Metafora doppia faccia

Dal 1/1/16 lo stirene è stato classificato come pericoloso per la salute umana: cambia quindi l’etichettatura, la scheda di sicurezza, ma, secondo il parere di alcune Province e Arpa del Veneto, cambia anche il limite alle emissioni in atmosfera, che passa da 150 a 5 mg/m3, rendendo necessaria una nuova autorizzazione per le aziende che lo utilizzano. Crediamo quindi sia opportuno fornire agli utilizzatori un’adeguata informazione sul problema, segnalando anche la disponibilità di prodotti senza stirene e in questo senso la nostra rivista è disponibile a diffondere al mercato il punto dei vista dei produttori di vernici e di materie prime.

A cura della Redazione

A seguito dell’entrata in vigore del “Regolamento UE n. 605/2014 della Commissione del 3 giugno 2014 recante modifica, ai fini di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele” lo stirene è stato riclassificato come pericoloso per la salute umana. Tale disposizione doveva entrare in vigore in data 1 aprile 2015, ma con la pubblicazione sulla G.U.C.E. serie L n. 78 del 24 marzo 2015 del Regolamento n. 491/2015, è stata prorogata all’1 gennaio 2016, per consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, visto il largo utilizzo di tali sostanze, e quindi concedere un periodo transitorio in linea con la prassi di precedenti adattamenti al progresso tecnico del Regolamento (CR) n. 1272/2008.

LE CONSEGUENZE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Alla luce di questo nuovo quadro normativo una particolare attenzione deve essere posta alla sicurezza dei lavoratori. Le modifiche sull’etichettatura prevedono sia l’aggiunta della classificazione come tossico per la riproduzione (Repr. Cat. 3 R63 – H361d), sia della tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta Categoria di pericolo 1 (STOT RE 1 – H372) per gli organi uditivi. Per quanto riguarda la Scheda di Sicurezza, al punto 2 il simbolo di Avvertenza (Punto Esclamativo) viene sostituito con il simbolo di Pericolo (Cuore che esplode).
Ovviamente dovranno essere adottate tutte le misure preventive e di protezione previste dalla legge in materia di manipolazione di sostanze o miscele. Come è noto, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando il DVR (Documento Valutazione Rischi – DLGS 81/2008 SEZIONE II – Valutazione dei rischi, Articolo 29), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

IL QUESITO RIVOLTO AL MINISTERO DELL’AMBIENTE DALLA PROVINCIA DI PADOVA NEL 2003

Il D.M. 12/7/90 “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione” emanato ai sensi del D.P.R. 24/5/88 n. 203 art. 3 comma 2, individua nelle tabelle A1 e A2 dell All.1, le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.
Considerato che:
le tabelle sopra citate sono l’unico riferimento normativo, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera da impianti industriali, delle sostanze in oggetto;
né la normativa citata, né alcuna altra correlata prevede l’aggiornamento di tale elenco, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 203/88, come previsto dall’art. 2 comma 8 del D.M. 12/7/90;
l’art. 4 punto 3 del D.P.R. 25/7/91 esclude la possibilità di considerare a ridotto inquinamento le attività nelle quali vengano utilizzate “sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203”.
In riferimento a quanto su citato ed in assenza di diverse disposizioni che prevedano esplicitamente un aggiornamento del D.M. 12/7/90 in materia di classificazione delle classificate cancerogene e/o teratogene e/o mutagene, si comunica che, al fine del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, questa Amministrazione considera invariato l’elenco delle sostanze contenuto nelle tabelle A1 e A2 dell’All.1 del D.M. 12 luglio 1990.

LE CONSEGUENZE PER LE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSfERA

Fino al 31/12/2015, ai sensi della Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 lo stirene era classificato tra i “Composti organici sotto forma di gas, vapori e polveri” nell’allegato 1, Tabella D, Classe III, con il limite, per gli impianti esistenti, di 150 mg/Nm3. Le aziende che utilizzano una quantità di vernici non superiore ai 5.000 kg/anno (metallo e plastica) e ai 15.000 kg/anno (legno) potevano quindi accedere all’Autorizzazione di Carattere Generale ai sensi dell’art. 272, comma 2 del D.lgs152/2006. Con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 605/2015, dall’ 1/1/2016, lo stirene ha cambiato la classificazione, passando dalla definizione di “nocivo” a “tossico per la riproduzione” con il codice H361d. Già in passato la Provincia di Padova, a seguito di quesiti ricevuti in merito alle polveri di legno e alla formaldeide, aveva informato il Ministero dell’Ambiente che in assenza di diverse disposizioni avrebbe considerato invariato l’elenco delle sostanze contenute nelle tab. A1 e A2 dell’All. 1 del DM 12/7/90 (vedi riquadro specifico). Il silenzio-assenso del Ministero è stato confermato poi dal fatto che, a seguito della successiva entrata in vigore del Dlgs 152/06, le tabelle relative alle sostanze ritenute cancerogene, teratogene, mutagene e con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata non erano state in alcun modo modificate per aggiornarle con altre diverse disposizioni. Pertanto, a far data dal 1 gennaio 2016, secondo la Provincia di Padova i limiti per lo stirene sono da ricondurre al paragrafo 1.1 “Sostanze ritenute Cancerogene, e/o Tossiche per la riproduzione e/o Mutagene (tabelle A1)” di cui al citato Allegato 1 e cioè 5 mg/m3. Lo stesso parere è stato espresso dall’ARPAV di Venezia e comunicato nel febbraio di quest’anno a tutti gli Enti competenti della Regione Veneto, che ad oggi non risultano aver espresso opinioni diverse. Ciò comporta quindi la revisione delle autorizzazioni alle emissioni per tutte le aziende che impiegano prodotti vernicianti che contengono stirene, in particolare quelle autorizzate in via generale, poiché la legislazione vigente esclude la possibilità di considerare a ridotto inquinamento le attività nelle quali vengano utilizzate “sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.”

LO STIRENE È PERICOLOSO, MA NON COSI’ TANTO

Riportiamo il parere di Giorgio Cozzi di IBS Analysis, consulente ambientale, che ritiene non ci siano problemi per il rilascio di autorizzazioni in via generale per lavorazioni che coinvolgono lo stirene utilizzato nei settori produttivi indicati nella parte II dell’Allegato IV alla parte quinta (verniciature, preparazioni di manufatti in vetroresina, ecc.)
La classificazione dello stirene risulta la seguente:
H226, liquido e vapori infiammabili;
H315, provoca irritazione cutanea;
H319, provoca grave irritazione oculare;
H332, nocivo se inalato;
H361d, sospettato di nuocere al feto;
H372, provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Il codice di pericolo H361d identifica la sostanza come “Tossica per la riproduzione di Categoria 2” (il tutto corrisponde alla vecchia frase di rischio R 63 “possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati”, ovvero sostanza tossica per la riproduzione di Cat.3). I limiti per le emissioni delle sostanze organiche volatili (altrimenti dette COV) sono indicati dall’Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, differenziati per tipologia produttiva (ad esempio verniciature, stampa, pulizia di superfici, produzioni vernici, ecc.). Nella Parte I del dell’Allegato III sono riportate, tra l’altro, prescrizioni inerenti le “Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l’ambiente”, che di seguito si riportano. “Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.

Agli effluenti gassosi che emettono i COV di cui al punto 2.1 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 10 g/h, si applica un valore limite di 2 mg/ Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV”.
Lo stirene, caratterizzato dal codice di pericolo H361d (sospettato di nuocere al feto), non è dunque ricompreso tra le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute, dunque è sottoposto ai limiti della parte III dell’Allegato III sopra richiamato, espressi in mg C /Nm3.
Un approccio analogo, connesso alla pericolosità delle sostanze, viene adottato dall’art. 272 (attività in deroga) che esclude la procedura più semplice (autorizzazioni in via generale):
in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto; o nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
L’art. 272 non è stato aggiornato con le frasi H, tuttavia si sottolinea che la tossicità dello stirene corrisponde alla frase R 63 (non ricompresa tra quelle sopra richiamate). Si ritiene quindi che lo stirene:
non sia coinvolto nei limiti di emissione per sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche indicate al punto b) e al punto 2.2 sopra menzionati;
non ci siano problemi per il rilascio di autorizzazioni in via generale per lavorazioni che coinvolgano lo stirene (se utilizzato nei settori produttivi indicati nella parte II dell’Allegato IV alla parte quinta, quali, verniciature, preparazioni di manufatti in vetroresina, ecc.).
Richiami alla classificazione dell’Allegato 1 alla parte quinta del D. Lgs, 152/2006 appaiono non corretti. Tale Allegato, ahimè ripreso dal D.M. del 12.07.1990, riporta infatti una classificazione statica, decisa nel 1990 e mai più aggiornata, né aggiornabile, in quanto non sono mai stati resi noti i criteri che hanno determinato la classificazione stessa. La Direttiva 1999/13/CE, invece, ha assunto le frasi di rischio utilizzate per l’etichettatura delle sostanze pericolose come criterio qualitativo nella definizione di limiti di emissione, identificando precise frasi per un primo gruppo di sostanze/miscele (R45, R46, R49, R60, R 61) caratterizzato da limiti particolarmente rigorosi (2 mg/Nm3 in presenza di un flusso di massa ≥ 10 g/h), nonché un secondo gruppo (R40, R68), caratterizzato da un limite di emissione più elevato, ma ancora particolarmente ristretto (20 mg/Nm3, in presenza di un flusso di massa ≥ 100 g/h). Un terzo gruppo è costituito da tutte le altre sostanze/miscele che non prevedono le predette frasi R (o non pericolose); differentemente da quanto succede per le determinazione dei livelli di esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche, la Direttiva 1999/13/CE non differenzia le sostanze organiche volatili non particolarmente pericolose (ovvero che non si caratterizzano per la presenza delle sopra richiamate frasi R), ma attribuisce alle stesse limiti espressi in mg C/ Nm3, articolati per le varie tipologie di lavorazioni. L’approccio della Direttiva 1999/13/CE venne fatto proprio dal D.M. 44/2004 e, successivamente, dal D.Lgs. 152/2006, precisamente attraverso l’art. 275 e l’Allegato III alla parte quinta del decreto medesimo; un’ulteriore conferma di tale approccio si esplicita attraverso la Direttiva 75/2010, a sua volta recepita con D.Lgs. 46/2014. Dopo l’entrata in vigore del Regolamento 1272/2008, le frasi di rischio R sono state sostituite dai corrispondenti codici di pericolo H, che di seguito si richiamano:
H 350, può provocare il cancro (R 45, può provocare il cancro);
H 340, può provocare alterazioni genetiche (R 46, può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
H 350i, può provocare il cancro se inalato (R 49, può provocare il cancro per inalazione);
H 360F, può nuocere alla fertilità (R 60, può ridurre la fertilità);
H 360D, può nuocere al feto (R 61, può danneggiare i bambini non ancora nati);
H 351, sospettato di provocare il cancro (R 40, possibilità effetti cancerogeni, prove insufficienti);
H 341, sospettato di alterazioni genetiche (R 68, possibilità effetti irreversibili).
E’ appena il caso di ricordare che, anche secondo il D.Lgs. 81/2008, le sostanze e le miscele che sono sottoposte alla specifica disciplina di cui al Titolo IX Capo II “protezione da agenti cancerogeni e mutageni” sono identificate come di seguito indicato:
una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice di pericolo H 350);
una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (codice di pericolo H 340).
Si sottolinea che la classificazione e la conseguente attribuzione delle frasi R sono state aggiornate ben 31 volte dal 1967 al 2010 e, dopo l’entrata in vigore del CLP (nuove regole di classificazione ed etichettatura), sono ad oggi stati emanati n. 7 aggiornamenti.

Giorgio Cozzi
IBS Analysis

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IVM Chemicals investe da molti anni nello sviluppo di prodotti esenti da stirene, credendo fermamente che la qualità finale vada ottenuta nel rispetto dell’ambiente e della salute degli operatori ed utilizzatori finali del mobile. Milesi Polygreen è una gamma completa di prodotti completamente esenti da stirene, che rappresenta un vero cambiamento nel mondo delle vernici per legno, proponendosi come alternativa ai tradizionali fondi poliestere (che contengono stirene) utilizzati per la realizzazione di cicli trasparenti e pigmentati lucidi ad elevate performance di resistenza ed estetiche per il mobile di qualità. image

fonte: IVM Chemicals

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Oltre alla confermata pericolosità dello stirene, non va sottovalutato che questa materia prima emette un odore sgradevole che incide negativamente sull’ambiente applicativo e viene percepito anche da chi si trova nelle immediate vicinanze di centri produttivi: il prodotto esente da stirene previene e risolve anche possibili contrasti con il vicinato e migliora le condizioni di lavoro. La linea Milesi Polygreen permette la realizzazione di cicli pigmentati e trasparenti lucidi totalmente esenti da stirene, con la massima resistenza al calo, conformi ai capitolati europei che non consentono l’utilizzo di prodotti contenenti stirene, capitolati sempre più restrittivi e diffusi a causa della crescente sensibilizzazione verso l’argomento.