I manuali di istruzione delle macchine vendute all’interno dell’Unione europea, devono sempre essere redatti nella lingua del Paese in cui le macchine vengono vendute. Ricordiamo ai lettori che nel nostro settore sono considerate macchine (e quindi devono essere marcate) le cabine di verniciatura, gli impianti di lavaggio, le pistole e le attrezzature per la miscelazione dei prodotti vernicianti, i forni di essiccazione, gli impianti di depurazione ecc.
Egregio Direttore, vorrei avere una conferma sull’obbligo, da parte dei costruttori, di redigere il manuale di istruzioni delle macchine che producono, nella lingua del Paese in cui saranno installate.
Lettera firmata
La risposta al quesito è parzialmente affermativa: per “Paese in cui l’impianto sarà installato”, si deve intendere una nazione appartenente all’Unione europea, mentre l’obbligo della traduzione non è sempre a carico del fabbricante, ma anche di chi immette la macchina sul mercato. Vediamo le varie questioni nel dettaglio. La normativa sulla sicurezza delle macchine è espressa da una serie di direttive comunitarie, recepite in Italia dal DPR n. 459 del 24 luglio 1996, dal titolo “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento della legislazione degli stati membri, relativa alle macchine”. L’articolo 1, ai commi 3 e 4, specifica in modo preciso l’ambito territoriale di competenza: “…si intende per immissione sul mercato, la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea, di una macchina o di un componente di sicurezza, per la sua distribuzione o impiego…” (comma 3); “…si intende per messa in servizio, la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza, sul territorio dell’Unione europea…” (comma 4). Il DPR 459/96 prevede che possono “…essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine e i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento e ai requisiti essenziali di cui all’Allegato I…” (art. 2 comma 1). Il requisito indicato nella lettera dell’abbonato viene esplicitato al punto 1.7.4.b dell’Allegato I, che recita: “…Le istruzioni per l’uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All’atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del Paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione…”. Riassumendo, se ad esempio la società Rossi Spa vende direttamente un proprio impianto in Spagna, avrà l’obbligo di redigere in spagnolo il manuale di istruzioni che lo accompagna; in alternativa, se si affida ad un distributore (spagnolo o di altra nazionalità), tale obbligo può essere espletato anche da quest’ultimo, che comunque ne è responsabile formalmente. Ricordiamo inoltre che il DPR 459/96 prevede anche che ogni macchina immessa sul mercato debba essere dotata di idonea marcatura (punto 1.7.3 Allegato I), la quale deve riportare “in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
il nome del fabbricante e suo indirizzo;
la marcatura CE di conformità;
la designazione della serie o del tipo;
eventualmente, il numero di serie;
l’anno di costruzione.
Inoltre, se la macchina è destinata all’utilizzazione in atmosfera esplosiva, essa deve recare anche l’apposita indicazione. Infine, in funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza di esercizio e devono essere presenti opportune avvertenze in merito ai rischi residui (punto 1.7.2 Allegato I).