. Facciamo qualche esempio di combinazione durata/durabilità, tenendo conto che il Contratto di Garanzia funziona come le polizze assicurative, che hanno una durata di un anno e sono rinnovabili di anno in anno. Nell’anno in cui la“polizza” è in vigore, sono fissate le condizioni di validità del Contratto di Garanzia ed è fissato il periodo di “Durabilità Garantita” (che va oltre l’anno di validità del Contratto di Garanzia) del ciclo di verniciatura di tutti i manufatti prodotti (lotti, commesse, clienti serviti con il “prodotto verniciatura”). Se il Contratto di Garanzia non viene rinnovato per il successivo anno, tutta la produzione verniciata dopo la scadenza non sarà coperta dalla “polizza”, mentre continuerà ad essere garantita per l’intero periodo di “Durabilità Garantita” tutta la produzione verniciata nell’anno di validità del contratto. Ipotizziamo ad esempio che per tutto il 2004 il serramentista stipuli con il fornitore di vernici un contratto di garanzia sulla verniciatura dei serramenti (della durata di 1 anno) per una durabilità garantita di 5 anni: tutti i manufatti verniciati nel corso del 2004 godranno di una durabilità garantita fino a tutto il 2009. Se al termine del 2004 si rinnoverà il contratto di garanzia tra le parti per tutto il 2005, tutti i manufatti verniciati nel corso del 2005 godranno di una durabilità garantita fino a tutto il 2010. Se invece al termine del 2004 non venisse rinnovato il contratto di garanzia tra le parti, tutti i manufatti verniciati a partire dal 2005 non sarebbero coperti dal contratto di garanzia e non godrebbero di una durabilità garantita. Il contratto della durata di 1 anno (2004) rimarrebbe comunque valido per garantire i 5 anni di durabilità fino al 2009. Restano aperti due problemi: come può il garante verificare che il prodotto contestato sia uno di quelli da lui forniti, e verificare che il serramento è stato verniciato nel periodo della durata (secondo il punto 4 delle linee guida)? Per stabilire quando un serramento è stato verniciato e poter controllare se rientra o no nella garanzia, in assenza di efficaci sistemi traccianti si può (se fattibile e accettabile) punzonare in una parte non esposta del serramento il codice della data di verniciatura: per esempio 06/03, dove 06 indica il mese di giugno e 03 l’anno. I contraenti devono concordare la soluzione scelta, e inserirla nel contratto. Il beneficiario deve evitare, per tutta la durata della garanzia, di servirsi anche da produttori diversi dal garante. Possono essere concordati i casi in cui il beneficiario ha il diritto di servirsi da altro fornitore.Per esempio quando il garante, per qualsiasi motivo, non è in grado di fornire il prodotto o la quantità richiesta, malgrado che l’ordine di acquisto sia stato trasmesso con l’anticipo previsto. Oppure se il prezzo richiesto subisce un aumento superiore per esempio al prezzo medio dei prodotti chimici calcolato dall’ISTAT, o rispetto ad altro indice. Per un soddisfacente svolgimento di un contratto di garanzia è sempre indispensabile la fiducia reciproca fra i contraenti.
  6. Alcuni requisiti devono essere variati secondo la durabilità. Per esempio per una durabilità inferiore si può aumentare il calo percentuale di brillantezza e diminuire la variazione di colore. Ovviamente, se il beneficiario richiede una prolungamento della durabilità, occorre rivedere questi valori.
  7. Il fatto che certi materiali non siano utilizzati nelle fabbricazione di serramenti non significa che non convenga escluderli con una definizione precisa di quello ammesso (o di quelli ammessi), perché potrebbe sempre accadere che in futuro qualcuno li utilizzi.
  8. Questo documento deve descrivere in ogni dettaglio il processo di costruzione e verniciatura del serramento. In pratica esso costituisce un codice di buona pratica per la costruzione e la verniciatura di un serramento,secondo la migliore esperienza del fabbricante e del serramentista. Per esempio deve precisare, (ma non solo): l’inclinazione minima dei profili orizzontali sulla parte esterna del serramento; l’umidità massima ammissibile al momento della verniciatura; l’eventuale preparazione della superficie; gli accorgimenti per la protezione delle teste dei montanti.
  9. L’elenco è riportato a solo titolo di esempio. Le voci “AA.11, BB.22”, eccetera, vogliono indicare i codici dei prodotti, o comunque i numeri identificativi, che devono essere uguali a quelli riportati su tutti i documenti di vendita (offerte, bolle di consegna, fatture).
  10. La clausola della non presenza di prodotti di altro fornitore può essere eliminata qualora si possa dimostrare la “paternità” del prodotto applicato sui serramenti, per tutto il periodo di cui è garantita la durabilità, mediante un metodo di “tracciabilità” del prodotto.
  11. La garanzia sulla verniciatura dei serramenti deve indicare la procedura da seguire per risolvere l’eventuale contenzioso.Può essere il ricorso ad un tribunale (indicando quale), oppure ad un arbitro, o a un collegio di tre arbitri (ciascuna delle due parti ne nomina uno, e i due arbitri nominano il terzo, che sarà il presidente del collegio arbitrale con voto doppio in caso di parità).
    Ovviamente la procedura da seguire dipende anche dall’entità del danno subito e dell’indennizzo richiesto, e potrà essere diversa da quella stabilita, se concordata fra le parti. Si ricorda che, al di là di quanto stabilito dalla garanzia, il produttore, in forza della legge sulla responsabilità di prodotto, deve comunque rispondere per qualsiasi non conformità del prodotto, se tale non conformità è provata ed è dimostrato essere stata la causa di danno.
DOCUMENTO APPROVATO DA:

AITIVA (Associazione Italiana Tecnici Industrie Vernici e Affini)
Bruno Barolo (Presidente Commissione Prodotti Vernicianti Unichim)
Cormo, CE.R.TO. (Centro Ricerche Toscana)
Confartigianato Legno-Arredo 
Consorzio Legnolegno
Edilegno/Federlegno-Arredo
FNALA-CNA (Associazione Nazionale Artigiani del legno e arredamento, Confederazione Nazionale dell’;Artigianato)
UNITAL-CONFAPI
Pierluigi Offredi (Professione Verniciatore)