Un abbonato ci chiede quali sono le procedure amministrative a carico degli utilizzatori di distillatori di diluenti e solventi
Spettabile redazione,
la nostra è una azienda che ha come attività principale la verniciatura in conto terzi. Nel processo produttivo vengono utilizzate vernici liquide a base solvente. Nell’ambito del processo, più precisamente nella fase dei cambi colori, vengono utilizzati dei solventi per il lavaggio delle attrezzature. In seguito al lavaggio si produce un quantitativo di solvente contaminato da vernici e, per non disfarsi totalmente di questo prodotto, si utilizzano distillatore di diluenti, che ci permetteno di recuperare circa l’80% dei solventi contenuti nella miscela. Questo processo di recupero ci permette di soddisfare due importanti punti della nostra politica aziendale:
– a livello economico, si abbattono i costi di processo per il riutilizzo dei solventi;
– a livello ambientale, si riducono i quantitativi di rifiuti prodotti.
Di fronte a questo scenario vi chiedo: la legislazione attuale cosa prevede per l’utilizzo dei distillatori? Trovandoci di fronte ad un rifiuto pericoloso, il Decreto Legislativo 22/97 artt. 31-33 prevede per un’operazione di recupero una serie di operazioni da inoltrare agli enti competenti (Regione, Provincia, ecc). Cosa ne pensate?
Cordiali saluti.
Lettera firmata
Approfittiamo dell’occasione fornitaci dal nostro abbonato, per cercare di fare un po’ di chiarezza sui distillatori di diluenti, un argomento che si presta a fraintendimenti e interpretazioni non corrette. Cominciamo dalla prima domanda. La normativa vigente che regolamenta l’utilizzo dei distillatori è il Decreto 27 marzo 2001, n.153 del Ministero delle Finanze, “Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcol etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene”. Attraverso questo decreto, vengono introdotte delle nuove procedure amministrative a carico dei fabbricanti, dei commercianti e degli utilizzatori di distillatori di diluenti e solventi.
Modello di dichiarazione di acquisto di un distillatore di diluenti e solventi
L’articolo 16 del citato atto legislativo, infatti, tratta espressamente le “disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione”.
La principale innovazione in esso contenuta, rispetto alla precedente normativa, è relativa alla distinzione importante tra le apparecchiature destinate alla produzione di alcol etilico e le apparecchiature destinate alla produzione di altre sostanze. Per quanto concerne le apparecchiature non destinate alla produzione di alcol etilico, il decreto prevede delle procedure amministrative semplificate a carico dell’utilizzatore finale: quest’ultimo infatti ha come unico obbligo quello di comunicare al fabbricante (o al commerciante/rivenditore), mediante dichiarazione scritta, che l’apparecchiatura acquistata (o le sue parti essenziali) non è destinata alla produzione di alcol etilico.
Rispetto alla legislazione precedentemente in vigore, quindi, non sono più prescritti nè l’obbligo della presentazione della denuncia iniziale e della dichiarazione annuale di lavoro, nè l’apposizione della piastrina di identificazione dell’apparecchio, in quanto è ora sufficiente la presenza sullo stesso del numero di matricola apposto dal fabbricante.
Relativamente alla seconda questione posta dall’abbonato, si fa presente che la normativa riguardante i rifiuti è regolamentata dal Decreto Legislativo 22/97 e dalle sue successive integrazioni e modifiche. Secondo tale normativa, un rifiuto è “una sostanza o un oggetto del quale il detentore o produttore si disfi o abbia l’obbligo o abbia deciso di disfarsene”.
Le norme tecniche per il recupero dei rifiuti pericolosi, sono invece regolamentate dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 22/97, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”. Le attività di recupero normate da tale decreto sono tuttavia quelle effettuate da aziende terze rispetto al produttore del rifiuto: tipicamente, sono le società o i consorzi di smaltimento autorizzato. Pertanto, come correttamente puntualizza il Dirigente del Servizio Gestione Integrata Sistemi Ambientali della Provincia di Modena, interpellato sulla questione, “un’attività di recupero effettuata su propri rifiuti (recupero effettuato nell’ambito dello stesso stabilimento che li ha prodotti) non rientra tra le attività di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati dal citato DM 161/2002, in quanto viene effettuata su uno scarto che non ha ancora assunto la natura giuridica di rifiuto”. Dello stesso parere il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Padova, secondo il quale “si considera l’attività di distillazione finalizzata al recupero del rifiuto internamente al ciclo di produzione, non ricadente all’interno della normativa sui rifiuti. Non necessita quindi alcuna autorizzazione finalizzata a tale recupero”.