Vignetta sicurezza 1

L’assenza dei simboli di pericolo può diventare uno strumento commerciale molto potente. Bisogna però fare attenzione agli “stregoni” dell’etichettatura…

PIERLUIGI OFFREDI

 

Ci giungono ancora segnalazioni da parte di abbonati che acquistano solventi di lavaggio o diluenti apparentemente uguali in termini di composizione, ma con schede di sicurezzaed etichettatura notevolmente differente. In particolare solleva notevoli dubbi l’assenza del simbolo di nocività (Xn) in alcuni prodotti. Come sempre, per avere risposte certe e dettagliate, invitiamo tutti i nostri abbonati a inviarci copia delle schede di sicurezzae un campione del prodotto “dubbio”, in modo da verificarne la composizione e la conseguente etichettatura, ma possiamo fornire comunque qualche indicazione a tutti coloro che vogliono approfondire da soli la conoscenza dei prodotti utilizzati. I casi più frequenti riguardano alcuni prodotti la cui classificazione è stata modificata solo un paio di anni fa. Un po’ per ignoranza e un po’ per furbizia (ritardare le modifiche all’etichettatura può essere un modo semplice per strappare nuovi clienti ai concorrenti più precisi e corretti) alcune sostanze di uso comune vengono ancora oggi etichettate in modo sbagliato. Nel S.O. n° 164 della G.U. n° 192 del 19/8/97, volume IV (pag. 3385), è indicato l’obbligo di etichettare con il simbolo Xn le sostanze e i preparati per i quali ricorrono le caratteristiche indicate nel comma 3.2.3, sub a (solventi alifatici, aliciclici ed aromatici in quantità superiore al 10%). Fanno parte di questa categoria numerosi solventi idrocarburici, come le isoparaffine, le ragie, xilene, stirene ecc.  I prodotti devono essere classificati come nocivi, con la frase indicante rischio specifico R65 (può causare danni ai polmoni in caso di ingestione), in quanto esiste un rischio di aspirazione, data la loro ridotta viscosità. Il contatto con i polmoni può avvenire solo se, dopo l’ingestione accidentale, si induce il vomito. La classificazione scatta se i prodotti sono caratterizzati da (vedi anche la tabella nella pagina successiva):
un tempo di scorrimento inferiore a 30 secondi in una vaschetta ISO di 3 mm, conformemente alla norma EN 535, oppure
una viscosità cinematica inferiore a 7 X 10-6 m2 /secondo a 40°C. misurata in un viscosimetro a capillare calibrato in vetro, conformemente alla norma ISO 3104/3105, oppure
una viscosità cinematica inferiore a 7 x 10-6 m2/secondo a 40°C, dedotta dalla misurazione della viscosità di rotazione, conformemente alla norma ISO 3219. Nota: le sostanze e i preparati che rispettano questi criteri non devono essere classificati se la tensione superficiale media è superiore a 25 mN/m a 40°C. La stessaregola vale anche per altre sostanze e preparati che non rispondono ai suddetti criteri, sulla base di esperienze pratiche sull’uomo. Per i prodotti impiegati nella verniciatura il problema si pone solo per gli impregnanti, molto “liquidi” e quindi classificati Xn, mentre le altre sostanze hanno quasi sempre una viscosità tale da escludere l’etichettatura di nocività (salvo i casi in cui vi è un’alta concentrazione di prodotti nocivi). Nel caso dei solventi utilizzati per sgrassare invece quasi sempre ricorre l’obbligo di etichettare con Xn e R65 e infatti sin dall’entrata in vigore delle nuove norme, gli aderenti alla campagna “Solventi & Sicurezza” si sono impegnati a etichettare immediatamente i propri prodotti in modo corretto, subendo per altro la concorrenza sleale dei ritardatari, in buona fede e non.

IL CASO “EPTANO”

A causa di un errore formale nella stesura della legge europea sull’etichettatura, l’eptano (una sostanza largamente impiegata nei solventi di lavaggio) non è stato classificato Xn e R65 come gli altri idrocarburici. Questo errore è stato sanato con il 25° adeguamento alla normativa sull’etichettatura, che però entrerà formalmente in vigore tra pochi mesi. Nel frattempo i produttori più corretti e informati hanno autonomamente aggiornato le proprie schede di sicurezza, inserendo il simbolo Xn e la frase di rischio R65, mentre quelli meno preparati (e quelli più furbi) non lo hanno fatto, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. di vernici e diluenti che le loro responsabilità sono diverse da quelle del loro produttore di materia prima: quest’ultimo è tenuto solo al rispetto della norma che precisa l’etichettatura del singolo prodotto, mentre chi vede un preparato (cioè una miscela di varie materie prime), dev’essere molto più attento e non può basarsi solo dalla schede che riceve dai fornitori-

CONCLUSIONI

Come avete visto l’argomento è talmente specialistico e in continua evoluzione che non si può pretendere che i verniciatori siano in grado di valutare la correttezza di ciò che utilizzano. Come sempre succede quando le norme sono complicate, si creano molti spazi per interpretazioni ambigue e per elusioni da parte furbi: in caso di dubbi su prodotti analoghi, forniti da aziende diverse con etichettatura differente, inviateci le schede di sicurezza e un campione del prodotto: il nostro servizio di consulenza è a disposizione degli abbonati!